CITTÀ DI CORBETTA REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Corbetta · Milano, Lombardia
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CITTÀ DI CORBETTA REGOLAMENTO EDILIZIO
CITTÀ DI CORBETTA REGOLAMENTO EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28.11.2019
Sindaco Marco Ballarini Assessore Andrea Fragnito
LIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28.11.2019
LIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28.11.2019
Sindaco Marco Ballarini Assessore Andrea Fragnito
Il Regolamento Edilizio Comunale è stato redatto da Angelo Schinocca con la collaborazione del personale del settore Gestione del Territorio: Silvio Cislaghi, Sergio Magistrelli, Luisa Maltagliati, Matteo Polesso, Laura Temporiti, Daniele Tonella PARTE PRIMA | PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA .................................... 6
TITOLO I | DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.............................
iele Tonella PARTE PRIMA | PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA .................................... 6 PARTE SECONDA | DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ................................... 7 TITOLO I | DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.......................................................................... 7 Capo I | SUE, SUAP e organismi consultivi .................................................................................................... 7
Art. 1 SUE .....................................................................
AP e organismi consultivi .................................................................................................... 7 Art. 1 SUE ............................................................................................................................................. 7 Art. 2 Portale telematico ..................................................................................................................... 7
Art. 3 Soggetti titolati a presentare le pratiche edilizie .....................
lematico ..................................................................................................................... 7 Art. 3 Soggetti titolati a presentare le pratiche edilizie ...................................................................... 7 Art. 4 Modalità di coordinamento con il SUAP.................................................................................... 8
Art. 5 Commissione Edilizia ....................................................
t. 4 Modalità di coordinamento con il SUAP.................................................................................... 8 Art. 5 Commissione Edilizia ................................................................................................................. 8 Capo II | Altre procedure e adempimenti edilizi ......................................................................................... 10
Art. 6 Proroga, rinnovo, voltura del permesso di costruire......................
tre procedure e adempimenti edilizi ......................................................................................... 10 Art. 6 Proroga, rinnovo, voltura del permesso di costruire............................................................... 10 Art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni ............................................................................................................................................. 10
Art. 8 Pareri preventivi .......................................................
............................................................................................................................. 10 Art. 8 Pareri preventivi ...................................................................................................................... 10 Art. 9 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ........... 10 TITOLO II | DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................. 11
Art. 10 Comunicazione di inizio lavori .........................................
OLO II | DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................. 11 Capo I | Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori ......................................................................... 11 Art. 10 Comunicazione di inizio lavori ................................................................................................. 11
Art. 11 Comunicazioni di fine lavori ...........................................
unicazione di inizio lavori ................................................................................................. 11 Art. 11 Comunicazioni di fine lavori .................................................................................................... 11 Capo II | Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori ................................................................................... 12
Art. 12 Principi generali dell’esecuzione dei lavori ...........................
Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori ................................................................................... 12 Art. 12 Principi generali dell’esecuzione dei lavori ............................................................................. 12 Art. 13 Punti fissi di linea e di livello.................................................................................................... 12
Art. 14 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie .......................
ssi di linea e di livello.................................................................................................... 12 Art. 14 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ................................................................... 12 Art. 15 Cartelli di cantiere ................................................................................................................... 13
Art. 16 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ...........................
cantiere ................................................................................................................... 13 Art. 16 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ............................................................................ 13 Art. 17 Misure di cantiere e eventuali tolleranze ................................................................................ 13 TITOLO III | DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ...... 14
Art. 18 Requisiti di confort ambientale ........................................
............................ 13 TITOLO III | DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ...... 14 Capo I | Disciplina dell’oggetto edilizio ................................................................................................... 14 Art. 18 Requisiti di confort ambientale ............................................................................................... 14
Art. 19 Requisiti dimensionali delle abitazioni ................................
quisiti di confort ambientale ............................................................................................... 14 Art. 19 Requisiti dimensionali delle abitazioni .................................................................................... 14
Art. 20 Requisiti di illuminazione naturale ....................................
Il Regolamento Edilizio Comunale è stato redatto da Angelo Schinocca con la collaborazione del personale del settore Gestione del Territorio: Silvio Cislaghi, Sergio Magistrelli, Luisa Maltagliati, Matteo Polesso, Laura Temporiti, Daniele Tonella Art. 20 Requisiti di illuminazione naturale .......................................................................................... 14
Art. 21 Requisiti di areazione naturale ........................................
equisiti di illuminazione naturale .......................................................................................... 14 Art. 21 Requisiti di areazione naturale ................................................................................................ 15 Art. 22 Requisiti acustici ...................................................................................................................... 16
Art. 23 Dotazione dei servizi ..................................................
ustici ...................................................................................................................... 16 Art. 23 Dotazione dei servizi ................................................................................................................ 17 Art. 24 Dotazioni impiantistiche .......................................................................................................... 17
Art. 25 Volumi tecnici .........................................................
oni impiantistiche .......................................................................................................... 17 Art. 25 Volumi tecnici .......................................................................................................................... 18 Art. 26 Invarianza idraulica .................................................................................................................. 18
Art. 27 Prevenzione del rischio gas radon ......................................
idraulica .................................................................................................................. 18 Art. 27 Prevenzione del rischio gas radon ........................................................................................... 18 Art. 28 Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto ................................................................................ 19
Art. 29 Fascicolo del fabbricato ...............................................
8 Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto ................................................................................ 19 Art. 29 Fascicolo del fabbricato ........................................................................................................... 19 Capo II | Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ........................................................... 20
Art. 30 Passi carrai ...........................................................
po II | Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ........................................................... 20 Art. 30 Passi carrai ............................................................................................................................... 20 Art. 31 Recinzioni................................................................................................................................. 20
Art. 32 Numerazione civica .....................................................
............................................................................................................................. 20 Art. 32 Numerazione civica ................................................................................................................. 20 Capo III | Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente .................................................................................. 21
Art. 33 Aree verdi .............................................................
| Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente .................................................................................. 21 Art. 33 Aree verdi ................................................................................................................................ 21 Art. 34 Orti urbani ............................................................................................................................... 21
Art. 35 Bonifiche e qualità dei suoli...........................................
............................................................................................................................. 21 Art. 35 Bonifiche e qualità dei suoli..................................................................................................... 21 Art. 36 Amianto ................................................................................................................................... 23
Art. 37 Depurazione e smaltimento delle acque ..................................
............................................................................................................................. 23 Capo IV | Infrastrutture e reti tecnologiche ............................................................................................ 24 Art. 37 Depurazione e smaltimento delle acque ................................................................................. 24
Art. 38 Spazi per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani .............
t. 37 Depurazione e smaltimento delle acque ................................................................................. 24 Art. 38 Spazi per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ........................................................... 24 Art. 39 Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli ..................................................................... 24
Art. 40 Infrastrutturazione digitale degli edifici .............................
39 Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli ..................................................................... 24 Art. 40 Infrastrutturazione digitale degli edifici .................................................................................. 24 Art. 41 Illuminazione esterna negli spazi privati ................................................................................. 24
Art. 42 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico...........................
1 Illuminazione esterna negli spazi privati ................................................................................. 24 Capo V | Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ................................... 25 Art. 42 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico......................................................................... 25 Art. 43 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi ............................ 25
Art. 43 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
............ 25 Art. 43 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi ............................ 25 Art. 44 Sporgenze ................................................................................................................................ 25 Art. 45 Parapetti e davanzali ............................................................................................................... 26
Art. 46 Insegne ................................................................
i e davanzali ............................................................................................................... 26 Art. 46 Insegne .................................................................................................................................... 26 Art. 47 Tende solari ............................................................................................................................. 26
Art. 48 Disciplina del colore...................................................
............................................................................................................................. 26 Art. 48 Disciplina del colore................................................................................................................. 26
Capo VI | Elementi costruttivi .................................................
Il Regolamento Edilizio Comunale è stato redatto da Angelo Schinocca con la collaborazione del personale del settore Gestione del Territorio: Silvio Cislaghi, Sergio Magistrelli, Luisa Maltagliati, Matteo Polesso, Laura Temporiti, Daniele Tonella Capo VI | Elementi costruttivi ................................................................................................................. 29
Art. 49 Requisiti di fruibilità per le persone con disabilità ..................
costruttivi ................................................................................................................. 29 Art. 49 Requisiti di fruibilità per le persone con disabilità .................................................................. 29 Art. 50 Scale ......................................................................................................................................... 29
Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali ........................
............................................................................................................................. 29 Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali ........................................................................ 29 Art. 52 Piscine pertinenziali ................................................................................................................. 30
Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici ....................................
rtinenziali ................................................................................................................. 30 Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici ............................................................................................ 30 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO...................................................................................... 31
Art. 54 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
O IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO...................................................................................... 31 Art. 54 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio ........ 31 Art. 55 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ................................................................................ 31 Art. 56 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ................................................................. 31
Art. 56 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ......................
1 Art. 56 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari ................................................................. 31 TITOLO V - NORME TRANSITORIE ................................................................................................................ 32 Art. 57 Aggiornamento del regolamento edilizio ................................................................................ 32
Art. 58 Disposizioni transitorie ...............................................
t. 57 Aggiornamento del regolamento edilizio ................................................................................ 32 Art. 58 Disposizioni transitorie ............................................................................................................ 32 Allegato: TAVOLOZZA DEI COLORI ........................................................................................................... 33
OLOZZA DEI COLORI ........................................................................................................... 33 Allegato: Deliberazione regionale ........................................................................................................... 34 Allegato A (deliberazione regionale): Schema di regolamento edilizio tipo ........................................... 36
.... 34 Allegato A (deliberazione regionale): Schema di regolamento edilizio tipo ........................................... 36 Allegato B (deliberazione regionale): definizioni tecniche uniformi ....................................................... 37 Allegato C (deliberazione regionale): ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio
nti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale .................................................................................................................................................. 39
PARTE PRIMA A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE PRIMA A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 6 | 54 PARTE PRIMA | PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA Si rinvia alla disciplina generale contenuta nel testo approvato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del
le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Rep. Atti n. 125/CU). (16A08003) (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016) e recepito da Regione Lombardia con D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del
le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (BURL Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018). In allegato la delibera regionale, comprensiva dei relativi allegati: Schema di regolamento edilizio-tipo (Allegato A); Definizioni tecniche uniformi (Allegato B)(*); Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività
uniformi (Allegato B)(); Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale (Allegato C) () Ai sensi di quanto stabilito all’art. 2 comma 4 dell’Intesa, come anche mutuato nella delibera regionale, “Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano
porta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente“. Pertanto le definizioni di cui all’allegato B che hanno incidenza in materia di pianificazione troveranno applicazione solo successivamente all’adeguamento del Piano di Governo del Territorio.
Art. 1 SUE
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO I | CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 7 | 54 PARTE SECONDA | DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I | DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I | SUE, SUAP e organismi consultivi Art. 1 SUE Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) è istituito presso il Servizio Edilizia Privata. Il responsabile del SUE è individuato nella figura del responsabile del relativo settore.
o presso il Servizio Edilizia Privata. Il responsabile del SUE è individuato nella figura del responsabile del relativo settore. Le competenze del SUE sono disciplinate dall'articolo 5 del d.P.R. n. 380/2001 (TUE) e dal comma 3 dell’art. 32 della Legge regionale n. 12/2005. Il responsabile del SUE qualora lo ritenga opportuno si avvale delle competenze degli altri uffici comunali, organizzando un conferenza di servizi istruttoria interna.
Art. 2 Portale telematico
nga opportuno si avvale delle competenze degli altri uffici comunali, organizzando un conferenza di servizi istruttoria interna. Il SUE si avvale per la ricezione delle pratiche edilizie di un portale telematico. Art. 2 Portale telematico Il Comune di Corbetta in considerazione degli obiettivi generali di semplificazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie / paesaggistiche ha attivato, quale unica modalità consentita, la consegna digitale della documentazione, conforme alle
edilizie / paesaggistiche ha attivato, quale unica modalità consentita, la consegna digitale della documentazione, conforme alle specifiche tecniche descritte sul portale. La documentazione tecnica a corredo dell’istanza è quella necessaria a descrivere compiutamente il progetto ed a soddisfare gli obblighi di legge. I tempi istruttori decorrono dalla data di protocollazione della documentazione, che deve coincidere con il giorno di consegna del messaggio di posta elettronica certificata,
tocollazione della documentazione, che deve coincidere con il giorno di consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ovvero il primo giorno lavorativo nel caso la consegna avvenga in orario non lavorativo. Il Comune di Corbetta mantiene aggiornato, sul proprio sito istituzionale, l’indirizzo della pagina web e/o il link dello sportello telematico. Il portale telematico è costantemente aggiornato in merito alle modalità di presentazione delle pratiche.
Art. 3 Soggetti titolati a presentare le pratiche edilizie
sportello telematico. Il portale telematico è costantemente aggiornato in merito alle modalità di presentazione delle pratiche. Il portale telematico è utilizzato anche dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) come unico canale di ricezione delle proprie pratiche. Art. 3 Soggetti titolati a presentare le pratiche edilizie Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/01 la pratica edilizia può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederla. Tra questi di possono
atica edilizia può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederla. Tra questi di possono individuare i seguenti soggetti: (a) il proprietario; (b) l’amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; (c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni; (d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura speciale;
su parti comuni; (d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura speciale; (e) il rappresentante legale del proprietario sia esso persona fisica o giuridica;
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO I | CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 8 | 54 (f) il titolare di diritto di superficie; (g) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 c.c.; (h) l’enfiteuta; (i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù; (j) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato,
er l’esercizio della servitù; (j) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203; (k) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; (l) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; (m) il concessionario di attività estrattive, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione;
a; (m) il concessionario di attività estrattive, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività in concessione; (n) il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; (o) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; (p) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. L’elenco di cui al comma precedente non è da ritenere esaustivo: ulteriori soggetti possono essere legittimati a presentare pratiche edilizie, anche alla luce di ulteriori specificazioni o integrazioni intervenute da sentenze della giurisprudenza che
Art. 4 Modalità di coordinamento con il SUAP
e pratiche edilizie, anche alla luce di ulteriori specificazioni o integrazioni intervenute da sentenze della giurisprudenza che attribuiscano facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori. Art. 4 Modalità di coordinamento con il SUAP Presso il SUAP è periodicamente distaccato, secondo le esigenze, un tecnico del SUE specificatamente individuato, per la gestione dei procedimenti di carattere edilizio che
Art. 5 Commissione Edilizia
secondo le esigenze, un tecnico del SUE specificatamente individuato, per la gestione dei procedimenti di carattere edilizio che riguardano le attività produttive. Per quanto attiene i contributi di carattere urbanistico, il SUAP si avvale del responsabile del SUE. Modifiche organizzative che si rendessero necessarie saranno assunte dalla Giunta Comunale. Art. 5 Commissione Edilizia E’ istituita la Commissione Edilizia, composta da cinque membri, nominati dalla Giunta
Art. 5 Commissione Edilizia
nta Comunale. Art. 5 Commissione Edilizia E’ istituita la Commissione Edilizia, composta da cinque membri, nominati dalla Giunta Comunale, tra cui il Responsabile del SUE che svolge la funzione di presidente. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente. Non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. Non possono comunque far parte della commissione edilizia i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco.
alla commissione. Non possono comunque far parte della commissione edilizia i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l’ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova commissione. La ricerca dei candidati avviene tramite avviso pubblico.
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO I | CAPO I - SUE, SUAP e organismi consultivi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 9 | 54 I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso i dimissionari sono sostituiti dai componenti di riserva, individuati sempre dalla Giunta Comunale. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate
erva, individuati sempre dalla Giunta Comunale. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con deliberazione di Giunta Comunale, che individua i nuovi membri tra i componenti di riserva. La commissione edilizia esprime il suo parere sul rilascio di titoli abilitativi edilizi soggetti
i tra i componenti di riserva. La commissione edilizia esprime il suo parere sul rilascio di titoli abilitativi edilizi soggetti a Permesso di Costruire e sull’approvazione di strumenti di pianificazione territoriale. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. I lavori della commissione sono coordinati dal Presidente che si avvale di un segretario
bbligo di motivare il proprio dissenso. I lavori della commissione sono coordinati dal Presidente che si avvale di un segretario verbalizzante. Le sedute della Commissione sono in forma riservata. I componenti della commissione per i quali intervenga conflitto di interesse devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
l giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per le attività di commissario non è riconosciuto alcun compenso né rimborso di spese.
Art. 6 Proroga, rinnovo, voltura del permesso di costruire
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO I | Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 10 | 54 Capo II | Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 6 Proroga, rinnovo, voltura del permesso di costruire La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori dei permessi di costruire è disciplinata dall’art. 15 del TUE. Il rinnovo del permesso di costruire, consistente nel rilascio di un nuovo titolo abilitativo,
isciplinata dall’art. 15 del TUE. Il rinnovo del permesso di costruire, consistente nel rilascio di un nuovo titolo abilitativo, è necessario qualora le opere non siano completate entro il termine di ultimazione dei lavori, salvo che le stesse non consistano in opere di finitura, ultimabili con la presentazione di una CILA/SCIA. La voltura è necessaria qualora, successivamente al rilascio del permesso di costruire, il titolare dello stesso ceda ad altro soggetto l’immobile interessato dai lavori. Per il
Art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri ap
al rilascio del permesso di costruire, il titolare dello stesso ceda ad altro soggetto l’immobile interessato dai lavori. Per il rilascio del permesso di costruire volturato in favore del nuovo titolare è necessario corrispondere i diritti di segreteria nella misura minima. Art. 7 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni I contributi urbanizzativi e i relativi criteri e modalità di versamento sono disciplinati da
Art. 8 Pareri preventivi
riteri applicativi e rateizzazioni I contributi urbanizzativi e i relativi criteri e modalità di versamento sono disciplinati da deliberazione del Consiglio Comunale, che periodicamente approva gli aggiornamenti. Sul portale telematico è pubblicato il documento aggiornato. Art. 8 Pareri preventivi Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente un progetto
Art. 9 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento
izia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente un progetto preliminare, corredato dalla documentazione tecnica contenente tutte le informazioni progettuali. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in 60 giorni. Art. 9 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Il responsabile del SUE emana qualora lo ritenga necessario circolari con indicazioni
e la trasparenza del procedimento edilizio Il responsabile del SUE emana qualora lo ritenga necessario circolari con indicazioni interpretative al fine di semplificare e ridurre le controversie. Sul portale telematico sono pubblicate, ai fini della trasparenza del procedimento, le informazioni essenziali, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del responsabile dell’unità organizzativa (SUE) e dello stato dell’iter amministrativo.
Art. 10 Comunicazione di inizio lavori
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO II | Capo I - Altre procedure e adempimenti edilizi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 11 | 54 TITOLO II | DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I | Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. 10 Comunicazione di inizio lavori Per il permesso di costruire e per le SCIA alternative al permesso, è necessario comunicare l’inizio dei lavori che deve avvenire entro un anno rispettivamente dal
Art. 11 Comunicazioni di fine lavori
le SCIA alternative al permesso, è necessario comunicare l’inizio dei lavori che deve avvenire entro un anno rispettivamente dal rilascio del permesso e dalla presentazione della SCIA. Al momento della comunicazione dell’inizio dei lavori, devono essere individuati tutti i soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, anche in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008. Art. 11 Comunicazioni di fine lavori L’ultimazione delle opere deve essere comunicata, allegando quando previsto il
Art. 11 Comunicazioni di fine lavori
gs. 81/2008. Art. 11 Comunicazioni di fine lavori L’ultimazione delle opere deve essere comunicata, allegando quando previsto il certificato di collaudo e le altre certificazioni richieste in funzione della tipologia di intervento edilizio. Anche per la SCIA e la CILA deve essere comunicata la fine dei lavori.
Art. 12 Principi generali dell’esecuzione dei lavori
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO II | Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 12 | 54 Capo II | Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 12 Principi generali dell’esecuzione dei lavori I lavori si considerano realmente iniziati quando sia stata data esecuzione ad opere volte alla effettiva realizzazione degli interventi progettati. Di contro il solo approntamento
a stata data esecuzione ad opere volte alla effettiva realizzazione degli interventi progettati. Di contro il solo approntamento del cantiere non costituisce effettivo inizio dei lavori. Qualora fosse riscontrato il non effettivo inizio dei lavori entro il termine previsto, l'Amministrazione Comunale notifica l'accertamento di decadenza del titolo edilizio. Nel corso dei lavori, dall'inizio alla fine degli stessi, deve essere presente la
accertamento di decadenza del titolo edilizio. Nel corso dei lavori, dall'inizio alla fine degli stessi, deve essere presente la documentazione conforme al titolo edilizio (comprensivo degli allegati progettuali) e al deposito del progetto strutturale. Il cantiere deve possedere i requisiti di luogo di lavoro temporaneo, come previsto dalla normativa di settore. Le attività sono consentite, salvo autorizzazioni per specifiche deroghe, durante gli orari previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 13 Punti fissi di linea e di livello
vità sono consentite, salvo autorizzazioni per specifiche deroghe, durante gli orari previsti dal Regolamento di Polizia Urbana. Art. 13 Punti fissi di linea e di livello Prima dell’inizio dei lavori di scavo per una nuova costruzione o per ampliamenti che modificano il sedime del fabbricato esistente, il proprietario o committente può richiedere all’Amministrazione la determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi.
ichiedere all’Amministrazione la determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi. Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, l’ufficio competente provvede alla consegna dei punti fissi ed alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale. Per la consegna dei punti fissi, il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi necessari e prestarsi alle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.
Art. 14 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
e fornire gli operai e gli attrezzi necessari e prestarsi alle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali. Art. 14 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie I cantieri edili devono essere isolati, mediante opportune recinzioni, con materiali idonei e di altezza non inferiore a 2,00 m ed essere presegnalati nelle ore notturne. I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree
ed essere presegnalati nelle ore notturne. I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico, possono effettuarsi solo con recinzione chiusa degli immobili medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. L’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico deve essere autorizzata. La recinzione dovrà essere mantenuta con aspetto decoroso, e dovrà essere sostituita o
di uso pubblico deve essere autorizzata. La recinzione dovrà essere mantenuta con aspetto decoroso, e dovrà essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente, anche a seguito di danneggiamento. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti e
uisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità degli operai e dei passanti e l'integrità delle cose conformandosi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro. Le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
Art. 15 Cartelli di cantiere
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO II | Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 13 | 54 Eventuali danneggiamenti del suolo pubblico e/o delle attrezzature, deve essere ripristinato con le medesime finiture e tecnologie. Art. 15 Cartelli di cantiere Il titolare dell’immobile, a sua cura e spese, deve affiggere nel cantiere, in posizione visibile a tutti, un cartello di dimensioni adeguate e leggibile dalla pubblica via, nella
Art. 16 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
affiggere nel cantiere, in posizione visibile a tutti, un cartello di dimensioni adeguate e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano indicati: il committente; l’impresa esecutrice; il progettista; il Direttore dei Lavori; gli estremi del titolo edilizio; l’oggetto dei lavori. Art. 16 Criteri da osservare per scavi e demolizioni Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi di interesse
a osservare per scavi e demolizioni Ove nel corso di un intervento edilizio, o nel fare scavi, si scoprano elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune e/o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All’atto
viso al Comune e/o alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti. All’atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti. Nell’ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l’immediato pericolo, senza compromettere il bene.
printendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l’immediato pericolo, senza compromettere il bene. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette a idoneo titolo abilitativo, che nel quadro normativo nazionale e regionale, se non specificatamente subordinato ad uno
soggette a idoneo titolo abilitativo, che nel quadro normativo nazionale e regionale, se non specificatamente subordinato ad uno specifico titolo edilizio, trova il proprio istituto nell’ambito del regime residuale. Gli interventi di demolizione, sotto responsabilità dell’esecutore dei lavori e del direttore dei lavori, dovranno garantire le corrette modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del
Art. 17 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all’abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica, nel rispetto anche di quanto prescritto dal Regolamento Locale di Igiene vigente. Art. 17 Misure di cantiere e eventuali tolleranze Fermo restando quanto disciplinato per la determinazioni delle variazioni essenziali (art. 54 della Legge regionale n. 12/2005) e per la determinazione delle difformità parziali
nazioni delle variazioni essenziali (art. 54 della Legge regionale n. 12/2005) e per la determinazione delle difformità parziali (art. 34 del TUE), costituiscono altresì tolleranze lo scostamento, entro il 2% di qualsiasi parametro/indice urbanistico e/o edilizio. In ogni caso gli indici minimi regolamentari previsti dalla vigente normativa (nazionale e/o regionale) devono essere rispettati integralmente senza tolleranze (soprattutto in negativo).
Art. 18 Requisiti di confort ambientale
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 14 | 54 TITOLO III | DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I | Disciplina dell’oggetto edilizio Le disposizioni che seguono integrano e/o richiamano la disciplina igienico sanitaria vigente a cui si rinvia. Art. 18 Requisiti di confort ambientale
Art. 18 Requisiti di confort ambientale
guono integrano e/o richiamano la disciplina igienico sanitaria vigente a cui si rinvia. Art. 18 Requisiti di confort ambientale In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, funzionale e urbanistica, gli edifici di nuova costruzione ovvero quelli soggetti a demolizione e ricostruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 45°, privilegiando il lato esposto a Sud per posizionare i locali con
pale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 45°, privilegiando il lato esposto a Sud per posizionare i locali con maggior permanenza di persone. E’ vietato esposizione a Nord per gli alloggi con un solo affaccio. L’esposizione a Nord si verifica qualora il fronte abbia una direttrice Est- Ovest con una tolleranza di ± 30°. Particolare attenzione dovrà essere prestata per il controllo del microclima esterno, prevedendo la messa a dimora di essenze arboree che consentano di: proteggere nel
Art. 19 Requisiti dimensionali delle abitazioni
stata per il controllo del microclima esterno, prevedendo la messa a dimora di essenze arboree che consentano di: proteggere nel periodo invernale dal vento; contenere la dispersione notturna per irraggiamento; limitare il surriscaldamento nel periodo estivo. Art. 19 Requisiti dimensionali delle abitazioni Il monolocale deve avere una superficie utile dello spazio abitabile di almeno 28 mq. La superficie del bagno concorre al raggiungimento della superficie minima di 28 mq. I
e dello spazio abitabile di almeno 28 mq. La superficie del bagno concorre al raggiungimento della superficie minima di 28 mq. I locali di abitazione devono avere le seguenti superfici utili minime: soggiorno 14 mq, cucina 8 mq, soggiorno con angolo cottura 17 mq, camera matrimoniale 14 mq, camera singola 9 mq. I locali di abitazione devono avere un’altezza minima di 2,7 m, che nel caso di soffitti non orizzontali è calcolata come altezza media ponderale, con un’altezza
Art. 20 Requisiti di illuminazione naturale
re un’altezza minima di 2,7 m, che nel caso di soffitti non orizzontali è calcolata come altezza media ponderale, con un’altezza minima nel punto più basso non inferiore a 2,1 m. Art. 20 Requisiti di illuminazione naturale Gli spazi di abitazione (e il bagno principale) devono avere un fattore di luce diurna (FLD) medio pari a 1,8% nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie illuminante utile sia non inferiore al 12,5% della
evole del locale. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie illuminante utile sia non inferiore al 12,5% della superficie di pavimento del locale. Per superficie illuminante utile deve intendersi la superficie totale del vano della finestra detratta l’eventuale porzione fino a 60 cm di altezza dal pavimento (c) e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette, superiore a 120 cm, calcolata per un’altezza pari ad
e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette, superiore a 120 cm, calcolata per un’altezza pari ad ½ della sporgenza proiettata sulla parete (p = L/2, ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. La porzione di finestra
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 15 | 54 che si viene a trovare in tale proiezione (a) viene calcolata pari ad 1/3 della sua superficie. La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 a. Il fattore di luce diurna, così verificato, è assicurato qualora non vi siano ostacoli che fronteggiano la parete finestrata. La verifica che non via sia ombreggiamento è positiva
urato qualora non vi siano ostacoli che fronteggiano la parete finestrata. La verifica che non via sia ombreggiamento è positiva qualora facendo partire una retta dal filo esterno della parete finestrata dalla quota di pavimento ed inclinata di 45°, la stessa non intercetti costruzioni poste di fronte. È consentito incrementare l’angolo dell’inclinata fino ad un massimo di 60° incrementando proporzionalmente (0,5% per ogni grado) la superficie illuminante
’angolo dell’inclinata fino ad un massimo di 60° incrementando proporzionalmente (0,5% per ogni grado) la superficie illuminante considerato che con l’inclinazione massima deve essere garantita una superficie illuminante minima pari al 20% della superficie di pavimento. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni in cui l’angolo formato dalle rette passanti per il centro delle aperture finestrate e rispettivamente il punto più alto ed il punto più
’angolo formato dalle rette passanti per il centro delle aperture finestrate e rispettivamente il punto più alto ed il punto più esterno del fabbricato o struttura prospiciente sia maggiore di 60°. I rapporti di illuminazione sono validi per locali che abbiano una profondità fino a 2,5 volte l’altezza delle finestre. Sono consentite profondità maggiori qualora il rapporto venga incrementato proporzionalmente fino ad un massimo del 100% per profondità fino a 3,5 volte l’altezza delle finestre.
porto venga incrementato proporzionalmente fino ad un massimo del 100% per profondità fino a 3,5 volte l’altezza delle finestre. Per superficie illuminante utile che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell’apertura finestrata verticale misurata in luce architettonica (vuoto di progetto), detratta la eventuale porzione posta entro un’altezza di mt. 0,60 misurata dal pavimento del locale. Si intende altresì equivalente alla superficie finestrata verticale
ro un’altezza di mt. 0,60 misurata dal pavimento del locale. Si intende altresì equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad un’altezza compresa tra 1 e 2 m dal piano pavimento. Superficie finestrate diverse da quelle verticali o inclinate come definite precedentemente sono consentite per l’illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio degli alloggi. Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale
Art. 21 Requisiti di areazione naturale
azione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio degli alloggi. Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo per una quota non maggiore del 30%. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio: bagni secondari, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie ecc. Art. 21 Requisiti di areazione naturale
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 16 | 54 Per gli spazi di abitazione (soggiorno, cucina, spazio cottura, camere da letto, studio o sala lettura) e per gli spazi accessori (sale da gioco, tavernette) deve essere garantita l’areazione sussidiaria naturale tramite superfici finestrate apribili all’esterno nella
ioco, tavernette) deve essere garantita l’areazione sussidiaria naturale tramite superfici finestrate apribili all’esterno nella misura non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento. Per il bagno principale deve essere garantito comunque una superficie di areazione non inferiore a 0,5 mq. Nel caso di serramenti con tipo di apertura diversa da quella a battente – ad esempio vasistas, con ante scorrevoli - e che comunque non permettono l’apertura dell’intero vano
ersa da quella a battente – ad esempio vasistas, con ante scorrevoli - e che comunque non permettono l’apertura dell’intero vano finestra, sarà considerata la superficie effettivamente utile all’areazione del locale (ad esempio nel caso di finestra tipo vasistas, la cui apertura massima forma un angolo di 30° tra l’anta aperta e la retta verticale, la superficie utile aerante sarà considerata 1/3). Di seguito si riportano alcune tipologie -esemplificative ma non esaustive- di apertura
Art. 22 Requisiti acustici
cie utile aerante sarà considerata 1/3). Di seguito si riportano alcune tipologie -esemplificative ma non esaustive- di apertura del serramento e i relativi apporti della superficie utile aerante: Art. 22 Requisiti acustici Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 17 | 54 Le strutture degli edifici dovranno possedere i requisiti acustici passivi di cui alla normativa vigente, ex DPCM 05/12/1997. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:
- rumorosità proveniente da ambiente esterno;
Art. 23 Dotazione dei servizi
i protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:
- rumorosità proveniente da ambiente esterno;
- rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
- rumori da calpestio;
- rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;
- rumorosità provocata da attività contigue. Art. 23 Dotazione dei servizi La dotazione minima dei servizi igienico – sanitari per abitazione, è costituita da: vaso,
Art. 23 Dotazione dei servizi
ntigue. Art. 23 Dotazione dei servizi La dotazione minima dei servizi igienico – sanitari per abitazione, è costituita da: vaso, lavabo, bidet, doccia o vasca da bagno. La superficie minima da attribuire al servizio igienico (a quello principale se sono presenti più servizi igienici) è di 4 mq. Oltre ai requisiti sopra citati, è necessario rispettare anche le seguenti caratteristiche:
- Pavimento e pareti perimetrali lavabili sino ad un altezza minima di cm 180;
rio rispettare anche le seguenti caratteristiche:
- Pavimento e pareti perimetrali lavabili sino ad un altezza minima di cm 180;
- Essere completamente separati da altri locali;
- Avere accessi da corridoi o disimpegni e non comunicare direttamente con altri vani destinati a permanenza continua di persone. L’accesso diretto da camere da letto è consentito solo per il secondo bagno. Nelle unità immobiliari non residenziali – quali negozi, studi professionali, uffici in
Art. 24 Dotazioni impiantistiche
è consentito solo per il secondo bagno. Nelle unità immobiliari non residenziali – quali negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari- la dotazione minima degli apparecchi sanitari è costituita da vaso e lavabo. La superficie minima da attribuire al servizio igienico così costituito è di 2 mq. Art. 24 Dotazioni impiantistiche Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura,
Art. 24 Dotazioni impiantistiche
2 mq. Art. 24 Dotazioni impiantistiche Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le prescrizioni degli enti gestori, salvo che sia possibile ricorrere a soluzioni alternative. In caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà
ssibile ricorrere a soluzioni alternative. In caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realizzata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie finanziarie. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee
e previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni ovvero per l’alloggiamento dei contatori dell’acqua potabile, o del gas metano, secondo le norme tecniche di settore vigenti e da definirsi con le Società erogatrici di pubblici servizi. Tali nicchie, ove possibile dovranno essere ricavate anche nelle ipotesi di interventi minori interessanti la facciata verso strada degli edifici.
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 18 | 54 Gli edifici devono poter fruire in misura adeguata alla loro destinazione, dei seguenti servizi fondamentali:
- riscaldamento fissi. Nel caso di edifici con più di quattro unità immobiliari o villette a schiere con parti comuni, è obbligatorio l’impianto di riscaldamento centralizzato con la contabilizzazione delle calorie;
tte a schiere con parti comuni, è obbligatorio l’impianto di riscaldamento centralizzato con la contabilizzazione delle calorie;
- distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica. Anche nel caso di condominio il gestore del Sistema Idrico Integrato, fornirà un contatore per ogni singola utenza;
- raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
- impianti di evacuazione di fumi di combustione e dei vapori e odori;
dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi;
- impianti di evacuazione di fumi di combustione e dei vapori e odori;
- eventuale impianto contro le scariche atmosferiche;
- eventuali sistemi di protezione dagli incendi;
- eventuali sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose;
- eventuali impianti di estrazione meccanica dell’aria e/o di condizionamento. Le cucine e gli spazi di cottura, devono essere dotati di una cappa collegata direttamente
Art. 25 Volumi tecnici
ica dell’aria e/o di condizionamento. Le cucine e gli spazi di cottura, devono essere dotati di una cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori o di idonei impianti di ventilazione continua, allacciata a canna fumaria sfociante sul tetto con apposito comignolo. Art. 25 Volumi tecnici I volumi tecnici possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze
Art. 25 Volumi tecnici
on apposito comignolo. Art. 25 Volumi tecnici I volumi tecnici possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare. Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalle pubbliche vie oppure essere celati alla vista anche con verde pensile e
Art. 26 Invarianza idraulica
copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalle pubbliche vie oppure essere celati alla vista anche con verde pensile e colorati in armonia con il colore della copertura o con superfici semiriflettenti e colore grigio-azzurro che vadano a confondersi con il colore del cielo. Art. 26 Invarianza idraulica Per i principi di invarianza idraulica e per gli ambiti di applicazione si rinvia al regolamento regionale n. 7/2017 e al regolamento del sistema idrico integrato (SII),
Art. 27 Prevenzione del rischio gas radon
per gli ambiti di applicazione si rinvia al regolamento regionale n. 7/2017 e al regolamento del sistema idrico integrato (SII), reperibile sul sito del gestore: www.gruppocap.it Art. 27 Prevenzione del rischio gas radon Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, le ”Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, emanate dalla Regione Lombardia con decreto n. 12678 del 21/12/2011, raccomandano di contenere le
gas radon in ambienti indoor”, emanate dalla Regione Lombardia con decreto n. 12678 del 21/12/2011, raccomandano di contenere le concentrazioni medie annue di radon negli ambienti confinati entro i valori di 200 Bq/ m3, per le nuove edificazioni, e di 300 Bq/ m3 per gli edifici esistenti. Analoghe pratiche dovranno essere adottate per gli edifici soggetti a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che coinvolgano in modo significativo le parti a contatto col
soggetti a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che coinvolgano in modo significativo le parti a contatto col terreno. Pertanto dovrà essere prevista l’adozione di semplici ed economici
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 19 | 54 accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell’ingresso del radon ed a facilitare l’installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell’edificio. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità di produrre alte
Art. 28 Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
ne dell’edificio. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità di produrre alte concentrazioni di radon del suolo considerato. Art. 28 Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso, nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento di tutta la copertura. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in
ugli edifici esistenti che comportino il rifacimento di tutta la copertura. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. A tal fine dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Decreto n. 119 del 14/1/2009 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Il fascicolo del fabbricato di cui all’Articolo successivo deve contenere le indicazioni circa
Art. 29 Fascicolo del fabbricato
e Sanità della Regione Lombardia. Il fascicolo del fabbricato di cui all’Articolo successivo deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza installati. Art. 29 Fascicolo del fabbricato Il fascicolo del fabbricato è un documento tecnico predisposto dal direttore dei lavori che deve essere allegato alla pratica di agibilità e consegnato al proprietario o Amministratore nel caso di condominio. Il documento deve contenere le principali
ica di agibilità e consegnato al proprietario o Amministratore nel caso di condominio. Il documento deve contenere le principali informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico relative all’edificio, in modo da rappresentare un quadro conoscitivo sulle caratteristiche tecniche della costruzione e/o delle modificazioni apportate alla sua configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, impiantistiche e di sicurezza.
Art. 30 Passi carrai
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 20 | 54 Capo II | Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 30 Passi carrai L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente
a delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La misura dell'arretramento è proporzionata alle destinazioni funzionali previste e, comunque, aumentata in tutti i casi in cui si preveda la movimentazione di automezzi
ta alle destinazioni funzionali previste e, comunque, aumentata in tutti i casi in cui si preveda la movimentazione di automezzi eccedenti le dimensioni delle autovetture. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso unicamente quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. L'accesso agli spazi pubblici deve avvenire in modo da favorire le condizioni di massima visibilità ed evitare situazioni di pericolo. A tale scopo
Art. 31 Recinzioni
i pubblici deve avvenire in modo da favorire le condizioni di massima visibilità ed evitare situazioni di pericolo. A tale scopo prima dell'immissione sullo spazio pubblico o di uso pubblico deve essere realizzato un tratto pianeggiante, "piattaforma", avente dimensioni sufficienti ad accogliere un veicolo fermo. Per comprovate limitazioni costruttive è ammessa la deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, previo benestare del Comando di Polizia Locale. Art. 31 Recinzioni
Art. 31 Recinzioni
messa la deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, previo benestare del Comando di Polizia Locale. Art. 31 Recinzioni La realizzazione di recinzioni, di qualsiasi tipologia, è comunque soggetta a titolo abilitativo. Lungo la strada ex S.S. 11, anche nel tratto interno al centro abitato, trova applicazione l’art. 26, comma 4, lettera b) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono consentite di norma, nel caso si interpongano su spazi aperti pubblici o di uso
era b) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono consentite di norma, nel caso si interpongano su spazi aperti pubblici o di uso pubblico, recinzione di tipo aperto con un’altezza massima di m 2,00 di cui i primi m 0,80 possono essere realizzati in muratura. Nel caso di recinzioni poste tra lotti privati è ammessa di tipo chiuso e di altezza fino a 3 metri. Nelle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola sono ammesse esclusivamente recinzioni costituite da staccionate
etri. Nelle aree destinate all’esercizio dell’attività agricola sono ammesse esclusivamente recinzioni costituite da staccionate in legno con altezza massima pari a m 1,30 o da paletti e rete metallica con altezza massima pari a m 1,60 ”mitigate" con siepi e/o piante rampicanti, se indispensabili e necessarie alla conduzione delle aziende agricole. Sono, inoltre, ammesse le recinzioni dei fabbricati rurali e/o delle case d’abitazione secondo le modalità stabilite
Art. 32 Numerazione civica
e agricole. Sono, inoltre, ammesse le recinzioni dei fabbricati rurali e/o delle case d’abitazione secondo le modalità stabilite precedentemente. L’altezza delle recinzioni viene misurata con riferimento alla quota del piano di calpestio. Possono essere valutate proposte progettuali diverse, se sottoposte a giudizio positivo della Commissione del Paesaggio. Art. 32 Numerazione civica I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti,
Art. 32 Numerazione civica
l Paesaggio. Art. 32 Numerazione civica I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a cura e spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche. La disciplina delle fasi di assegnazione della toponomastica stradale, della numerazione civica e della numerazione interna sono disciplinate dalla vigente normativa in materia (L. 24/12/1954. N. 1228, D.P.R. 30/5/1989, n. 223, direttive ISTAT).
Art. 33 Aree verdi
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 21 | 54 Capo III | Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. 33 Aree verdi Ogni trasformazione dei suoli deve prevedere la messa a dimora di essenze, preferibilmente autoctone, con pollini dal basso potere allergenico, nella misura minima di una pianta ogni 200 mq di superficie sistemata a verde. Art. 34 Orti urbani
Art. 34 Orti urbani
dal basso potere allergenico, nella misura minima di una pianta ogni 200 mq di superficie sistemata a verde. Art. 34 Orti urbani Il Comune di Corbetta promuove la pratica degli orti urbani. Per la disciplina degli orti urbani comunali si rinvia al regolamento approvato con deliberazione C.C. N. 22 del 02.05.2017. Art. 35 Bonifiche e qualità dei suoli Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio sono individuati, quali siti da
Art. 35 Bonifiche e qualità dei suoli
. Art. 35 Bonifiche e qualità dei suoli Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio sono individuati, quali siti da sottoporre a Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo, al fine di valutare la necessità di procedere alla bonifica dei suoli e/o attestare l'assenza di contaminazione:
- le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in
e/o attestare l'assenza di contaminazione:
- le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui all’Articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, e i distributori di carburanti), da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
i distributori di carburanti), da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
- le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, commerciale, verde pubblico e altre funzioni di interesse generale;
- le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati.
aratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito
ndo impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in
esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l’esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati.
alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati. Nel caso in cui i risultati dell’indagine suddetta dovessero evidenziare potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge.
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 22 | 54 L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere corredata da:
- ricostruzione storica dell'attività svolta nel sito;
- relazione descrittiva che dettagli gli impianti delle strutture esistenti e, il loro stato manutentivo individuando i centri di pericolo che possono aver generato contaminazione, materie prime impiegate;
, il loro stato manutentivo individuando i centri di pericolo che possono aver generato contaminazione, materie prime impiegate;
- individuazione punti di campionamento in numero e luoghi significativi, concertati con ARPA ovvero in caso di documentata attività non a rischio di contaminazione del suolo autocertificazione della parte di non contaminazione dello stesso supportata da appositi campionamenti (svolti in autonomia) rappresentativi dell'intero sito
e di non contaminazione dello stesso supportata da appositi campionamenti (svolti in autonomia) rappresentativi dell'intero sito (pertanto non sono ritenute valide quelle indagini riferite a singoli subalterni che non includano almeno anche le parti comuni quali cortili, giardini, etc.) e di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione, prevedendo comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto l'eventuale strato di riporto
te da fenomeni di contaminazione, prevedendo comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto l'eventuale strato di riporto presente, con indagini basate su campionamenti di tipo puntuale (non sono pertanto ammessi campioni incrementali o miscelati), includendo il set analitico minimo costituito dai principali idrocarburi e metalli (As, Cd, Cr, Hg), C> 12, IPA (il set è da estendere a tutti gli altri eventuali inquinanti di cui sia sospettabile la presenza
i (As, Cd, Cr, Hg), C> 12, IPA (il set è da estendere a tutti gli altri eventuali inquinanti di cui sia sospettabile la presenza in virtù delle attività pregresse svolte sul sito);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla veridicità dei dati riportati e degli esiti. Qualora i risultati dell’Indagine ambientale preliminare evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di
entale preliminare evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa di riferimento (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06, "CSC"), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di
2 e 245 del D.Lgs 152/06) è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti, per l'avvio del procedimento di bonifica, mediante l’utilizzo dei moduli di cui alla DGR 27 giugno 2006, n. 8/2838. La comunicazione deve contenere, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 242 del D.Lgs n. 152/06, la descrizione delle eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni deve essere presentata alle predette
di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni deve essere presentata alle predette amministrazioni il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs 152/06. 3. Il procedimento istruttorio si svolge secondo la procedura ordinaria (ex articolo 242 D.Lgs n. 152/06) o secondo le procedure semplificate (ex articoli 242bis e 249, ibid.), laddove ne ricorrono le condizioni.
242 D.Lgs n. 152/06) o secondo le procedure semplificate (ex articoli 242bis e 249, ibid.), laddove ne ricorrono le condizioni. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione del procedimento edilizio. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il
azioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il Responsabile del Procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti – eventualmente tramite frazionamento catastale – o fasi temporali, le opere edilizie possono essere
ivisione in specifici lotti – eventualmente tramite frazionamento catastale – o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 23 | 54 porzioni. Nei cantieri interessati sia da lavori edili sia da lavori di bonifica dei terreni, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere
Art. 36 Amianto
erferenze tra le due tipologie di lavori. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d’uso senza opere. Art. 36 Amianto I proprietari di manufatti contenenti amianto sono tenuti a comunicare la presenza di amianto e i relativi dati secondo le specifiche previste dal Piano Regionale Amianto
nto sono tenuti a comunicare la presenza di amianto e i relativi dati secondo le specifiche previste dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, e dal d.g.g. 18 novembre 2008, n. 13237. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano. In alternativa è possibile presentarla al Comune di Corbetta che provvederà a trasmettere la documentazione
opolitana di Milano. In alternativa è possibile presentarla al Comune di Corbetta che provvederà a trasmettere la documentazione all’ATS. La mancata comunicazione comporta le sanzioni previste dalla Legge regionale n. 17/2003.
Art. 37 Depurazione e smaltimento delle acque
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 24 | 54 Capo IV | Infrastrutture e reti tecnologiche Art. 37 Depurazione e smaltimento delle acque Per la disciplina del presente articolo si rimanda a quanto previsto dalla normativa regionale e al regolamento del sistema idrico integrato reperibile sul sito istituzionale
Art. 38 Spazi per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
anda a quanto previsto dalla normativa regionale e al regolamento del sistema idrico integrato reperibile sul sito istituzionale del gestore: www.gruppocap.it. Le acque bianche, preliminarmente al loro smaltimento, devono essere raccolte per uso irriguo. Art. 38 Spazi per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione pesante, salvo che per dimostrate impossibilità, deve essere previsto uno spazio per la raccolta differenziata
ristrutturazione pesante, salvo che per dimostrate impossibilità, deve essere previsto uno spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti, adeguatamente dimensionato in funzione delle attività insediate. Inoltre, negli edifici con più di 4 unità immobiliari, deve essere prevista un’area in continuità con lo spazio pubblico, opportunamente dimensionata arretrando la recinzione, per l’esposizione dei rifiuti nei giorni di raccolta degli stessi, al fine di evitare l’occupazione
Art. 39 Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli
ta arretrando la recinzione, per l’esposizione dei rifiuti nei giorni di raccolta degli stessi, al fine di evitare l’occupazione dello spazio pubblico. Tali spazi devono essere pavimentati, serviti da impianto idrico e smaltimento delle acque. Art. 39 Infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia
quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo
rventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura: da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con
Art. 40 Infrastrutturazione digitale degli edifici
parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. Art. 40 Infrastrutturazione digitale degli edifici Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da
Art. 41 Illuminazione esterna negli spazi privati
paggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Si rinvia all’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001, per quanto non disciplinato nel presente articolo. Art. 41 Illuminazione esterna negli spazi privati Per la disciplina del presente articolo si rinvia alla normativa regionale (Legge regionale n. 17/2000).
Art. 42 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 25 | 54 Capo V | Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. 42 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione, accessibilità
Art. 43 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
tato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione, accessibilità e fruibilità. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, approvare i "Capitolati tipo, tecnici e prestazionali per la progettazione e l'esecuzione” delle opere di urbanizzazione primaria. Art. 43 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Le costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei
e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi Le costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei
i (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. Gli immobili
antenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. I soggetti proprietari sono altresì tenuti a recintare le aree inutilizzate site in ambito
re impraticabili gli spazi esistenti. I soggetti proprietari sono altresì tenuti a recintare le aree inutilizzate site in ambito urbano con recinzioni in rete metallica di altezza pari a 2,50 metri, senza zoccolo in muratura, in modo da consentire la visibilità dall’esterno all’interno delle aree. Per ragioni di decoro il Comune può disporre l'adozione di altre tipologie di recinzione. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario
Art. 44 Sporgenze
di altre tipologie di recinzione. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. Art. 44 Sporgenze Nei fabbricati posti in fregio ad aree stradali pubbliche (comprese piazze, parcheggi, ecc.) comunque aperte al pubblico transito, tutte le sporgenze fisse (balconi, aggetti, sporti, ecc.) e applicate (rigide come pensiline, pluviali, ecc. o mobili come serramenti,
le sporgenze fisse (balconi, aggetti, sporti, ecc.) e applicate (rigide come pensiline, pluviali, ecc. o mobili come serramenti, tende, ecc.) sono limitate alle seguenti dimensioni: a) fino all’altezza di 2,40 m: la sporgenza massima è pari a 0,30 m, alle seguenti condizioni: in presenza in marciapiedi o passaggio pedonale individuato, la larghezza residua non sia inferiore a un metro; negli altri casi, quando la larghezza complessa della carreggiata rimanga almeno di 4,5 m. Resta salva la
inferiore a un metro; negli altri casi, quando la larghezza complessa della carreggiata rimanga almeno di 4,5 m. Resta salva la possibilità di indicazioni diverse della Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale; b) da 2,40 m e fino a 4,50 m: in assenza di marciapiede la sporgenza massima è pari a 1 m (salvo indicazioni diverse della Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale) per le sporgenze fisse e 1,5 m (salvo indicazioni diverse della
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 26 | 54 Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale) per quelle mobili; in presenza di marciapiede e di area pedonale (piazze e simili), per le sporgenze fisse e per quelle applicate rigide la sporgenza massima è pari a 1,50 m (salvo
rea pedonale (piazze e simili), per le sporgenze fisse e per quelle applicate rigide la sporgenza massima è pari a 1,50 m (salvo indicazioni diverse della Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale), per quelle applicate mobili è pari all’ampiezza massima del marciapiede fino ad un massimo, eventualmente, di 2,50 m (salvo indicazioni diverse della Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale); c) al di sopra di 4,50 m: è pari a 2,50 m (salvo indicazioni diverse della Polizia
Art. 45 Parapetti e davanzali
e per motivi legati alla sicurezza stradale); c) al di sopra di 4,50 m: è pari a 2,50 m (salvo indicazioni diverse della Polizia Locale per motivi legati alla sicurezza stradale). I serramenti delle vetrine e delle porte in fregio ad aree stradali pubbliche (comprese piazze, parcheggi, ecc.) comunque aperte al pubblico transito dovranno essere realizzate in modo che si aprano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun sporto fuori dalla linea del muro di facciata. Art. 45 Parapetti e davanzali
Art. 45 Parapetti e davanzali
rano verso l'interno e che non diano luogo ad alcun sporto fuori dalla linea del muro di facciata. Art. 45 Parapetti e davanzali Parapetti e davanzali devono avere un’altezza non inferiore a m. 1,10 e per il parapetto deve garantire l’inattraversabilità di una sfera di 10 cm di diametro e per disegno e materiali impiegati devono assicurare condizioni di sicurezza, tenuta statica (a tal proposito si vedano i sovraccarichi variabili previsti dal D.M. 16.01.1996, pubblicato nella
Art. 46 Insegne
di sicurezza, tenuta statica (a tal proposito si vedano i sovraccarichi variabili previsti dal D.M. 16.01.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29, S.O.), ivi compreso tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’arrampicamento. Art. 46 Insegne Fermo restando quanto disciplinato dal regolamento comunale relativo agli impianti pubblicitari, le insegne sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e
Art. 47 Tende solari
lamento comunale relativo agli impianti pubblicitari, le insegne sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e come tali devono concorrere, tenuto conto della forma, dei materiali e dei colori, al decoro degli spazi pubblici su cui prospettano. Di norma le insegne devono essere contenute all’interno del vano della vetrina. Soluzioni diverse sono ammesse previo giudizio positivo della Commissione per il Paesaggio. Art. 47 Tende solari
Art. 47 Tende solari
della vetrina. Soluzioni diverse sono ammesse previo giudizio positivo della Commissione per il Paesaggio. Art. 47 Tende solari In tutto il territorio comunale e su tutti gli edifici e manufatti che si affacciano direttamente sulla pubblica via e/o su spazi pubblici o di uso pubblico è fatto divieto posare tende o altri sistemi di protezione solare che non siano coordinati per tutto l'edificio nel suo complesso. In ogni caso detti manufatti non debbono alterare la
Art. 48 Disciplina del colore
one solare che non siano coordinati per tutto l'edificio nel suo complesso. In ogni caso detti manufatti non debbono alterare la sagoma architettonica dell'edificio. Nel caso la tenda solare sporga direttamente su uno spazio pubblico o di uso pubblico si rinvia al precedente articolo relativo alle sporgenze. Art. 48 Disciplina del colore Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali dei manufatti edilizi devono presentare
Art. 48 Disciplina del colore
enze. Art. 48 Disciplina del colore Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali dei manufatti edilizi devono presentare un insieme estetico ed armonico. L’individuazione dei colori deve intervenire con riferimento alla notazione NCS (Natural Color System). Il Sistema NCS si fonda sui sei
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 27 | 54 colori che l’occhio umano identifica come fondamentali (cioè che non vengono associati visivamente ad alcun altro colore). Questi sono il bianco (W), il nero (S), il giallo (Y), il rosso (R), il blu (B) e il verde (G). La notazione NCS si basa sulla somiglianza tra il colore in questione e i sei colori elementari.
(R), il blu (B) e il verde (G). La notazione NCS si basa sulla somiglianza tra il colore in questione e i sei colori elementari. Il solido dei colori NCS è un modello tridimensionale in cui tutti i colori di superficie immaginabili possono avere una specifica collocazione, e quindi una esatta notazione NCS. Per rendere le cose più semplici, il doppio cono è suddiviso in due modelli bidimensionali: il cerchio NCS dei colori e il triangolo NCS dei colori. ll cerchio dei colori NCS è una
uddiviso in due modelli bidimensionali: il cerchio NCS dei colori e il triangolo NCS dei colori. ll cerchio dei colori NCS è una sezione orizzontale che taglia nel mezzo il solido NCS; in tale cerchio i quattro colori elementari sono situati ai quattro punti cardinali. Ogni quadrante compreso tra due colori elementari è suddiviso in 100 parti. Nel cerchio sopra è indicata la tonalità Y90R, ovvero un Giallo con il 90% di Rosso.
colori elementari è suddiviso in 100 parti. Nel cerchio sopra è indicata la tonalità Y90R, ovvero un Giallo con il 90% di Rosso. Il triangolo NCS dei colori è una sezione verticale che taglia il solido dei colori in corrispondenza di ciascuna tonalità. Sul lato sinistro del triangolo si trova la scala dei grigi dal bianco W al nero S, e alla destra si trova il colore della tonalità in questione nella sua massima cromaticità. In questo caso Y90R. Colori della stessa tonalità possono presentare
della tonalità in questione nella sua massima cromaticità. In questo caso Y90R. Colori della stessa tonalità possono presentare diversa nerezza e cromaticità, si tratta cioè di diverse nuance. Ciò viene illustrato nei triangoli dei colori, dove le scale sono pure divise in 100 parti. Nella illustrazione è indicata la nuance 2030, un colore con 20% di Nero
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 28 | 54 e 30% di cromaticità. In tutto il territorio, quale colore predominante delle facciate, sono ammessi i colori compresi nella “tavolozza” allegata. Sono ammessi colori diversi da quelli compresi nella “tavolozza”, unicamente nel caso di parere favorevole della Commissione del Paesaggio.
Art. 49 Requisiti di fruibilità per le persone con disabilità
i colori diversi da quelli compresi nella “tavolozza”, unicamente nel caso di parere favorevole della Commissione del Paesaggio.
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo VI - Elementi costruttivi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 29 | 54 Capo VI | Elementi costruttivi Art. 49 Requisiti di fruibilità per le persone con disabilità Fermo restando il rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia di superamento
Art. 50 Scale
fruibilità per le persone con disabilità Fermo restando il rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, negli edifici pubblici e negli edifici privati aperti al pubblico (ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri) devono essere garantiti i requisiti di accessibilità, anche con riferimento alle persone non vedenti od ipovedenti. Art. 50 Scale
Art. 50 Scale
evono essere garantiti i requisiti di accessibilità, anche con riferimento alle persone non vedenti od ipovedenti. Art. 50 Scale Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in ogni caso essere garantita la corretta fruibilità, con esclusione di piedoca od altro elemento -diverso dal pianerottolo intermedio- che possa
re garantita la corretta fruibilità, con esclusione di piedoca od altro elemento -diverso dal pianerottolo intermedio- che possa interrompere la continuità della rampa, e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. Le rampe delle scale possono avere massimo 12 alzate consecutive negli interventi di nuova costruzione e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a
terventi sul patrimonio edilizio esistente. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità. Quando tali scale sono l’unico accesso agli altri piani dell’unità immobiliare con presenza di locali agibili dovranno avere una larghezza della rampa di minimo cm. 80. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e
larghezza della rampa di minimo cm. 80. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a 1 mq presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,40 mq per ogni piano servito. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui.
Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali
li e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi laterali che danno sul pianerottolo di distribuzione dovrà esserci una distanza minima di m. 0,50 calcolata sulla linea di sviluppo della rampa. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi prospicienti dovrà esserci una distanza minima di m. 1,50. Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali
Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali
gli ingressi prospicienti dovrà esserci una distanza minima di m. 1,50. Art. 51 Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate atte a proteggere i locali sottostanti dagli eventi atmosferici, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Le tipologie e le sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici,
cque meteoriche. Le tipologie e le sagome delle coperture nonché i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono elementi architettonici della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Ove a protezione dagli eventi atmosferici vi siano, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto
materiali impiegati. Ove a protezione dagli eventi atmosferici vi siano, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto l’edificio o su parte di esso), detti manufatti devono essere impermeabilizzati con
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO III | Capo VI - Elementi costruttivi A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 30 | 54 materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima dal 1%), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni. Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti dovranno risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non
i terrazzini nelle falde dei tetti dovranno risultare allineati con le sottostanti aperture ed avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti mentre la dimensione totale della fronte dell'abbaino/terrazzino non dovrà superare m. 2,00. Sono ammesse dimensioni maggiori in caso di parere favorevole della Commissione del Paesaggio. I canali di gronda ed i pluviali, devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico
vorevole della Commissione del Paesaggio. I canali di gronda ed i pluviali, devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni o gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche alla rete di smaltimento interna dell'edificio. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati sino ad una altezza minima di m. 1,9 dal piano marciapiede o stradale. Non sono
Art. 52 Piscine pertinenziali
delle nuove costruzioni devono essere incassati sino ad una altezza minima di m. 1,9 dal piano marciapiede o stradale. Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico. Art. 52 Piscine pertinenziali Le piscine pertinenziali alle costruzioni, possono essere realizzate nelle aree di pertinenza urbanistica delle stesse, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- La dimensione massima della superficie d’acqua non può essere superiore a 120 mq;
Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici
e, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- La dimensione massima della superficie d’acqua non può essere superiore a 120 mq;
- La distanza dai confini, anche se completamente interrata, non può essere inferiore a 2 metri, misurata dal filo interno della vasca;
- Lo smaltimento delle acque deve essere autorizzato. E’ consentito posizionare piscine stagionali senza titolo edilizio. Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici
Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici
ere autorizzato. E’ consentito posizionare piscine stagionali senza titolo edilizio. Art. 53 Altre opere di corredo agli edifici E’ consentito installare, senza alcun titolo edilizio, fatti salvi i diritti di terzi, elementi di arredo, privi di qualsiasi elemento realizzato in opera, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- Gazebo: manufatti, a copertura di spazi esterni privati, costituiti da strutture leggere, in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive
sterni privati, costituiti da strutture leggere, in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli (vetro, plexiglass, legno o materiali similari) nonché di pavimentazioni continue destinate a uso stagionale e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto.
- Ricovero per animali domestici: prefabbricati, in legno o altro materiale comunque
e spazi di soggiorno temporaneo all'aperto.
- Ricovero per animali domestici: prefabbricati, in legno o altro materiale comunque non di risulta, destinato unicamente al ricovero degli animali di affezione. Le dimensioni massime sono: 2,00 x 2,00 x 2,00 m.
- Pergolato: strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. È
lementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. È consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari, compatibilmente con l’esigenza di mantenimento dell’aspetto architettonico del fabbricato.
Art. 54 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO IV A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 31 | 54 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 54 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio L’Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza sull’attività edilizio- urbanistica nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e
gilanza sull’attività edilizio- urbanistica nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità attuative stabilite dai titoli abilitativi o consentite per l’esercizio dell’attività edilizia. L’Amministrazione, per l’esercizio di tale vigilanza, si avvale di funzionari e agenti comunali e può far procedere d’ufficio alla visita dei lavori edili per accertarne il regolare andamento e
Art. 55 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
i funzionari e agenti comunali e può far procedere d’ufficio alla visita dei lavori edili per accertarne il regolare andamento e verificarne la conformità al progetto approvato. Al fine di evitare la parcellizzazione delle proprietà di terreni destinati alle attività agricole, sottraendoli all’uso a cui sono destinati, è vietato procedere al frazionamento di aree agricole formando lotti di superficie inferiore a 5.000 mq. Art. 55 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
Art. 55 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
zionamento di aree agricole formando lotti di superficie inferiore a 5.000 mq. Art. 55 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche ritenute necessarie, anche indipendentemente dalla presentazione di progetti di variante. Le unità organizzative competenti hanno l’obbligo di accertare l’eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle
zione di opere edilizie in assenza di titolo, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a ciò finalizzati. Le segnalazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono in ogni caso prospettare in maniera circostanziata tutti gli elementi che facciano supporre l’avvenuta realizzazione di opere abusive.
i caso prospettare in maniera circostanziata tutti gli elementi che facciano supporre l’avvenuta realizzazione di opere abusive. Ove il controllo tecnico accertasse l’abusiva realizzazione di opere edilizie, deve essere immediatamente inoltrato rapporto dettagliato al Responsabile dell’unità organizzativa competente che provvede all’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori e al contestuale avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili. Il
Art. 56 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari
ell’ordinanza di sospensione dei lavori e al contestuale avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili. Il procedimento sanzionatorio sarà concluso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio, previo espletamento di una fase di contraddittorio con gli interessati. Art. 56 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari Ogni violazione generica del presente Regolamento comporta l’applicazione, fatte salve
per violazioni delle norme regolamentari Ogni violazione generica del presente Regolamento comporta l’applicazione, fatte salve eventuali sanzioni aggiuntive previste da norme di rango superiore, di una con un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000. Di seguito sono stabiliti gli importi delle sanzioni in misura ridotta, distinti per argomento, nel caso il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione: Violazione degli artt. relativi alla Seconda Parte Pagamento misura ridotta
Titolo I – Capo II € 400
gamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione: Violazione degli artt. relativi alla Seconda Parte Pagamento misura ridotta Titolo I – Capo II € 400 Titolo III – Capo I – Capo II – Capo III – Capo IV | Capo VI € 500 Titolo II – Capo I – Capo II | Titolo III – Capo V € 600 Sono fatte salve sanzioni aggiuntive volte ad ordinare il ripristino dei luoghi e/o a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 57 Aggiornamento del regolamento edilizio
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 PARTE SECONDA | TITOLO V A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 32 | 54 TITOLO V - NORME TRANSITORIE Art. 57 Aggiornamento del regolamento edilizio Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel successivo comma. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato.
Art. 58 Disposizioni transitorie
nato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte Costituzionale e sentenze definitive del Consiglio di Stato. Tale aggiornamento è effettuato con deliberazione di Giunta Comunale. Art. 58 Disposizioni transitorie Per i procedimenti non ancora conclusi al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le norme del precedente regolamento. Dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, per ogni procedimento relativo
o le norme del precedente regolamento. Dalla data di esecutività della deliberazione di adozione, per ogni procedimento relativo ad interventi edilizi in contrasto con le norme del presente regolamento, sarà sospesa ogni determinazione fino al momento di entrata in vigore del nuovo regolamento, per l’adozione delle determinazioni conclusive. Il regime di salvaguardia non può avere efficacia in ogni caso per un periodo superiore a 12 mesi.
A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 33 | 54 Allegato: TAVOLOZZA DEI COLORI 1005-Y 1010-Y 1030-R 1070-Y 1505-Y 2002-Y 2005-Y 0505-Y10R 0510-Y10R 0520-Y10R 0804-Y10R 0907-Y10R 1005-Y10R 1010-Y10R 1015-Y10R 1505-Y10R 1510-Y10R 1515-Y10R 1030-Y10R 2005-Y10R 2010-Y10R 0550-Y10R 2020-Y10R 2040-Y10R 3010-Y10R 3060-Y10R 4010-Y10R 0505.Y20R 0510-Y20R 0520-Y20R 0603-Y20R 1005-Y20R 1015-Y20R 1040-Y20R 1505-Y20R 1510-Y20R 2010-Y20R 2040-Y20R 2050-Y20R 3005-Y20R 3010-Y20R
510-Y20R 0520-Y20R 0603-Y20R 1005-Y20R 1015-Y20R 1040-Y20R 1505-Y20R 1510-Y20R 2010-Y20R 2040-Y20R 2050-Y20R 3005-Y20R 3010-Y20R 3020-Y20R 3040-Y20R 3560-Y20R 4005-Y20R 4020-Y20R 4050-Y20R 0505-Y30R 0804-Y30R 1005-Y30R 1505-Y30R 1510-Y30R 1515-Y30R 2010-Y30R 1005-Y40R 1020-Y40R 1030-Y40R 1505-Y40R 2040-Y40R 2060-Y40R 2570-Y40R 0502-Y50R 1015-Y50R 1502-Y50R 2002-Y50R 2005-Y50R 3005-Y50R 4005-Y50R 2030-Y60R 3010-Y60R 4020-Y60R 4040-Y60R 3040-Y80R 4040-Y80R 1010-G20Y 2020-G30Y 2020-G40Y 3010-G40Y 2005-G80Y
005-Y50R 4005-Y50R 2030-Y60R 3010-Y60R 4020-Y60R 4040-Y60R 3040-Y80R 4040-Y80R 1010-G20Y 2020-G30Y 2020-G40Y 3010-G40Y 2005-G80Y 3005-G80Y 3010-G80Y
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 34 | 54 Allegato: Deliberazione regionale
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 35 | 54
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 36 | 54 Allegato A (deliberazione regionale): Schema di regolamento edilizio tipo
VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE
ale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 36 | 54 Allegato A (deliberazione regionale): Schema di regolamento edilizio tipo
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 37 | 54 Allegato B (deliberazione regionale): definizioni tecniche uniformi VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE 1 - Superficie territoriale* ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di
INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE
INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE 1 - Superficie territoriale* ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 2 - Superficie fondiaria* SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI
io. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 3 - Indice di edificabilità territoriale* IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. SI Per superficie si intende la superficie lorda. 4 - Indice di edificabilità fondiaria* IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una
nde la superficie lorda. 4 - Indice di edificabilità fondiaria* IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. SI Per superficie si intende la superficie lorda. 5 - Carico urbanistico* CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la
o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. SI 7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. NO 8 - Superficie coperta* SCOP Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del
stesso sull’area di pertinenza. NO 8 - Superficie coperta* SCOP Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50. SI Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza. 9 - Superficie permeabile* SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori
abile* SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. SI 10 - Indice di permeabilità* IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). SI 11 - Indice di copertura* IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. SI
ice di permeabilità fondiaria). SI 11 - Indice di copertura* IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. SI 12 - Superficie totale* STOT Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. SI 13 - Superficie lorda* SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. SI 14 - Superficie utile* SU
tti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. SI 14 - Superficie utile* SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. SI 15 - Superficie accessoria* SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione
perficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o
le terrazze; le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione
anenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in
ndersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; i volumi tecnici;
ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; i volumi tecnici; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. SI
, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. SI Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune. 16 - Superficie complessiva* SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). SI 17 - Superficie calpestabile* SCAL Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). SI
Superficie calpestabile* SCAL Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). SI Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie. 18 - Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese
l suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. NO 19 – Volume totale o volumetriacomplessiva* VT Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. SI
VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 38 | 54 VOCI ACRONIMO DESCRIZIONE INCIDENZA URBANISTICA NOTE ESPLICATIVE 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. NO 21 – Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore
posto in aderenza all’edificio. NO 21 – Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. NO Il soffitto dell’edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così
ano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell’art. 4 della l.r. 7/2017. 22 – Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. NO 23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. NO
- Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. NO 24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. NO 25 - Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). NO
ani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). NO 26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. NO 27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
soffitto o della copertura. NO 27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. NO
sso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. NO 28 – Altezza dell'edificio* Altezza massima tra quella dei vari fronti. SI 29 - Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. NO
i emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. NO 30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. NO Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M.
he ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. NO Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. 31 – Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di
a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). NO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto,
parata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. NO 33 – Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
n’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. NO 34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. NO
uzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. NO 35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. NO 37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
arapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. 38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. NO 39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO
iano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. 40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
apetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004. 41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. NO 42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o
cale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. NO 43 – Superficie scolante Impermeabile dell’intervento Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale. NO Nuova definizione 44 – Altezza urbanistica* AU Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo
o ponderale. NO Nuova definizione 44 – Altezza urbanistica* AU Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. SI Nuova definizione 45 – Volume urbanistico * VU Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. SI Nuova definizione
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 39 | 54 Allegato C (deliberazione regionale): ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
gionale A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
a edilizia) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)”
o di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)” L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10 D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - “Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)”
teristiche e le condizioni per l’installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)” LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8 A.1 Edilizia residenziale LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica – Norme sull'espropriazione
enziale LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica – Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
onvenzionata) LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e
ubblica) DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II
eria ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia
egionale L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3 L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42 A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino
residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione
008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 40 | 54 L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
icembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale” e s.m.i. D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”
zione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i.” L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l’insediamento di attività produttive
la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l’insediamento di attività produttive A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
resse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
te recepimento della normativa nazionale in materia” A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n.
re dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
ca) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99 A.5 Sottotetti L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65 A.6 Seminterrati L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
n particolare articoli 63, 64 e 65 A.6 Seminterrati L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies
ltezza, distanza fra i fabbricati e dai confini LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 41 | 54 attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9
ella circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9 DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7 L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
commi 6 e 7 L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18
di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
bricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
67), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
restri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale
omi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57
Capo III
IDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57 L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77 REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 42 | 54 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f) L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)
egionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri,
rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
ttenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)
compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
olazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
li elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
ispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:
- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ.
Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni i
le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).
le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
uperiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di
er la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale" B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 43 | 54 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981
bre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
e), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
a legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22
dificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
ttuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - “Approvazione delle “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR)”– Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004” B.6 Siti contaminati DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per
i contaminati DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni
rocedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati) REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell’art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - “Modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale”
ità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale” D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - “Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati” D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 44 | 54 D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - “Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”, in particolare il Titolo V –
onseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”, in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - “Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)” D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - “Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie
i)” D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - “Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014” B.7 Intorni aeroportuali DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7 B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie
ia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7 B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione
ottobre 1995, n. 447) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) B.9 Invarianza idraulica REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio
C. VINCOLI E TUTELE
ianza idraulica REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
C. VINCOLI E TUTELE
C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
II DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.2 Beni paesaggistici
le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di
colare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione
lturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del
paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86 C.3 Rischio idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 45 | 54 REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l’altro, art. 65
TO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l’altro, art. 65 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44 C.4 Vincolo idraulico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7
art. 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
inenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28
EGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39
turale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39 L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la
ione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l’adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)” D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 18,
ime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell’art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86” C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
ettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5
bbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5 L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza
onché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea) Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa: D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS
normativa: D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015; D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse
/2013 e n. 3709/2015; D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 46 | 54 D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”; D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura
4/2007 e s.m.i.”; D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”; D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000
00 lombardi”; D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.” C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
e, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.” C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale C.8 Tutela qualità dell’aria
D. NORMATIVA TECNICA
tazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale C.8 Tutela qualità dell’aria D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale” D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” D. NORMATIVA TECNICA
D. NORMATIVA TECNICA
lla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal
96, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
cali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri
llegato IV e Allegato XIII DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)
Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
taliani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 47 | 54 L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)”
to per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)” D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
gislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
blici) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24
2, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
0, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
96, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) L.R. 20 febbraio 1989, n. 6(Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) D.5 Sicurezza degli impianti
. 6(Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e a
scensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
i termici civili) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina
li infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 20 1 O, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
O, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
1, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 48 | 54 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
la tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle
venzione incendi) Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da
e da costruzione) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio») DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
cazione europeo) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
one dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
autonegozi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
niche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza
esposizioni e mostre) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
revenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e
er la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
one, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
tegoria C) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 49 | 54 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
odificazioni DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
e a 5.000 kg) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)
ione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale) NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
tovoltaici) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in
la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)
uzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
a 5.000 m2) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA’ 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
ione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto
(Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico ei di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
so razionale dell'energia, di risparmio energetico ei di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
a degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in
ficazioni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 50 | 54 ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di
gosto 2005, n. 192) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 20 l 0/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni
frazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 201O, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
aggio 201O, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni
ica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. l 02, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 20091125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 20091125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello
minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera
tenzione di edifici pubblici) L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al
.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013” Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici
2013” Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica) D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano
getica) D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di bacino padano 2017” L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2
zzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2 L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 51 | 54 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 1 06, art. 5, commi 1 e 5
me disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 1 06, art. 5, commi 1 e 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4
l decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4 DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri
e 30 ottobre 2014, n. 161) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all’approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della
D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all’approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all’approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico” (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)
lima acustico” (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
ttera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis
r il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
dell'articolo 8 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela
mestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52 REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche
e art. 52 REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie) REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso NORMA TECNICA UNI l 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".
uminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso". L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso) D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 52 | 54 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica) DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
ti di ricarica) DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
bis D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – “Approvazione delle linee guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq) L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica) L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), in particolare art. 5
ca) L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico), in particolare art. 5 D.g.r. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"). E.2 Strutture ricettive
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"). E.2 Strutture ricettive DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turisticoalberghiere con oltre
14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turisticoalberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico
endi) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico
- alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
cendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
utture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime
erghiere REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio
ll’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo)
dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive
r ferie REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo») D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - “Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative
do») D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - “Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri”
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 53 | 54 E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156 REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo) E.4 Impianti di distribuzione del carburante CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
stribuzione del carburante CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione) Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante
i distribuzione) Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione) Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
to al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
venzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione) Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione
NL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione) L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis E.5 Sale cinematografiche
esto unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis E.5 Sale cinematografiche DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
olare art. 20 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica,
ducativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) DECRETO DELMINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido) E.7 Enti del Terzo settore DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1 E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
Regolamento Edilizio Comunale | 2019 Allegato: Deliberazione regionale A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 54 | 54 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PR
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PR
opea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
ee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande) E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
urezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture termali E.11 Strutture sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter
la legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per
lle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la
ospedaliera) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002) E.12 Strutture veterinarie
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