Regolamento Edilizio Comunale
Comune di Crema · Cremona, Lombardia
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407 sezioni del documento
COMUNE DI CREMA
1 COMUNE DI CREMA Regolamento Edilizio Comunale Delibera di Consiglio Comunale n∞ ___________ del ___________ di adozione Delibera di Consiglio Comunale n∞ ___________ del ___________ di approvazione
2
Articolo 1
nale n∞ ___________ del ___________ di adozione Delibera di Consiglio Comunale n∞ ___________ del ___________ di approvazione
2
3 TITOLO I NORME PROCEDURALI Capo I ñ Soggetti legittimati e definizione degli interventi edilizi Articolo 1 Soggetti legittimati .............................................................................................................. pag. 9 Articolo 2
Articolo 2
.............................................................................................................. pag. 9 Articolo 2 Definizione degli interventi edilizi ..................................................................................... pag. 9 Capo II - Modalit‡ di compilazione e presentazione delle procedure edilizie e urbanistiche Articolo 3 Modalit‡ di compilazione e presentazione dei progetti di opere edilizie .......................... pag. 10 Articolo 4
Articolo 3
Articolo 3 Modalit‡ di compilazione e presentazione dei progetti di opere edilizie .......................... pag. 10 Articolo 4 Voltura dei titoli abilitativi ................................................................................................ pag. 10 Articolo 5 Procedimento e modalit‡ per le attivit‡ libere .................................................................. pag. 11 Articolo 6 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di titoli abilitativi ..................... pag. 11
Articolo 6
..... pag. 11 Articolo 6 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di titoli abilitativi ..................... pag. 11 Articolo 7 Procedimento e modalit‡ per comunicazioni comportanti trasformazioni urbanistiche edilizie ........................................................................................................... pag. 11 Articolo 8 Procedimento e modalit‡ di compilazione per comunicazioni di mutamento
Articolo 8
...................................... pag. 11 Articolo 8 Procedimento e modalit‡ di compilazione per comunicazioni di mutamento di destinazione díuso senza opere ...................................................................................... pag. 12 Articolo 9 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di permesso di costruire convenzionato ..................................................................................................... pag. 12 Articolo 10
Articolo 10
ionato ..................................................................................................... pag. 12 Articolo 10 Procedimento e modalit‡ di compilazione per piani attuativi e programmi integrati díintervento ......................................................................................................... pag. 13 Articolo 11 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di agibilit‡ ................................ pag. 13 Articolo 12
Articolo 12
rticolo 11 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di agibilit‡ ................................ pag. 13 Articolo 12 Procedimento e modalit‡ per líutilizzo delle cappelle funerarie ....................................... pag. 13 Articolo 13 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di Autorizzazione Paesaggistica ..................................................................................................................... pag. 13
Articolo 14
ca ..................................................................................................................... pag. 13 Capo III ñ Autocertificazione, accesso ai documenti, parere preventivo Articolo 14 Autocertificazione .............................................................................................................. pag. 14 Articolo 15 Accesso ai documenti ......................................................................................................... pag. 14 Articolo 16
Articolo 16
ti ......................................................................................................... pag. 14 Articolo 16 Parere preventivo ............................................................................................................... pag. 14 Capo IV ñ Registro delle cessioni dei diritti edificatori, e modalit‡ per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici
Articolo 17
4 Articolo 17 Registro delle cessioni dei diritti edificatori ...................................................................... pag. 15 Articolo 18 Modalit‡ per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici ..................... pag. 16 Capo V ñ Semplificazione dei procedimenti amministrativi Articolo 19 Opere edilizie realizzate in data anteriore al 1967 .......................................................... pag. 17 Articolo 20
Articolo 20
ere edilizie realizzate in data anteriore al 1967 .......................................................... pag. 17 Articolo 20 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune ..................................................... pag. 17 Articolo 21 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse ........................................................... pag. 17 Articolo 22
Articolo 22
nferenza dei servizi tra amministrazioni diverse ........................................................... pag. 17 Articolo 22 Sportello unico per líedilizia ............................................................................................. pag. 18 TITOLO II LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 23 Composizione ..................................................................................................................... pag. 19 Articolo 24
Articolo 24
............................................................................................................ pag. 19 Articolo 24 Nomina, designazione e scadenza ...................................................................................... pag. 19 Articolo 25 Incompatibilit‡ ................................................................................................................... pag. 19 Articolo 26
Articolo 26
............................................................................................................ pag. 19 Articolo 26 Conflitto díinteressi e incompatibilit‡ sopravvenuta ......................................................... pag. 20 Articolo 27 Assenze ingiustificate ......................................................................................................... pag. 20 Articolo 28
Articolo 28
te ......................................................................................................... pag. 20 Articolo 28 Attribuzioni della Commissione ......................................................................................... pag. 20 Articolo 29 Ulteriori interventi soggetti al parere ................................................................................ pag. 21 Articolo 30 Documentazione da allegare ai progetti per líesame dellíimpatto paesistico .................. pag. 21
Articolo 30
...... pag. 21 Articolo 30 Documentazione da allegare ai progetti per líesame dellíimpatto paesistico .................. pag. 21 Articolo 31 Modalit‡ di valutazione Paesaggistico ambientale ........................................................... pag. 22 Articolo 32 Modalit‡ di valutazione ai fini dellíautorizzazione paesaggistica .................................... pag. 22 Articolo 33
Articolo 33
lo 32 Modalit‡ di valutazione ai fini dellíautorizzazione paesaggistica .................................... pag. 22 Articolo 33 Convocazione ..................................................................................................................... pag. 22 Articolo 34 Validit‡ delle sedute e delle decisioni ................................................................................ pag. 23 Articolo 35
Articolo 35
le sedute e delle decisioni ................................................................................ pag. 23 Articolo 35 Pubblicit‡ delle sedute ....................................................................................................... pag. 23 Articolo 36 Verbalizzazione .................................................................................................................. pag. 23
Articolo 37
5 Articolo 37 Sopralluogo ........................................................................................................................ pag. 23 Articolo 38 Rapporto tra Commissione per il paesaggio e strutture organizzative comunali ............. pag. 23 Schede da compilarsi con la presentazione dei progetti per líesame dellíimpatto paesistico ........................................................................................................................... pag. 24 TITOLO III
Articolo 39
............................................................................................................. pag. 24 TITOLO III DISPOSIZIONI SULLíATTIVITAí EDILIZIA Capo I - Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 39 Disciplina del verde su aree pubbliche .............................................................................. pag. 32 Articolo 40 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico .................................................................. pag. 32 Articolo 41
Articolo 41
ro degli spazi pubblici o ad uso pubblico .................................................................. pag. 32 Articolo 41 Disciplina del colore ............................................................................................................ pag. 33 Articolo 42 Insegne e mezzi pubblicitari ............................................................................................... pag. 33 Articolo 43
Articolo 43
pubblicitari ............................................................................................... pag. 33 Articolo 43 Toponomastica e segnaletica ............................................................................................. pag. 34 Articolo 44 Chioschi, cabine telefoniche, edicole ................................................................................. pag. 34 Articolo 45
Articolo 45
abine telefoniche, edicole ................................................................................. pag. 34 Articolo 45 Passaggi pedonali e marciapiedi ....................................................................................... pag. 35 Articolo 46 Percorsi ciclabili ................................................................................................................ pag. 35 Articolo 47
Articolo 47
............................................................................................................ pag. 35 Articolo 47 Spazi porticati e gallerie .................................................................................................... pag. 35 Articolo 48 Occupazione degli spazi pubblici ...................................................................................... pag. 36 Articolo 49
Articolo 49
degli spazi pubblici ...................................................................................... pag. 36 Articolo 49 Disciplina díuso del sottosuolo .......................................................................................... pag. 36 Articolo 50 Reti di servizi pubblici ....................................................................................................... pag. 37 Articolo 51
Articolo 51
lici ....................................................................................................... pag. 37 Articolo 51 Manufatti tecnici ed impiantistici ..................................................................................... pag. 38 Articolo 52 Intercapedini e griglie di aerazione .................................................................................. pag. 38 Capo II - Spazi privati Articolo 53
Articolo 53
e .................................................................................. pag. 38 Capo II - Spazi privati Articolo 53 Accessi pedonabili e passi carrabili ................................................................................. pag. 39 Articolo 54 Sporgenze e aggetti su spazio pubblico o ad uso pubblico ................................................ pag. 40 Articolo 55
Articolo 55
54 Sporgenze e aggetti su spazio pubblico o ad uso pubblico ................................................ pag. 40 Articolo 55 Prospetti su spazi pubblici ................................................................................................. pag. 40
Articolo 56
6 Articolo 56 Strade private ..................................................................................................................... pag. 41 Articolo 57 Allacciamento alle reti fognarie ........................................................................................ pag. 42 Articolo 57 bis Raccolta delle acque piovane e riduzione di acqua potabile ............................................. pag. 43 Articolo 57 ter
Articolo 57 ter
Raccolta delle acque piovane e riduzione di acqua potabile ............................................. pag. 43 Articolo 57 ter Riduzione di acqua potabile ............................................................................................... pag. 44 Articolo 58 Allacciamento alle reti impiantistiche ............................................................................... pag. 44 Articolo 59
Articolo 59
nto alle reti impiantistiche ............................................................................... pag. 44 Articolo 59 Recinzioni ........................................................................................................................... pag. 44 Articolo 60 Spazi inedificati .................................................................................................................. pag. 45 Articolo 61
Articolo 61
............................................................................................................ pag. 45 Articolo 61 Deposito biciclette in cortili e spazi comuni ...................................................................... pag. 45 Articolo 62 Sistemazioni esterne ai fabbricati ...................................................................................... pag. 46 Articolo 63
Articolo 63
esterne ai fabbricati ...................................................................................... pag. 46 Articolo 63 Numeri civici ...................................................................................................................... pag. 46 Capo III - Requisiti delle costruzioni in rapporto allíambiente e allo spazio urbano Articolo 64 Decoro delle costruzioni .................................................................................................... pag. 47 Articolo 65
Articolo 65
ruzioni .................................................................................................... pag. 47 Articolo 65 Antenne per la ricetrasmissione ......................................................................................... pag. 47 Articolo 66 Installazione condizionatori ............................................................................................... pag. 48 Articolo 67
Articolo 67
ndizionatori ............................................................................................... pag. 48 Articolo 67 Allineamenti ....................................................................................................................... pag. 48 Articolo 68 Spazi conseguenti ad arretramenti .................................................................................... pag. 49 Capo IV - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo 69
Articolo 69
...................................... pag. 49 Capo IV - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo 69 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni ....................................................... pag. 50 Articolo 70 Comfort acustico ................................................................................................................ pag. 50 Capo V - Autorimesse e requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili Articolo 71
Articolo 71
......................... pag. 50 Capo V - Autorimesse e requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili Articolo 71 Autorimesse ........................................................................................................................ pag. 51 Articolo 72 Accessibilit‡, visitabilit‡ e adattabilit‡ degli edifici e delle aree urbanizzate .................. pag. 51
Articolo 73
7 Capo VI - Disciplina delle opere Articolo 73 Requisiti delle costruzioni .................................................................................................. pag. 52 Articolo 74 Richiesta e consegna dei punti fissi ................................................................................... pag. 52 Articolo 75 Inizio e ultimazione dei lavori ............................................................................................ pag. 52 Articolo 76
Articolo 76
ione dei lavori ............................................................................................ pag. 52 Articolo 76 Disciplina del cantiere ....................................................................................................... pag. 53 Articolo 77 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie ................................................. pag. 53 Articolo 78
Articolo 78
77 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie ................................................. pag. 53 Articolo 78 Sicurezza del cantiere ........................................................................................................ pag. 54 Articolo 79 Scavi - demolizioni ed aree dismesse.................................................................................. pag. 54 Articolo 80
Articolo 80
molizioni ed aree dismesse.................................................................................. pag. 54 Articolo 80 Utilizzo e conferimento dei materiali derivanti da lavori .................................................. pag. 55 Articolo 81 Rinvenimenti reperti archeologici ..................................................................................... pag. 55 Articolo 82 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi .......................................... pag. 55
Articolo 82
55 Articolo 82 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi .......................................... pag. 55 TITOLO IV SCHEMA ESPLICATIVO RIGUARDANTE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI Articolo 83 Ambiti di esclusione ........................................................................................................... pag. 56 Articolo 84 Esame dellíimpatto paesistico ........................................................................................... pag. 56
Articolo 85
same dellíimpatto paesistico ........................................................................................... pag. 56 Articolo 85 Deroghe .............................................................................................................................. pag. 56 Articolo 86 Parcheggi privati ............................................................................................................... pag. 56 Articolo 87
Articolo 87
............................................................................................................ pag. 56 Articolo 87 Altezza media ponderale e modalit‡ di calcolo ................................................................. pag. 57 Articolo 88 Esclusioni dal calcolo dellíaltezza media ponderale ......................................................... pag. 57 Articolo 89 Inclusioni nel calcolo dellíaltezza media ponderale .......................................................... pag. 57
Articolo 90
ticolo 89 Inclusioni nel calcolo dellíaltezza media ponderale .......................................................... pag. 57 Articolo 90 Rapporti aeroilluminanti ................................................................................................... pag. 57 Articolo 91 Verifica del superamento delle barriere architettoniche ................................................... pag. 57
Articolo 92
8 TITOLO V SANZIONI Articolo 92 Violazioni al regolamento .................................................................................................. pag. 58 TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 93 Modifiche al regolamento edilizio ..................................................................................... pag. 58 Articolo 94 Rapporti tra regolamento edilizio e normativa urbanistica comunale .............................. pag. 58 Articolo 95
Articolo 95
rticolo 94 Rapporti tra regolamento edilizio e normativa urbanistica comunale .............................. pag. 58 Articolo 95 Riferimenti normativi ......................................................................................................... pag. 58
Articolo 1
9 TITOLO I NORME PROCEDURALI CAPO I Soggetti legittimati e definizione degli interventi edilizi Articolo 1 Soggetti legittimati
- Sono legittimati a presentare domanda o comunicazione: a) Nel caso di provvedimento abilitativo, comunicazioni o procedura autocertificata (comunicazione, segnalazione, dichiarazione, denuncia di inizio di attivit‡ etc.) i proprietari del bene, gli aventi causa o chi documenti di avere titolo per richiederlo o comunicarlo;
inizio di attivit‡ etc.) i proprietari del bene, gli aventi causa o chi documenti di avere titolo per richiederlo o comunicarlo; b) Nel caso di Autorizzazione paesaggistica, riguardante immobili o aree tutelati del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, i proprietari del bene, gli aventi causa o chi documenti di avere titolo per richiederlo; c) Nel caso di piani attuativi i soggetti individuati dallíart. 12 della legge regionale n∞ 12
Articolo 2
di avere titolo per richiederlo; c) Nel caso di piani attuativi i soggetti individuati dallíart. 12 della legge regionale n∞ 12 dellí11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; d) Nel caso di agibilit‡ tutti i soggetti interessati dal provvedimento. Articolo 2 Definizione degli interventi edilizi La disciplina degli interventi sul territorio recepisce le definizioni della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni e le relative interpretazioni autentiche, nonchÈ le
a legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni e le relative interpretazioni autentiche, nonchÈ le norme di legge statale applicabili.
Articolo 3
10 CAPO II Modalit‡ di compilazione e presentazione delle procedure edilizie e urbanistiche Articolo 3 Modalit‡ di compilazione e presentazione dei progetti di opere edilizie
- Le domande, dichiarazioni o comunicazioni dovranno essere sottoscritte in originale dai proponenti aventi titolo, indirizzate alla struttura competente, ed avere allegata una documentazione sufficiente per permetterne líistruttoria.
- Le domande, dichiarazioni o comunicazioni dovranno contenere i seguenti dati:
ione sufficiente per permetterne líistruttoria. 2. Le domande, dichiarazioni o comunicazioni dovranno contenere i seguenti dati: a) generalit‡ del proponente comprensiva del codice fiscale; b) generalit‡ del progettista, comprensiva del codice fiscale, con indicazione dellíOrdine o del Collegio professionale di appartenenza; c) ubicazione, estremi catastali e zona urbanistica dellíarea su cui insiste líintervento; nel caso
ofessionale di appartenenza; c) ubicazione, estremi catastali e zona urbanistica dellíarea su cui insiste líintervento; nel caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione, devono essere indicati anche gli estremi catastali dei fondi confinanti; d) presenza di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, ecc.), che eventualmente gravano sullíarea su cui insiste líintervento;
bientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, ecc.), che eventualmente gravano sullíarea su cui insiste líintervento; e) le opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento ai punti di allaccio; f) la fognatura, la distribuzione di energia, le reti di telecomunicazione, líilluminazione pubblica, ecc. esclusivamente per i piani attuativi; g) il calcolo della superficie lorda di pavimento (slp), del volume, e la dimostrazione della
lusivamente per i piani attuativi; g) il calcolo della superficie lorda di pavimento (slp), del volume, e la dimostrazione della conformit‡ ai parametri urbanistico edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati utilizzando tabelle esemplificative di lettura e raffronto. 3. Sul sito web del Comune, nella sezione modulistica, Ë disponibile un elenco generale degli allegati esemplificativi, della documentazione e dei contenuti degli elaborati grafici da
Ë disponibile un elenco generale degli allegati esemplificativi, della documentazione e dei contenuti degli elaborati grafici da allegare alle procedure edilizie e urbanistiche. 4. I documenti effettivi da produrre ed i contenuti degli elaborati grafici dipenderanno dalla tipologia dellíintervento e dal caso specifico. 5. Le domande, comunicazioni o procedure autocertificate dovranno essere, preferibilmente, redatte sullíapposita modulistica predisposta dal Settore Pianificazione territoriale e ambientale,
Articolo 4
nno essere, preferibilmente, redatte sullíapposita modulistica predisposta dal Settore Pianificazione territoriale e ambientale, Servizio Edilizia Privata, disponibile sul sito web del Comune, e compilate in ogni loro parte. Articolo 4 Voltura dei titoli abilitativi
- Nellíipotesi di trasferimento della titolarit‡, gli aventi causa possono chiederne il subentro presentando una richiesta documentata. LíAmministrazione rilascer‡ una attestazione dellíavvenuto subentro.
hiederne il subentro presentando una richiesta documentata. LíAmministrazione rilascer‡ una attestazione dellíavvenuto subentro. 2. Nel caso di denuncia di inizio attivit‡ o procedura autocertificata, trattandosi di comunicazione depositata ai sensi della legge regionale n∞ 12 dellí11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni, deve essere data notizia allíAmministrazione comunale dei trasferimenti della titolarit‡ per le responsabilit‡ derivanti dalla procedura in esecuzione.
Articolo 5
a allíAmministrazione comunale dei trasferimenti della titolarit‡ per le responsabilit‡ derivanti dalla procedura in esecuzione. La comunicazione sar‡ tenuta agli atti senza líemissione di alcuna attestazione. Articolo 5 Procedimento e modalit‡ per le attivit‡ libere
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- Per le attivit‡ di cui allíart. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n∞ 380 del 06.06.2001, come sostituito dallíart. 5 della legge n∞ 73 del 22.05.2010 e successive modifiche e integrazioni, gli interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo.
- Per le attivit‡ di cui allíart. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n∞ 380 del 06.06.2001, come sostituito dallíart. 5 della legge n∞ 73 del 22.05.2010 e successive modifiche e
te della Repubblica n∞ 380 del 06.06.2001, come sostituito dallíart. 5 della legge n∞ 73 del 22.05.2010 e successive modifiche e integrazioni, gli interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dellíinizio dei lavori da parte dellíinteressato al Comune. Alla comunicazione di inizio dei lavori, devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
e di inizio dei lavori, devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. 3. Limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo art. 6, comma 2, líinteressato allega altresÏ i dati identificativi dellíimpresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
tende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con líimpresa nÈ con il committente, e che asseveri, sotto la propria responsabilit‡, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti vigenti e che per
to la propria responsabilit‡, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, líinteressato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui
Articolo 6
vvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui allíarticolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legge n∞ 4 del 10.01.2006, convertito dalla legge n∞ 80 del 09.03.2006 e successive modifiche e integrazioni. Articolo 6 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di titoli abilitativi
- La presentazione della domanda per il rilascio del titolo abilitativo Ë corredata dalla
Articolo 7
one per domande di titoli abilitativi
- La presentazione della domanda per il rilascio del titolo abilitativo Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico;
- La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico comporta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa. Articolo 7
Articolo 7
orta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa. Articolo 7 Procedimento e modalit‡ per comunicazioni comportanti trasformazioni urbanistiche edilizie
- La presentazione della domanda per trasformazione urbanistica ed edilizia, puÚ, alternativamente e per gli stessi interventi, essere facoltativamente sostituita da una denuncia di inizio attivit‡.
lizia, puÚ, alternativamente e per gli stessi interventi, essere facoltativamente sostituita da una denuncia di inizio attivit‡. 2. Gli interventi riguardanti le aree destinate allíagricoltura sono esclusi dalla facolt‡ della denuncia di inizio attivit‡, per essi Ë prescritto dalla legge il permesso di costruire. 3. La comunicazione dovr‡ essere depositata con la documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico.
Articolo 8
costruire. 3. La comunicazione dovr‡ essere depositata con la documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico. 4. La mancata presentazione della documentazione, necessaria e specifica alle verifiche prescritte per legge, comporta líemissione della Diffida ad effettuare quanto comunicato per mancanza dei presupposti legali; il dichiarante potr‡ ripresentare la procedura corredata della documentazione mancante. Articolo 8 Procedimento e modalit‡ di compilazione per comunicazioni
Articolo 8
ntare la procedura corredata della documentazione mancante. Articolo 8 Procedimento e modalit‡ di compilazione per comunicazioni di mutamento di destinazione díuso senza opere
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- La presentazione della comunicazione, con cui viene data notizia che, contestualmente al deposito della stessa, verr‡ dato, indicandone la data, modifica alla destinazione díuso dellíimmobile o parte di esso, Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico.
- I procedimenti da parte dellíamministrazione seguono líiter previsto dalla legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni.
e dellíamministrazione seguono líiter previsto dalla legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni. 3. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo i mutamenti di destinazione díuso díimmobili, o parti di essi, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, che sono assoggettati a permesso di costruire ai sensi legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni;
Articolo 9
e sono assoggettati a permesso di costruire ai sensi legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; 4. La comunicazione, va compilata e trasmessa al Protocollo generale. Articolo 9 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di permesso di costruire convenzionato
- Il permesso di costruire convenzionato Ë una procedura a cui si puÚ accedere nei soli casi previsti dalle norme urbanistiche comunali vigenti.
costruire convenzionato Ë una procedura a cui si puÚ accedere nei soli casi previsti dalle norme urbanistiche comunali vigenti. 2. La procedura disciplina gli aspetti plani volumetrici e la disciplina convenzionale da riportarsi in una apposita convenzione che Ë parte integrante del permesso di costruire. 3. La convenzione, alla cui stipula Ë subordinato il rilascio del permesso di costruire, di norma ma non tassativamente, disciplina: a) líeventuale cessione di aree;
subordinato il rilascio del permesso di costruire, di norma ma non tassativamente, disciplina: a) líeventuale cessione di aree; b) il reperimento e/o líadeguamento dei servizi pubblici o di interesse pubblico e generale eventualmente richiesti in relazione alle funzioni insediate; c) líeventuale cessione o asservimento dei parcheggi pubblici; d) le garanzie per líadempimento degli obblighi convenzionali; e) ogni altro accordo tra líamministrazione e il titolare della procedura funzionale
líadempimento degli obblighi convenzionali; e) ogni altro accordo tra líamministrazione e il titolare della procedura funzionale allíattuazione delle previsioni urbanistiche. 4. La presentazione della domanda per il rilascio del titolo abilitativo Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico. 5. La procedura dovr‡ contenere, oltre alla convenzione, la documentazione prevista per i titoli abilitativi ad intervenire.
co. 5. La procedura dovr‡ contenere, oltre alla convenzione, la documentazione prevista per i titoli abilitativi ad intervenire. 6. I principi della convenzione sono approvati con delibera dalla Giunta Comunale nella fase istruttoria. 7. I procedimenti per il rilascio seguono líiter previsto per il Permesso di costruire dalla legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni. 8. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico
Articolo 10
essive modifiche e integrazioni. 8. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico comporta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa. Articolo 10 Procedimento e modalit‡ di compilazione per piani attuativi e programmi integrati díintervento
- La presentazione della proposta di piano attuativo o di programma integrato díintervento Ë
e programmi integrati díintervento
- La presentazione della proposta di piano attuativo o di programma integrato díintervento Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico.
13 2. I procedimenti per líesame e la definizione delle proposte seguono líiter previsto della legislazione vigente in materia. 3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico puÚ comportare líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo nei termini previsti dallíart. 14, comma 1, della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Settore Pianificazione Territoriale fornisce le informazioni occorrenti a supporto.
Articolo 11
e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Settore Pianificazione Territoriale fornisce le informazioni occorrenti a supporto. 5. La conclusione dellíistruttoria viene comunicata dal Settore Pianificazione Territoriale. Articolo 11 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di agibilit‡
- Il soggetto legittimato puÚ presentare una domanda per il rilascio del certificato di agibilit‡, allegando la documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico.
nda per il rilascio del certificato di agibilit‡, allegando la documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico. 2. I procedimenti per il rilascio del certificato seguono líiter previsto dalla legislazione vigente in materia. 3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico comporta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa.
Articolo 12
cifico comporta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa. 4. Il certificato di agibilit‡ deve essere presentato nel caso di nuova costruzione, sopralzo, ampliamento, ristrutturazione, cambio della destinazione díuso e in tutti i casi in cui líintervento comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche dellíesistente. Articolo 12 Procedimento e modalit‡ per líutilizzo delle cappelle funerarie
Articolo 12
ca sostanziale delle caratteristiche dellíesistente. Articolo 12 Procedimento e modalit‡ per líutilizzo delle cappelle funerarie
- Líutilizzo delle cappelle funerarie non Ë soggetto al rilascio di autorizzazione o certificazione.
- Nella presentazione della fine lavori, il progettista o tecnico abilitato, dovr‡ dichiarare la conformit‡ delle opere al progetto presentato.
- Il Servizio Edilizia Privata fornisce un modulo, da compilare e da trasmettere al Protocollo generale.
Articolo 13
l progetto presentato. 3. Il Servizio Edilizia Privata fornisce un modulo, da compilare e da trasmettere al Protocollo generale. Il modulo Ë scaricabile dal sito web del Comune o ritirabile presso lo stesso Servizio, che fornisce le informazioni necessarie per la sua compilazione. Articolo 13 Procedimento e modalit‡ di compilazione per domande di Autorizzazione paesaggistica
- La presentazione della domanda per il rilascio dellíAutorizzazione paesaggistica Ë corredata
di Autorizzazione paesaggistica
- La presentazione della domanda per il rilascio dellíAutorizzazione paesaggistica Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico.
- I procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo seguono líiter previsto dalla legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; nonchÈ dal decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO III
successive modifiche e integrazioni; nonchÈ dal decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla valutazione del caso specifico comporta líemissione di provvedimento istruttorio sospensivo dei termini ai fini del rilascio della procedura intrapresa. CAPO III Autocertificazione, accesso ai documenti, parere preventivo
Articolo 14
14 Articolo 14 Autocertificazione
- Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento, e in attuazione della normativa in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i fatti riguardanti la materia oggetto del presente regolamento, risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate.
- Líautocertificazione potr‡ avvenire mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione
Articolo 15
otranno essere autocertificate. 2. Líautocertificazione potr‡ avvenire mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce. Articolo 15 Accesso ai documenti
- Líaccesso ai documenti amministrativi avviene sulla base delle previsioni di legge.
Articolo 15
ituisce. Articolo 15 Accesso ai documenti
- Líaccesso ai documenti amministrativi avviene sulla base delle previsioni di legge.
- Líesercizio del diritto di accesso ai documenti Ë rinviato al Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n∞ 2008/00057 del 23.09.2008. Articolo 16 Parere preventivo
- I soggetti legittimati, di cui allíart. 1, possono presentare una proposta progettuale preliminare,
colo 16 Parere preventivo
- I soggetti legittimati, di cui allíart. 1, possono presentare una proposta progettuale preliminare, relativa ad interventi soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attivit‡ , solamente per i profili paesaggistici.
- La presentazione Ë corredata dalla documentazione necessaria per una valutazione del caso specifico, in particolare: a) planimetria in scala adeguata che consenta líesatta individuazione dellíimmobile;
tazione del caso specifico, in particolare: a) planimetria in scala adeguata che consenta líesatta individuazione dellíimmobile; b) rilievo dellíimmobile oggetto di intervento in scala opportuna con líindicazione dei prospetti e di almeno due sezioni; c) documentazione fotografica dello stato di fatto relativa allíimmobile; d) relazione illustrativa dellíintervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima.
i fatto relativa allíimmobile; d) relazione illustrativa dellíintervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima. 3. La struttura competente esamina la proposta progettuale con líinteressato e il progettista e, la trasmette alla Commissione per il paesaggio. 4. La Commissione puÚ formulare osservazioni o suggerimenti, convocando, se ritenuto opportuno, líinteressato al fine di concordare il miglioramento delle soluzioni progettuali.
ggerimenti, convocando, se ritenuto opportuno, líinteressato al fine di concordare il miglioramento delle soluzioni progettuali. 5. Nel caso in cui la Commissione esprima un parere favorevole, la stessa non si riesprime in ordine allíapprovazione del medesimo progetto divenuto definitivo, se questo, allíesame della struttura competente, sia risultato conforme alle progetto preliminare.
Articolo 17
15 CAPO IV Registro delle cessioni dei diritti edificatori, modalit‡ per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici Articolo 17 Registro delle cessioni dei diritti edificatori
- I trasferimenti dei diritti edificatori, e delle aree che li generano, devono essere redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizioni autenticate, e sono annotati, dopo la loro trascrizione nei registri immobiliari, nel registro delle cessioni dei diritti edificatori.
icate, e sono annotati, dopo la loro trascrizione nei registri immobiliari, nel registro delle cessioni dei diritti edificatori. 2. Il Registro riporta líattribuzione dei diritti edificatori, la loro possibilit‡ di utilizzo e líavvenuto rilascio dei certificati che ne attestano la validit‡. 3. Il Registro Ë pubblico e liberamente consultabile da chiunque faccia richiesta scritta, ed Ë redatto dal competente Ufficio, che ha il compito della sua tenuta, aggiornamento e pubblicit‡.
e faccia richiesta scritta, ed Ë redatto dal competente Ufficio, che ha il compito della sua tenuta, aggiornamento e pubblicit‡. 4. Nel Registro sono annotati: a) Il numero progressivo identificativo del trasferimento dei diritti edificatori; b) la data di rilascio del certificato attestante líattribuzione dei diritti edificatori; c) nome, cognome, luogo, e data di nascita, ovvero la ragione sociale e la sede, del titolare cui viene rilasciato il relativo certificato;
gnome, luogo, e data di nascita, ovvero la ragione sociale e la sede, del titolare cui viene rilasciato il relativo certificato; d) le aree in cessione al Comune e la loro individuazione catastale; e) líindicazione dei dati catastali riferiti alle aree dai quali i diritti edificatori sono stati generati; f) i trasferimenti a terzi dei diritti edificatori perequati, espressi in termini di superficie lorda di pavimento, con la dimostrazione sintetica in funzione dellíindice edificatorio assegnato
ressi in termini di superficie lorda di pavimento, con la dimostrazione sintetica in funzione dellíindice edificatorio assegnato dallo strumento urbanistico; g) líutilizzo dei diritti edificatori compensativi con riportato gli estremi della procedura edilizia con il quale i diritti vengono estinti; h) l'annotazione delle successive volturazioni. 5. Líutilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnata dal certificato urbanistico, che Ë
successive volturazioni. 5. Líutilizzazione dei diritti edificatori deve essere accompagnata dal certificato urbanistico, che Ë integrato con le informazioni interessanti líarea per la quale Ë stato richiesto. 6. Per ogni annotazione líufficio rilascia al titolare un certificato in uníunica copia in originale. 7. In caso di trasferimento dei diritti edificatori, l'ufficio nellíapposita sezione del Registro annota la data del trasferimento del diritto e il nome del nuovo titolare.
icatori, l'ufficio nellíapposita sezione del Registro annota la data del trasferimento del diritto e il nome del nuovo titolare. 8. Per líutilizzo dei diritti a fini edificatori il titolare Ë tenuto ad allegare alla procedura edilizia il certificato in originale. 9. La gestione del registro puÚ avvalersi di sistemi informatizzati di gestione territoriale. 10. Il sistema informativo evidenzier‡ le aree prive di diritti edificatori a seguito di cessione in
i di gestione territoriale. 10. Il sistema informativo evidenzier‡ le aree prive di diritti edificatori a seguito di cessione in propriet‡ delle stesse al Comune a titolo gratuito ovvero a seguito di trasferimento dei diritti stessi tra privati. 11. Al fine di favorire la conoscibilit‡ dei diritti edificatori potranno essere previste ulteriori forme di pubblicit‡ e consultazione. 12. LíAmministrazione potr‡ prevedere forme di convenzionamento con líAgenzia del Territorio
orme di pubblicit‡ e consultazione. 12. LíAmministrazione potr‡ prevedere forme di convenzionamento con líAgenzia del Territorio per la gestione del registro dei diritti edificatori. 13. Le annotazioni sul Registro non producono effetti costituitivi sui diritti di propriet‡, per i quali valgono gli strumenti previsti dal codice civile. 14. Il regolamento di funzionamento del registro dei diritti edificatori sar‡ definito dallíamministrazione comunale con specifico atto.
Articolo 18
16 Articolo 18 Modalit‡ per il conseguimento della certificazione energetica degli edifici
- LíAttestato di Certificazione Energetica deve essere redatto in conformit‡ a quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale n∞ 8/8745 del 22.12.2008 e nella legge regionale n∞ 3 del 21.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.
- La certificazione energetica Ë idonea se redatta e asseverata da un Soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico.
. La certificazione energetica Ë idonea se redatta e asseverata da un Soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico. 3. Al fine di garantire la veridicit‡ delle certificazioni emesse, il Comune si riserva di effettuare, senza alcun preavviso, controlli sulla congruenza tra ciÚ che Ë stato dichiarato e quanto effettivamente realizzato.
Articolo 19
17 CAPO V Semplificazione dei procedimenti amministrativi Articolo 19 Opere edilizie realizzate in data anteriore al 1967
- Per gli edifici costruiti o modificati in data antecedente al 1967, per i quali successivamente a tale data non siano intervenute procedure edilizie abilitative, Ë consentita l'esenzione della dimostrazione o certificazione della legittimit‡ di quanto esistente allíatto della presentazione
Articolo 20
Ë consentita l'esenzione della dimostrazione o certificazione della legittimit‡ di quanto esistente allíatto della presentazione di titoli abilitativi, ai sensi delle Delibere di Giunta Municipale n∞ 103 del 21.04.1999 e n∞ 265 del 07.07.1999. 2. Per beneficiare di quanto al comma 1, dovr‡ essere attestato, con un atto notorio, che quanto rilevato sul posto, con le eventuali difformit‡ rispetto al progetto originario, Ë antecedente al 1967. Articolo 20 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
Articolo 20
rmit‡ rispetto al progetto originario, Ë antecedente al 1967. Articolo 20 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune
- Qualora si renda necessario acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unit‡ organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dellíistruttoria) indice entro i termini fissati dalla procedura, una Conferenza dei servizi tra le strutture interne allíAmministrazione comunale, ai sensi dellíart 14, L. 241/90 e successive modificazioni e
dei servizi tra le strutture interne allíAmministrazione comunale, ai sensi dellíart 14, L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dellíistruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate. 3. Nella convocazione viene indicato líoggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unit‡ organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione.
tro elemento che consenta alle unit‡ organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 4. Le determinazioni assunte in sede dei Conferenza di servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dellíAmministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dellíistruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o
Articolo 21
initivo, conclusivo dellíistruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dellíart 14 della legge 241/90. 5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. Articolo 21 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse
Articolo 21
d assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. Articolo 21 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse
- Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, entro i termini fissati per il rilascio del provvedimento concessionario e/o organizzativo, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
concessionario e/o organizzativo, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Conferenza puÚ essere indetta anche quando líAmministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i
altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando líattivit‡ del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni
Articolo 22
18 pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza Ë convocata, anche su richiesta dellíinteressato, dal responsabile della struttura organizzativa competente. Articolo 22 Sportello unico per líedilizia Lo sportello unico per líedilizia, una volta costituito, provveder‡ a tutte le funzioni previste dallíart. 32 della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 23
der‡ a tutte le funzioni previste dallíart. 32 della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni.
19 TITOLO II LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 23 Composizione
- La Commissione per il Paesaggio Ë un organo collegiale tecnico-consultivo che si esprime nellíesercizio delle funzioni sub delegate di cui al presente articolato in materia paesistico ambientale.
- Sono membri di diritto in quanto specialisti in materia, in possesso di comprovata esperienza
materia paesistico ambientale. 2. Sono membri di diritto in quanto specialisti in materia, in possesso di comprovata esperienza professionale risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione: a) n∞ 1 architetto; b) n∞ 1 laureato con indirizzo ambientale; c) n∞ 1 agronomo; d) n∞ 1 geologo; e) n∞ 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale
Articolo 24
ale; c) n∞ 1 agronomo; d) n∞ 1 geologo; e) n∞ 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale 3. La Commissione si esprime mediante apposito verbale. Articolo 24 Nomina, designazione e scadenza
- La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale.
- La Giunta Comunale, tra i membri eletti, provvede con apposita delibera alla nomina del presidente della commissione.
munale. 2. La Giunta Comunale, tra i membri eletti, provvede con apposita delibera alla nomina del presidente della commissione. 3. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui al presente articolo ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo. 4. Il soggetto nominato resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
i dimissioni del membro effettivo. 4. Il soggetto nominato resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 5. La durata in carica dei membri della Commissione Ë triennale dalla data della prima riunione alla quale sono convocati, e non possono essere rieletti per due volte consecutive. 6. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione, si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per non oltre quarantacinque
Articolo 25
a Commissione, si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza. 7. La partecipazione alla Commissione Ë a titolo gratuito. Articolo 25 Incompatibilit‡
- La carica di componente della Commissione Ë incompatibile: a) con la carica di consigliere comunale; b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o societ‡ da esso dipendenti;
munale; b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o societ‡ da esso dipendenti; c) con la carica di membro dellíOsservatorio edilizio.
Articolo 26
20 Articolo 26 Conflitto díinteressi e incompatibilit‡ sopravvenuta
- I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dallíassistere allíesame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dallíaula.
- Líobbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado,
Articolo 27
le ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio. 3. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilit‡, di cui agli articoli del presente titolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. Articolo 27 Assenze ingiustificate
Articolo 27
it‡, di cui agli articoli del presente titolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina. Articolo 27 Assenze ingiustificate I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per pi˘ di tre riunioni consecutive. Articolo 28 Attribuzioni della Commissione
- La Commissione per il Paesaggio esprime il parere finalizzato al rilascio dellíautorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146, 159 e 167 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e
al rilascio dellíautorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146, 159 e 167 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, sub-delegata ai comuni in forza dellíart. 80 della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni, nonchÈ in caso di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica ed agli accertamenti di compatibilit‡ ai sensi dellíart. 181 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive
aggistica ed agli accertamenti di compatibilit‡ ai sensi dellíart. 181 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni. 2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresÏ sui progetti di trasformazione territoriale che incidono sullíesteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, per gli ambiti non assoggettati a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:
nsi degli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: a) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui allíart. 64 della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; b) In merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
izio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale (PTPR); c) In ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente. 3. La Commissione per il Paesaggio, puÚ essere facoltativamente consultata, nellíambito dellíistruttoria amministrativa per le ipotesi previste espressamente dal presente Regolamento, nonchË nel caso che, per líoriginalit‡ dellíargomento trattato, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
o, nonchË nel caso che, per líoriginalit‡ dellíargomento trattato, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. 4. Nel rispetto delle predette attribuzioni, ed in relazione allíesercizio della propria competenza specifica, líattivit‡ consultiva della Commissione si svolge mediante líespressione di pareri scritti. 5. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la
espressione di pareri scritti. 5. Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza contrasti nel contesto di riferimento, la stessa dar‡ indicazioni di massima al progettista affinchÈ questi possa apportare le variazioni necessarie per líadeguamento del progetto.
Articolo 29
21 6. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo articolo 44. 7. La Commissione si esprime altresÏ sui pareri preventivi relativi a progetti che richiedono il suo parere obbligatorio. Articolo 29 Ulteriori interventi soggetti al parere
- Sono altresÏ soggetti al parere della Commissione gli interventi di seguito elencati: a) I Piani Attuativi e Programmi Integrati díIntervento; b) Gli interventi in ambiti agricoli;
i interventi di seguito elencati: a) I Piani Attuativi e Programmi Integrati díIntervento; b) Gli interventi in ambiti agricoli; c) Il posizionamento di impianti di telecomunicazione; d) Líinstallazione di cartellonistica pubblicitaria; e) Gli interventi di arredo urbano e sul verde pubblico; f) I permessi in sanatoria che incidono sullíaspetto esteriore dei luoghi; g) Le opere pubbliche ed i progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico, se ritenuto opportuno dallíAmministrazione comunale;
Articolo 30
e opere pubbliche ed i progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico, se ritenuto opportuno dallíAmministrazione comunale; h) I pareri preventivi riguardanti interventi che incidono sullíaspetto esteriore dei luoghi. Articolo 30 Documentazione da allegare ai progetti per líesame dellíimpatto paesistico 2. I soggetti interessati devono presentare alla struttura competente un progetto corredato dai seguenti elaborati: a) planimetria per líindividuazione dellíintervento in scala adeguata alla dimensione
progetto corredato dai seguenti elaborati: a) planimetria per líindividuazione dellíintervento in scala adeguata alla dimensione dellíarea interessata dal progetto, riportante anche líestratto di mappa catastale evidenziante líarea oggetto di intervento, con líindicazione del numero di foglio e mappali esteso ad un intorno significativo tale da orientare la proposta progettuale entro un pi˘ vasto contesto nel tessuto territoriale, e riportante anche líestratto dello strumento urbanistico vigente;
ettuale entro un pi˘ vasto contesto nel tessuto territoriale, e riportante anche líestratto dello strumento urbanistico vigente; b) documentazione fotografica a colori, pi˘ una su CD in formato pdf, opportunamente impaginata, riportante gli estremi di individuazione dellíimmobile, il luogo di intervento e delle immediate adiacenze; c) planimetrie riportanti lo stato di fatto dei piani e delle coperture, prospetti e almeno n∞ 2 sezioni riportanti líindicazione dei materiali e dei colori attualmente in uso;
piani e delle coperture, prospetti e almeno n∞ 2 sezioni riportanti líindicazione dei materiali e dei colori attualmente in uso; d) ricerca storica (sia cartografica che iconografica) nel caso di progetti interagenti con il tessuto storico della citt‡; e) planimetrie riportanti lo stato di progetto dei piani e delle coperture, prospetti e almeno n∞ 2 sezioni riportanti líindicazione dei materiali, i colori ed i particolari costruttivi, con
le coperture, prospetti e almeno n∞ 2 sezioni riportanti líindicazione dei materiali, i colori ed i particolari costruttivi, con líinserimento nel contesto di intervento e delle immediate adiacenze; f) profilo altimetrico significativo della via e sezioni urbane che rappresentino il rapporto percettivo e altimetrico fra líintervento ed il contesto; g) rappresentazione dellíopera progettata che ne evidenzi líinserimento nel contesto da punti
o fra líintervento ed il contesto; g) rappresentazione dellíopera progettata che ne evidenzi líinserimento nel contesto da punti di vista significativi (rendering, simulazione fotografica, assonometria o prospettiva); h) planimetrie riportanti lo stato comparativo dei piani e delle coperture, prospetti e almeno n∞ 2 sezioni, con líinserimento nel contesto di intervento e delle immediate adiacenze; i) esame dellíimpatto paesistico dei progetti come da schema proposto dalla Regione Lombardia.
ento e delle immediate adiacenze; i) esame dellíimpatto paesistico dei progetti come da schema proposto dalla Regione Lombardia. 3. La struttura competente puÚ esaminare e discutere il progetto con líinteressato e il progettista in via informale e poi trasmetterlo alla Commissione per líesame.
22 4. La Commissione puÚ formulare osservazioni al progetto, convocando, se ritenuto necessario, líinteressato al fine di concordare il miglioramento delle soluzioni progettuali o per garantire il rispetto della vigente legislazione in materia e della strumentazione urbanistica. 5. Nel caso in cui la Commissione esprima parere preventivo favorevole, la stessa non si esprime in ordine allíapprovazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, allíesame
Articolo 31
o favorevole, la stessa non si esprime in ordine allíapprovazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, allíesame della struttura competente, sia risultato conforme al progetto preliminare. Articolo 31 Modalit‡ di valutazione Paesaggistico ambientale
- La Commissione si esprime sui progetti che le vengono sottoposti dalla struttura competente, corredati da una relazione tecnica con un giudizio di merito sulla conformit‡ alla normativa e alla strumentazione urbanistica vigente.
ti da una relazione tecnica con un giudizio di merito sulla conformit‡ alla normativa e alla strumentazione urbanistica vigente. 2. Nellíesame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione valuta la qualit‡ architettonica del progetto in rapporto al contesto paesistico, con particolare riguardo allíarmonioso inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. 3. In particolare la Commissione, anche sulla base degli strumenti conoscitivi quali i piani del
urbano e paesistico ambientale. 3. In particolare la Commissione, anche sulla base degli strumenti conoscitivi quali i piani del colore e dei materiali ecc. (se esistenti), valuta: a) líimpatto estetico visuale dellíintervento; b) il rapporto con il contesto; c) la qualit‡ progettuale; d) la compatibilit‡ con strumenti paesistico ambientali vigenti. 4. La Commissione per il Paesaggio nellíesprimere il proprio parere sulla soluzione progettuale
Articolo 32
i paesistico ambientali vigenti. 4. La Commissione per il Paesaggio nellíesprimere il proprio parere sulla soluzione progettuale puÚ richiedere modifiche o integrazioni per migliorarne líinserimento nel contesto paesistico. Nel caso di progetti con impatto paesistico oltre la soglia di tolleranza, giudicato negativo, puÚ, con motivate argomentazioni, respingerlo fornendo al contempo le indicazioni per una radicale riprogettazione. 5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato. Articolo 32
Articolo 32
o le indicazioni per una radicale riprogettazione. 5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato. Articolo 32 Modalit‡ di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica.
- Per il rilascio dellíAutorizzazione Paesaggistica Ë obbligatorio il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio.
- Nellíesercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per líesercizio della subdelega
Articolo 33
teria paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per líesercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonchÈ agli altri atti di natura paesistica. Articolo 33 Convocazione
- La Commissione si riunisce in via ordinaria o quando necessario in relazione alle richieste inoltrate. La seduta Ë convocata dal Presidente o dal Segretario della Commissione. La convocazione avviene in via esclusiva per posta elettronica.
a Ë convocata dal Presidente o dal Segretario della Commissione. La convocazione avviene in via esclusiva per posta elettronica. Su specifica richiesta da parte dei singoli componenti della commissione, la convocazione puÚ avvenire tramite raccomandata, con avviso di ricevimento, o fax.
Articolo 34
23 2. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti allíordine del giorno, la convocazione Ë inviata almeno cinque giorni prima della seduta fissata. 3. I progetti sono iscritti nellíordine del giorno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione o integrazione al protocollo generale del Comune. Articolo 34 Validit‡ delle sedute e delle decisioni AffinchÈ le sedute siano dichiarate valide Ë necessaria la presenza almeno di tre membri dei
Articolo 35
dit‡ delle sedute e delle decisioni AffinchÈ le sedute siano dichiarate valide Ë necessaria la presenza almeno di tre membri dei componenti della Commissione e del rappresentante dellíAmministrazione. Articolo 35 Pubblicit‡ delle sedute
- Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno, potr‡ essere ammesso il solo progettista limitatamente allíillustrazione del progetto, non alla successiva attivit‡ di esame e di espressione del parere.
Articolo 36
olo progettista limitatamente allíillustrazione del progetto, non alla successiva attivit‡ di esame e di espressione del parere. 2. Il progettista, relazionato líintervento, dovr‡ lasciare la seduta. Articolo 36 Verbalizzazione
- Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile della struttura competente o da suo delegato, il quale non ha diritto di voto.
- Il segretario della Commissione per il Paesaggio provvede alla redazione dei verbali delle
Articolo 37
, il quale non ha diritto di voto. 2. Il segretario della Commissione per il Paesaggio provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri che hanno provveduto alla stesura. Articolo 37 Sopralluogo Eí data facolt‡ alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per
Articolo 37
a. Articolo 37 Sopralluogo Eí data facolt‡ alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per líespressione del parere di competenza, e puÚ delegare alcuni membri allíeffettuazione dello stesso. Articolo 38 Rapporto tra Commissione per il paesaggio e strutture organizzative comunali
- La Commissione puÚ richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformit‡ dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica.
competente chiarimenti in ordine alla conformit‡ dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica. 2. Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili allíespressione del parere. 3. Ciascun Commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante.
SCHEDE DA COMPILARSI CON LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI COMUNE DI CREMA
24 SCHEDE DA COMPILARSI CON LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI COMUNE DI CREMA URBANISTICA ñ EDILIZIA PRIVATA Servizio Edilizia Privata ESAME DELLíIMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI (schema proposto dallíart. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e secondo le ìLinee guidaî approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045) Oggetto: Richiedente: Ubicazione: Via ÖÖ...ÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
icazione: Via ÖÖ...ÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ..ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ N.C.E.U./N.C.T.R. nel foglio n∞ ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. con il mappale/i n∞ ÖÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ...Ö... Progettista Azzonamento di P.R.G. Vincoli esistenti sullíarea Grado di sensibilit‡ del sito Grado di incidenza del progetto Impatto paesistico
25 Modalit‡ di presentazione Il metodo consiste nel considerare innanzitutto la sensibilit‡ del sito di intervento e, quindi, líincidenza del progetto proposto, cioË il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della trasformazione proposta. Qualora líimpatto non sia irrilevante si procede a verificarne le caratteristiche. Criteri per la determinazione della classe di sensibilit‡ del sito (tab. 1A - 1B)
e si procede a verificarne le caratteristiche. Criteri per la determinazione della classe di sensibilit‡ del sito (tab. 1A - 1B) Il giudizio complessivo circa la sensibilit‡ di un paesaggio Ë determinato tenendo conto di tre differenti modi di valutazione: • morfologico-strutturale • vedutistico • simbolico Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B) La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto Ë strettamente correlata alla definizione della
tto (tab. 2A - 2B) La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto Ë strettamente correlata alla definizione della classe di sensibilit‡ paesistica del sito. Vi dovr‡ infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilit‡ del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilit‡) e le considerazioni sviluppate relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza in fase di definizione progettuale.
derazioni sviluppate relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza in fase di definizione progettuale. Determinare quindi líincidenza equivale a considerare quesiti del tipo: • la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le ìregoleî morfologiche e tipologiche di quel luogo? • conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano quellíambito territoriale?
tte gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano quellíambito territoriale? • quanto ìpesaî il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel quadro paesistico considerato alle scale appropriate e dai punti di vista appropriati? • come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio e con quello immediato?
si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio e con quello immediato? • quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la trasformazione proposta? • quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette? • si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettivit‡ ha assegnato a quel luogo?
aggio simbolico trasmette? • si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettivit‡ ha assegnato a quel luogo? Analogamente al procedimento seguito per la sensibilit‡ del luogo, líincidenza del progetto rispetto al contesto viene determinata sulla base di diversi criteri e parametri di valutazione: • incidenza morfologica e tipologica • incidenza linguistica: stile, materiali, colori. • incidenza visiva • incidenza simbolica
26 • Tabella 1A ñ Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilit‡ paesistica del sito oggetto di intervento. Modi di valutazione Chiavi di lettura SI NO
- Morfologico Strutturale • APPARTENENZA/CONTIGUIT¿ A SISTEMI PAESISTICI: -di interesse naturalistico elementi naturalistico-ambientali significativi per quel luogo: alberature, monumenti naturali, fontanili o zone umide che non si legano a sistemi pi˘ ampi, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde.
ali, fontanili o zone umide che non si legano a sistemi pi˘ ampi, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde. -di interesse storico agrario filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti (chiuse, ponticelli), percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali; -di interesse storico-artistico centri e nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, mura storiche; -di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica)
DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO
cappelle, mura storiche; -di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica) percorsi ñanche minori- che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari ñverdi o díacqua- che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali significative, ìporteî del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria; • APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO
DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI
o, stazione ferroviaria; • APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN ELEVATO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE
- quartieri o complessi di edifici;
- edifici prospicienti una piazza compreso i risvolti;
- edifici su strada aventi altezza in gronda non superiore alla larghezza della via. • APPARTENENZA/VICINANZA AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE
A AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO
A AD UN LUOGO CONTRADDISTINTO DA UN SCARSO LIVELLO DI COERENZA SOTTO IL PROFILO TIPOLOGICO, LINGUISTICO E DEI VALORI DI IMMAGINE MERITEVOLE DI RIQUALIFICAZIONE 2. Vedutistico • Interferenza con punti di vista panoramici il sito interferisce con un belvedere o con uno specifico punto panoramico o prospettico; • Interferenza/contiguit‡ con percorsi di fruizione paesistico ambientale il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico ambientale (il
n percorsi di fruizione paesistico ambientale il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico ambientale (il percorso-vita nel bosco, la pista ciclabile lungo il fiume, il sentiero naturalistico Ö); • Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse storico, artistico e monumentale. il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate tra punti significativi di quel territorio.
il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate tra punti significativi di quel territorio. • Interferenza/contiguit‡ con percorsi ad elevata percorrenza adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati ferroviari 3. Simbolico • Interferenza/contiguit‡ con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentativit‡ nella cultura locale.
- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un ruolo rilevante
i rappresentativit‡ nella cultura locale.
- luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dellíidentit‡ locale (luoghi celebrativi o simbolici).
- luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi professionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata).
27 • Tabella 1B ñ Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilit‡ paesistica del sito oggetto di intervento. Modi di valutazione Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di lettura Classe di sensibilit‡
- Morfologico- strutturale Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
- Vedutistico Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
- Simbolico Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta Giudizio complessivo 1 2 3 4 5
edia Alta Molto alta 3. Simbolico Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta Giudizio complessivo 1 2 3 4 5 Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 1 = Sensibilit‡ paesistica molto bassa 2 = Sensibilit‡ paesistica bassa
alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati: 1 = Sensibilit‡ paesistica molto bassa 2 = Sensibilit‡ paesistica bassa 3 = Sensibilit‡ paesistica media 4 = Sensibilit‡ paesistica alta 5 = Sensibilit‡ paesistica molto alta N.B. Nella colonna centrale Ë obbligatorio indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilit‡. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dallíesito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 1A.
28 Tabella 2A ñ Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto Criteri di valutazione Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione Incidenza: SI NO
- Incidenza morfologica e tipologica • ALTERAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI DEL LUOGO:
- altezza e allineamento degli edifici
- andamento dei profili
- profili di sezione urbana
- prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene tenendo conto anche della
DESTINAZIONI FUNZIONALI:
petti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre, vetrine) e superfici piene tenendo conto anche della presenza di logge, portici, bow-window e balconi.
- articolazione dei volumi • ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A QUELLE PRESENTI NELLíINTORNO PER LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI:
- tipologie di coperture prevalenti (piane, a falde, etc.) e relativi materiali.
- tipologia di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, lucernari,
NATURALISTICI
ure prevalenti (piane, a falde, etc.) e relativi materiali.
- tipologia di manufatti in copertura: abbaini, terrazzi, lucernari, aperture a nastro con modifica di falda e relativi materiali. • ALTERAZIONE DELLA CONTINUIT¿ DELLE RELAZIONI TRA ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI NATURALISTICI • CARATTERIZZAZIONE DEL PROGETTO QUALE ELEMENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SITO.
- Incidenza linguistica: stile, materiali, colori • CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI
LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO
2. Incidenza linguistica: stile, materiali, colori • CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO 3. Incidenza visiva • INGOMBRO VISIVO • OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI • PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI 4. Incidenza simbolica • INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA COMUNIT¿ LOCALE AL LUOGO
29 • Tabella 2B ñ Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto Criteri di valutazione Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A Classe di incidenza
- Incidenza morfologica e tipologica Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
- Incidenza linguistica: stile, materiali, colori Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
- Incidenza visiva Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta
- Incidenza simbolica Molto bassa Bassa
Molto alta 3. Incidenza visiva Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta 4. Incidenza simbolica Molto bassa Bassa Media Alta Molto alta Giudizio complessivo 1 2 3 4 5 Il giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2 A: 1 = Incidenza paesistica molto bassa 2 = Incidenza paesistica bassa
tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2 A: 1 = Incidenza paesistica molto bassa 2 = Incidenza paesistica bassa 3 = Incidenza paesistica media 4 = Incidenza paesistica alta 5 = Incidenza paesistica molto alta N.B. Nella colonna centrale Ë obbligatorio indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di incidenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dallíesito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2A.
idenza. Evidentemente tali valutazioni non potranno discostarsi dallíesito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 2A. Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto La tabella che segue, viene compilata sulla base dei ìgiudizi complessiviî, relativi alla classe di sensibilit‡ paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto, espressi sinteticamente in forma numerica a
30 conclusione delle due fasi valutative indicate. Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto dei due valori numerici. Tabella 3 ñ Determinazione dellíimpatto paesistico dei progetti Impatto paesistico dei progetti = sensibilit‡ del sito x incidenza del progetto Grado di incidenza del progetto Classe di sensibilit‡ del sito 1 2 3 4 5 5 5 10 15 20 25 4 4 8 12 16 20 3 3 6 9 12 15 2 2 4 6 8 10 1 1 2 3 4 5 Soglia di rilevanza: 5 Soglia di tolleranza: 16
1 2 3 4 5 5 5 10 15 20 25 4 4 8 12 16 20 3 3 6 9 12 15 2 2 4 6 8 10 1 1 2 3 4 5 Soglia di rilevanza: 5 Soglia di tolleranza: 16 Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza Quando il risultato Ë considerato di impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza, il progetto per
soglia di tolleranza Quando il risultato Ë considerato di impatto paesistico inferiore alla soglia di rilevanza, il progetto per definizione normativa, Ë automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico. Qualora il risultato sia superiore alla soglia di rilevanza e di tolleranza, il progetto deve essere esaminato dalla Commissione per il paesaggio al fine di determinarne il ìgiudizio di impatto paesisticoî.
l progetto deve essere esaminato dalla Commissione per il paesaggio al fine di determinarne il ìgiudizio di impatto paesisticoî. Gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica che chiarisca il percorso di valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilit‡ del sito e del grado di incidenza del progetto. La relazione, argomenter‡ le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco ñ sopralluoghi - e della
denza del progetto. La relazione, argomenter‡ le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco ñ sopralluoghi - e della documentazione e degli studi di interesse paesistico disponibili, a partire dal Piano Territoriale Paesistico Regionale fino ad arrivare a specifici studi e documenti o strumenti di pianificazione a valenza paesistica locali. Líallegato dovr‡ essere corredato da ampia ed estesa documentazione fotografica con planimetria generale
enza paesistica locali. Líallegato dovr‡ essere corredato da ampia ed estesa documentazione fotografica con planimetria generale ove siano indicati i punti di ripresa fotografici e da una dettagliata descrizione dellíintervento in progetto. Le norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono consultabili sul sito della www.regione.lombardia.it
STATO DI FATTO:
31 Elaborati progettuali da allegare STATO DI FATTO:
- Planimetria per individuazione dell'intervento in scala adeguata alla dimensione dellíarea interessata dal progetto, riportante anche líestratto di mappa catastale evidenziante líarea oggetto di intervento, con líindicazione del numero di foglio e mappali esteso ad un intorno significativo tale da orientare la proposta progettuale entro un pi˘ vasto contesto del tessuto territoriale, e riportante anche líestratto di Piano Regolatore vigente;
sta progettuale entro un pi˘ vasto contesto del tessuto territoriale, e riportante anche líestratto di Piano Regolatore vigente;
- Documentazione fotografica a colori, pi˘ una su CD in formato pdf, opportunamente impaginata, riportante gli estremi di individuazione dellíimmobile, il luogo di intervento e delle immediate adiacenze;
- Planimetrie dei piani e delle coperture, prospetti e sezioni riportanti líindicazione dei materiali e dei colori attualmente in uso;
STATO DI PROGETTO:
imetrie dei piani e delle coperture, prospetti e sezioni riportanti líindicazione dei materiali e dei colori attualmente in uso;
- Ricerca storica (sia cartografica che iconografica) nel caso di progetti interagenti con il tessuto storico della citt‡. STATO DI PROGETTO:
- Planimetrie dei piani e delle coperture, prospetti e sezioni riportanti líindicazione dei materiali, i colori ed i particolari costruttivi, con líinserimento nel contesto di intervento e delle immediate adiacenze;
STATO COMPARATIVO:
dei materiali, i colori ed i particolari costruttivi, con líinserimento nel contesto di intervento e delle immediate adiacenze;
- Profilo altimetrico significativo della via e sezioni urbane che rappresentino il rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento ed il contesto;
- Rappresentazione dellíopera progettata che ne evidenzi líinserimento nel contesto da punti di vista significativi (rendering, simulazione fotografica, assonometria o prospettiva). STATO COMPARATIVO:
STATO COMPARATIVO:
el contesto da punti di vista significativi (rendering, simulazione fotografica, assonometria o prospettiva). STATO COMPARATIVO:
- Planimetrie dei piani e delle coperture, prospetti e sezioni, con líinserimento nel contesto di intervento e delle immediate adiacenze.
Articolo 39
32 TITOLO III DISPOSIZIONI SULLíATTIVITAí EDILIZIA CAPO I Spazi pubblici o ad uso pubblico Articolo 39 Disciplina del verde su aree pubbliche
- Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale come definito dallíapposito Piano comunale.
- Fino allíapprovazione del Piano comunale, líinserimento di alberature su strade, piazze,
finito dallíapposito Piano comunale. 2. Fino allíapprovazione del Piano comunale, líinserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato, oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilit‡ della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori: a) sviluppo della specie in relazione allíampiezza dellíasse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc.; b) forma e caratteristiche delle piante a maturit‡;
relazione allíampiezza dellíasse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc.; b) forma e caratteristiche delle piante a maturit‡; c) rapidit‡ dello sviluppo; d) caratteristiche dellíapparato radicale; e) resistenza allíinquinamento; f) rilevanza estetica. 3. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica e orografica in cui si opera.
nzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica e orografica in cui si opera. 4. La distanza delle alberature rispetto ai confini sono regolate dal codice civile. 5. La distanza tra pianta e pianta Ë da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacit‡ di sviluppo generale delle stesse. 6. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata líimpermeabilizzazione del terreno.
e e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata líimpermeabilizzazione del terreno. 7. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici nÈ di altra natura anche per periodi temporanei. 8. In presenza di servizi in rete sotterranea (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche), dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
s, acqua, linee elettriche e telefoniche), dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali. 9. Nelle zone adibite a parcheggio deve essere prevista la realizzazione di idonea dotazione a verde che dovr‡ attenersi alle seguenti prescrizioni: a) Parte della superficie deve essere realizzata con materiale drenante e dotata di alberature, atte allíombreggiamento, rapportate allíestensione del parcheggio;
Articolo 40
ere realizzata con materiale drenante e dotata di alberature, atte allíombreggiamento, rapportate allíestensione del parcheggio; b) Alla predisposizione di un adeguato piano di irrigazione e manutenzione. Articolo 40 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico
- Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilit‡, utilizzando materiali e modalit‡ costruttive nel
33 rispetto del contesto urbano che, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici, consentano facili operazioni di ispezionabilit‡ e ripristinabilit‡. 2. Al fine di ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare, dellíinquinamento acustico e atmosferico, ai lati delle strade di nuova costruzione, o nella riqualifica delle esistenti, dovr‡ essere prevista una piantumazione con essenze di medio fusto negli spazi pubblici prospicienti
Articolo 41
iqualifica delle esistenti, dovr‡ essere prevista una piantumazione con essenze di medio fusto negli spazi pubblici prospicienti le vie di comunicazione e negli spazi privati di uso pubblico (parcheggi, aree attrezzate, etc.). 3. Eí vietata la realizzazione o posa di materiali, insegne e quantíaltro possa deturpare líambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumit‡. Articolo 41 Disciplina del colore
Articolo 41
e quantíaltro possa deturpare líambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumit‡. Articolo 41 Disciplina del colore
- Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta líestensione delle facciate dellíedificio.
- Le parti presenti negli edifici che rappresentano elementi documentali di significato storico e/o architettonico vanno conservate allo stato originario.
edifici che rappresentano elementi documentali di significato storico e/o architettonico vanno conservate allo stato originario. 3. Le tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 4. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate o rifinite integralmente.
i di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate o rifinite integralmente. 5. Nei nuclei di antica formazione o di origine storica, il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale. Nel caso non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti. 6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato, puÚ esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per líesecuzione. 7. Nel caso che líAmministrazione si doti di un Piano del colore gli interventi di tinteggiatura dovranno attenersi alle indicazioni dello stesso.
Articolo 42
Amministrazione si doti di un Piano del colore gli interventi di tinteggiatura dovranno attenersi alle indicazioni dello stesso. Articolo 42 Insegne e mezzi pubblicitari
- Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della citt‡ e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento comunale in ottemperanza alla legislazione vigente.
nfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento comunale in ottemperanza alla legislazione vigente. 2. Líinstallazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilit‡ non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari,
di esecuzione e attuazione. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere, interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, Ë subordinato allíacquisizione del parere favorevole dellíorgano di tutela del vincolo stesso. 4. In tutto il territorio comunale, se non previste da apposito Piano degli arredi urbani, Ë vietata líapposizione di apparecchiature di illuminazione private o di insegne se sporgenti sul suolo
ano degli arredi urbani, Ë vietata líapposizione di apparecchiature di illuminazione private o di insegne se sporgenti sul suolo pubblico o asservito allíuso pubblico.
34 5. Líilluminazione delle insegne deve evitare fenomeni di abbagliamento, di inquinamento luminoso dovuti a emissioni non utilizzate dallíinsegna stessa, di dispendio di energia, e di disturbo alle attivit‡ diverse nelle zone adiacenti. Per le situazioni esistenti, qualora líinquinamento luminoso procuri disturbo al riposo, líAmministrazione comunale puÚ disporre lo spegnimento serale e notturno. 6. Nei nuclei di antica formazione, come individuati dallo strumento urbanistico, le insegne
e lo spegnimento serale e notturno. 6. Nei nuclei di antica formazione, come individuati dallo strumento urbanistico, le insegne pubblicitarie devono essere contenute nel vano delle vetrine, senza sporgere sul suolo pubblico, e se illuminate, a luce indiretta. 7. Per motivi ambientali, di salvaguardia del paesaggio e di ordine urbano, su tutte le aree pubbliche o private poste in fregio al viale di Santa Maria della croce, via Bergamo per le parti
rdine urbano, su tutte le aree pubbliche o private poste in fregio al viale di Santa Maria della croce, via Bergamo per le parti soggette a vincolo ambientale, e le strade comunali e provinciali incluse nel Parco regionale del fiume Serio Ë vietata líinstallazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario provvisorio o permanente. 8. Gli impianti pubblicitari permanenti esistenti sulle vie citate nel comma precedente potranno
tario provvisorio o permanente. 8. Gli impianti pubblicitari permanenti esistenti sulle vie citate nel comma precedente potranno essere mantenuti fino alla loro sostituzione, totale o parziale, comprensiva dellíeventuale cambiamento delle scritte pubblicitarie degli stessi. 9. Da tale divieto sono escluse le insegne pubblicitarie delle attivit‡, collocate sugli edifici, in cui insistono esercizi e attivit‡ private o pubbliche, e i cartelli indicatori previsti dal codice della
ocate sugli edifici, in cui insistono esercizi e attivit‡ private o pubbliche, e i cartelli indicatori previsti dal codice della strada e informativi dellíEnte Parco del fiume Serio. 10. Le autorizzazioni, di cui ai commi precedenti, che riguardano spazi destinati alla viabilit‡, per ragioni di sicurezza stradale e per le interferenze con la segnaletica stradale esistente, sono di competenza della Polizia Locale o del Servizio Traffico e Viabilit‡.
Articolo 43
interferenze con la segnaletica stradale esistente, sono di competenza della Polizia Locale o del Servizio Traffico e Viabilit‡. 11. Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione i cartelli temporanei che pubblicizzano iniziative edificatorie (cartello di cantiere) purchÈ installati successivamente al titolo abilitativo. Articolo 43 Toponomastica e segnaletica
- Líutilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per
43 Toponomastica e segnaletica
- Líutilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi, purchË il manufatto non sia soggetto a vincolo del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, non Ë soggetto a provvedimenti abilitativi, fatti salvi altri o eventuali regolamenti locali specifici.
odifiche e integrazioni, non Ë soggetto a provvedimenti abilitativi, fatti salvi altri o eventuali regolamenti locali specifici. 2. Eí riservata allíAmministrazione la facolt‡ di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. 3. Le indicazioni riguardanti la presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti
Articolo 44
orologi, lapidi commemorative. 3. Le indicazioni riguardanti la presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal dallíAmministrazione comunale. Articolo 44 Chioschi, cabine telefoniche, edicole
- Chioschi, cabine telefoniche ed edicole, situati su spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano.
- La loro installazione deve essere armonizzata con líambiente circostante e, fatte salve le norme
a criteri di decoro urbano. 2. La loro installazione deve essere armonizzata con líambiente circostante e, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, non deve rappresentare ostacolo alla circolazione.
Articolo 45
35 3. Il loro posizionamento e realizzazione deve avvenire a seguito di un provvedimento esplicito di assenso. Articolo 45 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servit˘ di passaggio pubblico, realizzati in conformit‡ alla normativa e legislazione vigenti riguardanti líeliminazione delle barriere architettoniche.
blico, realizzati in conformit‡ alla normativa e legislazione vigenti riguardanti líeliminazione delle barriere architettoniche. 2. I passaggi pedonali devono sempre essere illuminati. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con líimpiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm. 2,00, i grigliati ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali al
Articolo 46
larghezza o diametro superiore a cm. 2,00, i grigliati ad elementi paralleli devono essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia, e realizzati con líimpiego di materiale antisdrucciolevole. 5. Gli attraversamenti pedonali, per líaccesso a spazi o edifici pubblici, devono essere preferibilmente realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale, oppure, in alternativa, opportunamente segnalati. Articolo 46 Percorsi ciclabili
Articolo 46
piede e raccordati con rampe al piano stradale, oppure, in alternativa, opportunamente segnalati. Articolo 46 Percorsi ciclabili
- Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di metri 1,50, mentre le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di metri 2,50 e devono possibilmente essere separate, rispetto alla parte della carreggiata destinata
vono aver larghezza minima di metri 2,50 e devono possibilmente essere separate, rispetto alla parte della carreggiata destinata alla circolazione degli autoveicoli, mediante piantumazioni arboree/arbustive tipo siepi o altro, in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. In caso di impossibilit‡ di piantumazione o separazione visiva, la pista ciclabile potr‡ essere individuata da colorazione diversa rispetto allíasfalto della carreggiata.
o separazione visiva, la pista ciclabile potr‡ essere individuata da colorazione diversa rispetto allíasfalto della carreggiata. Líufficio Tecnico potr‡ autorizzare la realizzazione di piste ciclabili aventi larghezza inferiore a quelle sopra descritte. 2. La realizzazione di itinerari ciclabili (piste ciclabili in sede propria, piste ciclabili su corsia riservata, percorsi promiscui pedonali/ciclabili, percorsi promiscui ciclabili e veicolari) Ë obbligatoria per le strade di nuova costruzione.
corsi promiscui pedonali/ciclabili, percorsi promiscui ciclabili e veicolari) Ë obbligatoria per le strade di nuova costruzione. Dovr‡ essere esplicitamente motivata líimpossibilit‡ di realizzare itinerari ciclabili in sede propria o in corsia riservata. 3. Per le strade oggetto di riqualificazione, la realizzazione degli itinerari ciclabili, possibilmente in sede propria o quantomeno in corsia riservata, deve essere un obiettivo da raggiungere, perseguito nei limiti della fattibilit‡.
Articolo 47
sede propria o quantomeno in corsia riservata, deve essere un obiettivo da raggiungere, perseguito nei limiti della fattibilit‡. 4. La pavimentazione deve essere realizzata con líimpiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. Articolo 47 Spazi porticati e gallerie
- La realizzazione di spazi porticati e gallerie pubblici o ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli gi‡ in uso negli spazi pubblici urbani.
36 2. I porticati o le gallerie devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti di edificio e al contesto limitrofo, assicurare il collegamento di tutti gli elementi contigui o vicini, ed essere adeguatamente illuminati. 3. Non deve essere alterata la continuit‡ delle cortine storiche, incentivando la continuit‡ dei percorsi coperti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati o gallerie.
ntivando la continuit‡ dei percorsi coperti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati o gallerie. 4. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilit‡ di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilit‡. 5. Per le aree porticate e gallerie aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e
aggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti e le tinteggiature. 6. Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di propriet‡ privata, devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dallíAmministrazione comunale.
Articolo 48
rivata, devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dallíAmministrazione comunale. 7. La realizzazione di porticati destinati al pubblico transito, prospettanti vie o spazi pubblici o di uso pubblico, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada. Articolo 48 Occupazione degli spazi pubblici
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attivit‡ temporanee o depositi, deve
ccupazione degli spazi pubblici
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attivit‡ temporanee o depositi, deve presentare apposita richiesta, indicando líuso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire.
- Líoccupazione degli spazi pubblici Ë regolata dallo specifico Regolamento comunale.
- Il rilascio della concessione di occupazione Ë subordinato alla corresponsione di un canone per
ecifico Regolamento comunale. 3. Il rilascio della concessione di occupazione Ë subordinato alla corresponsione di un canone per líuso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 4. Quando sia necessario prolungare líoccupazione oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha líobbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per líoccupazione e indica il termine finale della medesima.
Articolo 49
a di rinnovo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per líoccupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha líobbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti. Articolo 49 Disciplina díuso del sottosuolo
- Líuso degli spazi di sottosuolo per finalit‡ pubbliche, nel rispetto delle direttive e normative
ciplina díuso del sottosuolo
- Líuso degli spazi di sottosuolo per finalit‡ pubbliche, nel rispetto delle direttive e normative esistenti in materia, ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.
- Gli interventi dovranno essere coerenti alle disposizioni del Piano dei Servizi e del PUGSS vigente.
- Per uso degli spazi di sottosuolo per finalit‡ pubbliche deve intendersi líutilizzo del sottosuolo
rvizi e del PUGSS vigente. 3. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalit‡ pubbliche deve intendersi líutilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, i sottopassaggi pedonali o veicolari, gli autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilit‡, la realizzazione di reti di trasporto pubblico e la realizzazione di spazi pubblici con finalit‡ commerciali. 4. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere :
37 a) ventilati anche a mezzo di prese díaria e/o intercapedini adeguatamente protette; b) illuminati naturalmente e ove non possibile artificialmente; c) identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica; d) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio; e) controllati dal punto di vista della qualit‡ dellíaria, nel caso in cui vi sia passaggio di
icurezza dei sistemi antincendio; e) controllati dal punto di vista della qualit‡ dellíaria, nel caso in cui vi sia passaggio di persone, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio continuo collegati alle prese díaria di cui al punto a). 4. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. 5. Il Comune ha la facolt‡ di prescrivere i criteri tecnici da osservare per líesecuzione di manufatti
ibile limitazione futura. 5. Il Comune ha la facolt‡ di prescrivere i criteri tecnici da osservare per líesecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per líutilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. 6. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve essere effettuato a regola díarte. 7. Ai fini della economicit‡ degli interventi di ripristino del suolo pubblico, a seguito delle
Articolo 50
sere effettuato a regola díarte. 7. Ai fini della economicit‡ degli interventi di ripristino del suolo pubblico, a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilit‡. Articolo 50 Reti di servizi pubblici
Articolo 50
sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile accesso e ispezionabilit‡. Articolo 50 Reti di servizi pubblici
- Le reti dei servizi (acqua, gas, elettrica ecc.) e le loro opere accessorie (cabine, impianti di sollevamento ecc.) costituiscono parte integrante del disegno urbano e devono conformarsi con il contesto in cui vengono inserite secondo le previsioni del Piano dei Servizi e del PUGSS.
gno urbano e devono conformarsi con il contesto in cui vengono inserite secondo le previsioni del Piano dei Servizi e del PUGSS. 2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nella superficie pavimentata e non creare ostacolo o pericolo al transito. 3. Le reti dei servizi devono essere interrate. 4. Nel caso in cui non sia possibile líinterramento, per cause di forza maggiore, líufficio tecnico,
zi devono essere interrate. 4. Nel caso in cui non sia possibile líinterramento, per cause di forza maggiore, líufficio tecnico, purchË non costituisca una limitazione alle condizioni di accessibilit‡ e fruibilit‡ degli spazi pubblici o ad uso pubblico, potr‡ autorizzarne la realizzazione esterna. 5. Nella progettazione e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione dovr‡ essere prevista la predisposizione per il cablaggio, la video sorveglianza e la possibilit‡ di estendere il teleriscaldamento.
‡ essere prevista la predisposizione per il cablaggio, la video sorveglianza e la possibilit‡ di estendere il teleriscaldamento. 6. Nella realizzazione di nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli interventi edilizi comportanti modifiche allíimpiantistica, a tutela delle trasformazioni urbanistiche insediate o da insediarsi, che possono comportare eventuali picchi di insufficienza idrica derivanti da consumi e da forniture non prevedibili, dovranno essere previste soluzioni tecnologiche che
di insufficienza idrica derivanti da consumi e da forniture non prevedibili, dovranno essere previste soluzioni tecnologiche che tengano costante la pressione di esercizio proveniente dalla fornitura di acqua pubblica. 7. Nella presentazione di Piani attuativi, a tutela degli insediamenti esistenti e da insediarsi, dovranno essere adottate le soluzioni pi˘ opportune che garantiscano nel tempo la fornitura dei servizi (fognatura, acqua, gas ecc.).
nno essere adottate le soluzioni pi˘ opportune che garantiscano nel tempo la fornitura dei servizi (fognatura, acqua, gas ecc.). Nel caso sia necessario potenziare le reti esistenti, per sostenere il carico urbanistico futuro, il potenziamento non puÚ ricadere sullíAmministrazione comunale o societ‡ collegate. 8. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilit‡ e fruibilit‡ degli spazi pubblici.
Articolo 51
38 Articolo 51 Manufatti tecnici ed impiantistici
- I manufatti tecnici e impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio dellíacqua, stazioni di decompressione del gas, ecc.) devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano e sono subordinati a procedura edilizia.
- Le nuove costruzioni devono prevedere líinstallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, per un minimo di potenza per unit‡ immobiliare cosÏ come
azione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, per un minimo di potenza per unit‡ immobiliare cosÏ come prescritto dalla legislazione vigente. 3. Líinstallazione di pannelli fotovoltaici, nel nucleo di antica formazione, negli ambiti con mantenimento dellíimpianto architettonico tipologico originario (quali ex cascine, edifici filo strada e opifici), e negli ambiti di valore agricolo paesaggistico ambientale ed ecologico, deve
(quali ex cascine, edifici filo strada e opifici), e negli ambiti di valore agricolo paesaggistico ambientale ed ecologico, deve avvenire con impianto integrato architettonicamente, cosÏ come definito dalla legislazione vigente, da risultare compatibile con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 4. Líinstallazione di pannelli fotovoltaici, in aree o edifici subordinati agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni, deve
subordinati agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni, deve avvenire con impianto integrato architettonicamente da risultare compatibile con le caratteristiche del contesto in cui si collocano, e seguire líiter previsto dalla legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni. 5. La procedura da utilizzarsi, considerato che puÚ modificare lo stato dei luoghi, Ë in funzione
Articolo 52
sive modifiche e integrazioni. 5. La procedura da utilizzarsi, considerato che puÚ modificare lo stato dei luoghi, Ë in funzione della tipologia dellíimpianto secondo la legislazione vigente. Articolo 52 Intercapedini e griglie di aerazione
- Le intercapedini e griglie di areazione, poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie allíilluminazione
metrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie allíilluminazione indiretta, allíaerazione e protezione dallíumidit‡ dei locali interrati ed a favorire líaccesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, devono essere realizzate su area privata. 2. Nel caso vengano proposte su area pubblica, o di uso pubblico, saranno valutate dallíAmministrazione comunale, previa acquisizione dei pareri dei Servizi interni (Tecnico,
o di uso pubblico, saranno valutate dallíAmministrazione comunale, previa acquisizione dei pareri dei Servizi interni (Tecnico, viabilit‡, Patrimonio ecc.). Nel caso di parere favorevole dovranno essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione e subordinate a procedura edilizia. La realizzazione e le successive manutenzioni sono a totale carico dei proponenti. 3. Le intercapedini e griglie di areazione devono essere praticabili, carrabili e antisdrucciolevoli.
Articolo 53
39 CAPO II Spazi privati Articolo 53 Accessi pedonabili e passi carrabili
- La realizzazione di passi carrabili Ë autorizzata dallíEnte proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Líaccesso ad uno spazio privato tramite pi˘ passi carrabili puÚ essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilit‡ interna ed esterna.
zio privato tramite pi˘ passi carrabili puÚ essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilit‡ interna ed esterna. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile, inteso come immissione, non deve essere inferiore a metri 3,50 e non superiore a metri 6,50 compreso líinserimento delle eventuali soluzioni per líabbattimento delle barriere architettoniche. Líaccesso vero e proprio (cancello, portone ecc.) potr‡ avere dimensioni minori.
líabbattimento delle barriere architettoniche. Líaccesso vero e proprio (cancello, portone ecc.) potr‡ avere dimensioni minori. 4. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra questíultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a metri 4,50. In particolare devono essere arretrati allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di
on inferiore a metri 4,50. In particolare devono essere arretrati allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. 5. Nel caso in cui, per impossibilit‡ costruttive o per gravi limitazioni della godibilit‡ della propriet‡ privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.
gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. 6. » consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidit‡ della circolazione.
mamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidit‡ della circolazione. 7. Gli accessi carrai regolati da cancelli esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano anche nel caso di modifiche. Nel caso di interventi edilizi, líadeguamento dovr‡ essere verificato in relazione al contesto, ed Ë data facolt‡ di autorizzare distanze inferiori a quelle sopra fissate, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.
i autorizzare distanze inferiori a quelle sopra fissate, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento. 8. Líuscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilit‡, fatta salva la distanza minima di mt.12,00 dagli incroci stradali. 9. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o pi˘ passi carrai, della stessa propriet‡, la distanza minima da rispettarsi non deve essere inferiore a metri 2,00.
vedere due o pi˘ passi carrai, della stessa propriet‡, la distanza minima da rispettarsi non deve essere inferiore a metri 2,00. 10. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, e la larghezza non deve essere inferiore a metri 2,50 se la rampa Ë rettilinea, e metri 3,50 se curva. Tra líinizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovr‡ essere previsto un tratto piano
inea, e metri 3,50 se curva. Tra líinizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovr‡ essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno metri 4,50 per la sosta di una autovettura. 11. Gli accessi pedonali e i passi carrai possono essere manuali o automatizzati e devono aprirsi esclusivamente allíinterno della propriet‡. Nel caso di automatizzazione devono essere protetti da fotocellula e dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza.
40 12. Nel caso il passo carraio crei problemi alla viabilit‡ pubblica, il Sindaco, con una specifica Ordinanza, puÚ ordinarne la rimozione. 13. Gli accessi ad aree destinate a parcheggi o stalli accessibili direttamente dalla pubblica via, non rientrano nella definizione di passi carrai. La loro realizzazione dovr‡ rispettare il Codice della Strada e il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 14. » consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di
Articolo 54
esecuzione e di attuazione. 14. » consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi dovr‡ essere acquisita líautorizzazione da parte della Polizia Locale che provveder‡ a fare disporre le idonee segnalazioni di pericolo e quantíaltro ritenuto opportuno per la pubblica incolumit‡. Articolo 54 Sporgenze e aggetti su spazio pubblico o ad uso pubblico
Articolo 54
quantíaltro ritenuto opportuno per la pubblica incolumit‡. Articolo 54 Sporgenze e aggetti su spazio pubblico o ad uso pubblico
- Al fine di non intralciare la mobilit‡ pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o di uso pubblico (anche se di propriet‡ privata) non devono presentare aggetti maggiori di centimetri 10 al di sotto della quota di metri 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in presenza del marciapiede.
o della quota di metri 3,50, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in presenza del marciapiede. 2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, e qualsiasi aggetto (anche se provvisorio e stagionale, di qualunque materiale sia costituito). 3. Deroga al comma 1 Ë ammessa per le tende, a regolazione dellíirraggiamento solare, delle attivit‡ commerciali e direzionali se il suolo su cui sporgono Ë dotato di marciapiede, o
zione dellíirraggiamento solare, delle attivit‡ commerciali e direzionali se il suolo su cui sporgono Ë dotato di marciapiede, o rientrano in aree pedonali urbane non aperte al traffico veicolare. 4. Nel caso le tende rientrino nella definizione del comma 3, dovranno avere una altezza minima di metri 2.20 dal suolo sottostante, se costituito da marciapiede rialzato rispetto allo spazio riservato alla mobilit‡ veicolare, ed arretrate di centimetri 20; e, nel caso di mancanza del
iede rialzato rispetto allo spazio riservato alla mobilit‡ veicolare, ed arretrate di centimetri 20; e, nel caso di mancanza del marciapiede, una altezza minima di metri 2,75, per permettere il passaggio dei mezzi per la pulizia degli spazi pubblici o ad uso pubblico. Nel caso líinstallazione delle tende interferisca con la viabilit‡ e mobilit‡ veicolare in genere, comprensiva del passaggio dei mezzi per la pulizia, tale deroga non Ë ammessa.
con la viabilit‡ e mobilit‡ veicolare in genere, comprensiva del passaggio dei mezzi per la pulizia, tale deroga non Ë ammessa. 5. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad uníaltezza minima di metri 3,50 dallíeventuale marciapiede rialzato; e ad una altezza minima Ë di metri 4,50 dalla quota stradale nel caso non esista marciapiede, o lo stesso non sia rialzato. Sono ammesse deroghe a tali altezze su aree pedonali urbane non aperte al traffico veicolare.
ede, o lo stesso non sia rialzato. Sono ammesse deroghe a tali altezze su aree pedonali urbane non aperte al traffico veicolare. 6. Balconi e pensiline non devono sporgere sul suolo pubblico oltre metri 1,20 e non possono superare la larghezza dellíeventuale marciapiede. Deroga al presente comma Ë possibile esclusivamente nel caso di aggetti posti a quota superiore a metri 4,50 (ingombri previsti dal codice della strada).
Articolo 55
Ë possibile esclusivamente nel caso di aggetti posti a quota superiore a metri 4,50 (ingombri previsti dal codice della strada). 7. La realizzazione degli sporti di gronda Ë disciplinata nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente. Articolo 55 Prospetti su spazi pubblici
- Le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente disciplinano i rapporti tra le altezze dei fabbricati e gli spazi pubblici antistanti in relazione alla proiezione dei frontespizi.
41 2. Deve essere rivolta particolare cura al raggiungimento della giusta proporzione dei volumi da realizzare con altri edifici esistenti, piazze, giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da ottenere risultati compositivi complessivamente armonici e coerenti con la tipologia di appertenenza. 3. Particolare cura deve essere prestata nella formazione di un sistema del verde pensile, nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nellíuso di pareti trasparenti o riflettenti.
i un sistema del verde pensile, nella conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nellíuso di pareti trasparenti o riflettenti. 4. Le soluzioni progettuali devono individuare le caratteristiche della forma e dei materiali delle recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco allineamento, la posizione e le caratteristiche dei passi carrai e accessi pedonali. 5. Le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili verso
Articolo 56
assi carrai e accessi pedonali. 5. Le aperture di porte con affaccio su strada devono essere munite di serramenti apribili verso líinterno degli edifici, o se apribili verso líesterno non devono sporgere su suolo pubblico o di uso pubblico. 6. Le finestre del piano terra, ai fini della sicurezza pedonale e carrale, non possono essere munite di serramenti che si aprono o sporgono allíesterno verso il suolo pubblico o di uso pubblico. Articolo 56 Strade private
Articolo 56
munite di serramenti che si aprono o sporgono allíesterno verso il suolo pubblico o di uso pubblico. Articolo 56 Strade private
- La realizzazione di strade private Ë consentita nellíambito dei Piani Attuativi previa apposita convenzione.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) allíapposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) allíefficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c) allíapposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) allíefficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 3. Le strade private a servizio di residenze con pi˘ unit‡ abitative devono avere larghezza minima di metri 5,00 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a
ve devono avere larghezza minima di metri 5,00 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a metri 7,50 e se cieche, asservite allíuso pubblico, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire líagevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di metri 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di metri 7,00 nel caso di doppio
commerciali devono avere larghezza minima di metri 4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di metri 7,00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a metri 10,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire líagevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. Deve essere comunque garantita líaccessibilit‡ ed il sovraccarico ai mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi VV.FF.)
da trasporto. Deve essere comunque garantita líaccessibilit‡ ed il sovraccarico ai mezzi di soccorso (ambulanze e mezzi VV.FF.) 5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove strade. Nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilit‡. 6. Le strade private poste allíinterno del centro abitato devono essere dotate di idoneo impianto di
i con la reale fattibilit‡. 6. Le strade private poste allíinterno del centro abitato devono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione. 7. Qualora ritenuto opportuno, líAmministrazione comunale, allíinterno delle convenzioni attuative puÚ richiedere líasservimento allíuso pubblico delle strade private e prescrivere la realizzazione di percorsi ciclo pedonali.
Articolo 57
42 Articolo 57 Allacciamento alle reti fognarie
- Tutti gli immobili devono convogliare le acque di scarico nella rete fognaria, secondo le modalit‡ stabilite dal Regolamento di fognatura o dallíEnte Gestore del servizio.
- Eí fatto divieto di convogliare nella rete fognaria le acque piovane ad esclusione delle acque di prima pioggia ove esista la rete fognaria bianca separata da quella nera. Tale divieto non si applica nelle fasce di rispetto nei pozzi di emungimento di acqua potabile,
bianca separata da quella nera. Tale divieto non si applica nelle fasce di rispetto nei pozzi di emungimento di acqua potabile, ove Ë invece obbligatorio provvedere al recapito di tutte le acque meteoriche in fognatura. 3. Nel caso di immobili in zona non provvista di rete fognaria e in mancanza del Regolamento di fognatura, si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia. 4. Per le aree non provviste di rete fognaria, se ve ne sono le condizioni da valutarsi nel contesto
lazione vigente in materia. 4. Per le aree non provviste di rete fognaria, se ve ne sono le condizioni da valutarsi nel contesto limitrofo, dovr‡ essere preso in considerazione l'utilizzo e la realizzazione di impianti di fitodepurazione (impianto fitodepurativo assorbente) come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue, come da caratteristiche indicative di seguito riportate. a) L'impianto deve sfruttare il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione e deve
che indicative di seguito riportate. a) L'impianto deve sfruttare il potere depurativo di determinati tipi di vegetazione e deve essere costituito da uno o pi˘ letti assorbenti, sul fondo dei quali corre una tubazione disperdente che rilascia il liquame in prossimit‡ dell'apparato radicale delle piante. b) I letti assorbenti devono essere costituiti da vassoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialit‡ dell'impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta
ssoi di estensione complessiva commisurata alla potenzialit‡ dell'impianto e realizzati in materiale atto a garantirne la tenuta (calcestruzzo, resina poliestere od altro idoneo materiale). c) Sul fondo dei letti deve essere steso uno strato di ghiaietto (pezzatura mm. 8-15 ) dello spessore di almeno cm. 30, al di sopra del quale deve essere riportato uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40 adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila.
reno vegetale di spessore non inferiore a cm. 40 adeguatamente piantumato con arbusti sempreverdi od altra vegetazione idrofila. d) Il liquame chiarificato in uscita dal dispositivo di trattamento deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto da cui deve essere poi immesso nella condotta disperdente. e) La condotta dovr‡ correre sul fondo del letto assorbente, immersa nello strato di ghiaietto, e dovr‡ essere costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non
ente, immersa nello strato di ghiaietto, e dovr‡ essere costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 0,4%. f) Il livello del liquame nell'impianto, determinato dal livello del pozzetto di distribuzione, dovr‡ corrispondere allo strato di ghiaietto posato sul fondo del letto assorbente, in modo tale che i liquidi potranno essere assorbiti, per capillarit‡, dall'apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale.
nno essere assorbiti, per capillarit‡, dall'apparato radicale delle piante collocate nel soprastante strato di terreno vegetale. g) In uscita dall'impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, dovr‡ essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell'impianto ai livelli di progetto.
nte il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido nell'impianto ai livelli di progetto. h) La tubazione di troppo pieno dovr‡ smaltire l'eccesso di acqua nel suolo mediante sub- irrigazione. i) Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovr‡ presentare un'estensione (superficie della faccia superiore dello
la formazione di reflui effluenti. A tal fine l'impianto dovr‡ presentare un'estensione (superficie della faccia superiore dello strato di ghiaietto) di almeno mq. 1,50 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mq 6. j) La vegetazione da piantumare deve essere costituita da arbusti o fiori con spiccate caratteristiche idrofile, quali ad esempio: Arbusti Fiori, Bamb˘, Prunus Laurocerasus, Astilbe, Calycantus Florindus Elymus Arenarius, Cornus Alba Felci, Cornus Florida Iris
rbusti Fiori, Bamb˘, Prunus Laurocerasus, Astilbe, Calycantus Florindus Elymus Arenarius, Cornus Alba Felci, Cornus Florida Iris Pseudoacorus, Cornus Stolonifera Iris Kaempferi , Cotoneaster Salicifolia Lythrum Officinalis, Kalmia Latifolia Nepeta Musini, Laurus, Sambucus Nigra, Thuya Canadensis.î
Articolo 57 bis
43 k) Nel caso di aree allíinterno del Parco regionale del fiume Serio dovranno essere messe a dimora delle essenze concordate con il Parco stesso. Articolo 57 bis Raccolta delle acque piovane e riduzione di acqua potabile
- Negli interventi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni, rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
ivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, Ë auspicabile l'adozione di dispositivi per la gestione sostenibile ed il recupero delle acque piovane ad uso civile. 2. Nei Piani Attuativi e nei Piani integrati di Intervento, che prevedono nuovi organismi edilizi,
acque piovane ad uso civile. 2. Nei Piani Attuativi e nei Piani integrati di Intervento, che prevedono nuovi organismi edilizi, l'adozione di dispositivi per la gestione sostenibile ed il recupero delle acque piovane ad uso civile Ë obbligatorio. 3. Il contenimento dei consumi idrici deve avvenire tramite l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici.
vvenire tramite l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici. Il requisito si intende raggiunto quando vengono installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa: a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo
scarico, del volume di acqua scaricata; b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 4. Il recupero delle acque meteoriche puÚ avvenire tramite líadozione di quanto riportato nei paragrafi di seguito elencati. Il requisito si intende raggiunto quando, fatte salve le necessit‡ specifiche delle attivit‡ produttive con prescrizioni particolari, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei
it‡ specifiche delle attivit‡ produttive con prescrizioni particolari, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, per il lavaggio delle auto e per l'alimentazione delle cassette dei servizi igienici, viene prevista la raccolta delle acque dalle coperture degli edifici con le indicazioni di seguito riportate: a) Le coperture dei tetti debbono essere munite di canali di gronda impermeabili, atti a
on le indicazioni di seguito riportate: a) Le coperture dei tetti debbono essere munite di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate; b) La raccolta delle acque meteoriche dovr‡ avvenire tramite una cisterna, rapportata alla superficie coperta dei singoli edifici, cosÏ come definita dalle norme tecniche del piano delle regole, di dimensioni non inferiori a: − 3,00 mc fino a 250,00 mq di superficie coperta;
ta dalle norme tecniche del piano delle regole, di dimensioni non inferiori a: − 3,00 mc fino a 250,00 mq di superficie coperta; − 5,00 mc, da 250,00 a 500,00 mq di superficie coperta; − 10,00 mc, da 500,00 a 750,00 mq di superficie coperta; − 1,00 mc per ogni 50,00 mq di superiore coperta oltre i 750,00. Un diverso dimensionamento potr‡ essere proposto sulla base di valutazioni specifiche che tengano conto della tipologia edilizia e della conformazione del lotto.
essere proposto sulla base di valutazioni specifiche che tengano conto della tipologia edilizia e della conformazione del lotto. c) Le acque provenienti dai drenaggi delle superfici impermeabili suscettibili di contaminazione non potranno essere convogliate al sistema di raccolta. d) Il sistema di distribuzione dovr‡ prevedere come minimo una bocchetta da localizzarsi nei passaggi comuni, mentre rimane a discrezione del progettista prevedere ulteriori punti di
nimo una bocchetta da localizzarsi nei passaggi comuni, mentre rimane a discrezione del progettista prevedere ulteriori punti di stacco in funzione della conformazione planimetrica dell'edificio in progetto. e) La cisterna sar‡ dotata di uno scarico di troppo pieno collegato, tramite uno sfioratore sifonato, ad un pozzo perdente (ove idrogeologicamente possibile) il quale a sua volta sar‡ dotato di uno scarico di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura bianca o unitaria. La
ssibile) il quale a sua volta sar‡ dotato di uno scarico di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura bianca o unitaria. La cisterna di raccolta dovr‡ essere interrata e dotata di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti;
Articolo 57 ter
44 f) L'impianto idrico cosÏ formato non potr‡ essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile"; g) Nel caso di interventi regolati da convenzione pubblico/privata Ë facolt‡ dell'amministrazione comunale richiedere valori pi˘ restrittivi rispetto a quanto stabilito ai punti precedenti. h) Lo schema dell'impianto dovr‡ essere presentato in allegato alla procedura edilizia. Articolo 57 ter Riduzione di acqua potabile
Articolo 57 ter
schema dell'impianto dovr‡ essere presentato in allegato alla procedura edilizia. Articolo 57 ter Riduzione di acqua potabile
- In tutti gli interventi edilizi, di minore entit‡ rispetto allíarticolo precedente, in cui Ë previsto il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario Ë obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l'adozione di dispositivi per la gestione sostenibile.
- Il contenimento dei consumi idrici deve avvenire tramite l'adozione di dispositivi per la
sitivi per la gestione sostenibile. 2) Il contenimento dei consumi idrici deve avvenire tramite l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici in base alle esigenze specifiche sia civili che di altra tipologia. 3) Il requisito si intende raggiunto quando vengono installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:
Articolo 58
unto quando vengono installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa: a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata; b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Articolo 58 Allacciamento alle reti impiantistiche
- Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalit‡ di esecuzione che
Articolo 59
58 Allacciamento alle reti impiantistiche
- Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalit‡ di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas, energia termica) secondo la normativa tecnica nazionale e quella dettata dagli enti erogatori dei servizi.
- Deve essere inoltre garantita la possibilit‡ di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. Articolo 59 Recinzioni
Articolo 59
di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. Articolo 59 Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso.
- Le recinzioni, con riferimento al Codice della Strada, non devono ostacolare la visibilit‡ o pregiudicare la sicurezza della circolazione.
oni, con riferimento al Codice della Strada, non devono ostacolare la visibilit‡ o pregiudicare la sicurezza della circolazione. 3. LíAmministrazione comunale puÚ, nelle procedure edilizie urbanistiche, al fine di garantire sicurezza e visibilit‡ alla circolazione stradale o di rispettare il contesto ambientale, dettare prescrizioni specifiche. 4. Le recinzioni tra le propriet‡ private dovranno avere una altezza massima di metri 2.50, riferite
re prescrizioni specifiche. 4. Le recinzioni tra le propriet‡ private dovranno avere una altezza massima di metri 2.50, riferite alla quota del suolo al piede della recinzione, e potranno essere realizzate: a) con muro pieno, calcolata alla quota del suolo del lotto pi˘ basso; b) con muretto o cordolo sovrastato da reti, cancellate o siepi; c) con reti e siepi; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione;
45 5. Le recinzioni verso spazi pubblici dovranno avere una altezza massima di metri 2,00 e potranno essere realizzate: a) con muretto o cordolo massimo metri 0.70 e sovrastato da reti, cancellate o siepi; b) con reti e siepi; c) con pali infissi al suolo e rete di protezione; d) con muri pieni o altre soluzioni da valutarsi in base al contesto in cui si collocano. Ogni eccezione dovr‡ essere convenzionata con líAmministrazione comunale.
da valutarsi in base al contesto in cui si collocano. Ogni eccezione dovr‡ essere convenzionata con líAmministrazione comunale. 6. Per quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere líunit‡ compositiva. 7. Le apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli, cosÏ come líalloggiamento dei contatori, devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura.
me líalloggiamento dei contatori, devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura. 4. In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando líaltezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. 5. La recinzione di spazi inedificati deve essere realizzata con strutture che consentano la visibilit‡ dellíarea. 6. LíAmministrazione comunale ha la facolt‡ di accogliere o richiedere soluzioni alternative di
Articolo 60
sentano la visibilit‡ dellíarea. 6. LíAmministrazione comunale ha la facolt‡ di accogliere o richiedere soluzioni alternative di recinzioni in ragione di esigenze ambientali, díigiene, sicurezza e di decoro. Articolo 60 Spazi inedificati
- Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o
tato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari. Nel caso in cui tali aree siano inserite in aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica, valgono le norme relative a quel tipo di azzonamento. 2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere
i o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. Resta comunque valido quanto previsto dal Locale Regolamento díIgiene. 3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, puÚ essere ordinata, previa
Articolo 61
al Locale Regolamento díIgiene. 3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, puÚ essere ordinata, previa diffida, líesecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. 4. Gli ambiti di cava, i quali devono essere racchiusi con recinto per líintero loro perimetro, sono disciplinati dai provvedimenti che ne consentono líattivit‡. Articolo 61 Deposito biciclette in cortili e spazi comuni
Articolo 61
tro, sono disciplinati dai provvedimenti che ne consentono líattivit‡. Articolo 61 Deposito biciclette in cortili e spazi comuni a) Negli edifici di edilizia residenziale pubblica Ë fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni. b) Nei nuovi edifici adibiti a residenza e attivit‡ terziarie, in presenza di cortili o aree comuni, Ë fatto obbligo prevedere appositi spazi per il deposito delle biciclette di chi abita e lavora.
Articolo 62
46 Articolo 62 Sistemazioni esterne ai fabbricati
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa líilluminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini dellíultimazione delle opere.
- Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione da non creare inquinamento luminoso, e, nel caso di edifici con pi˘ unit‡ immobiliari, di spazi comuni, opportunamente
minazione da non creare inquinamento luminoso, e, nel caso di edifici con pi˘ unit‡ immobiliari, di spazi comuni, opportunamente pavimentati, per la raccolta differenziata dei rifiuti, preferibilmente accessibili dalla societ‡ incaricata della raccolta. Líilluminazione degli spazi esterni dovr‡ essere realizzata in modo tale da non creare inquinamento luminoso, cosÏ come definito dalla legge regionale n∞ 17 del 27.03.2000 ìMisure
alizzata in modo tale da non creare inquinamento luminoso, cosÏ come definito dalla legge regionale n∞ 17 del 27.03.2000 ìMisure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta allíinquinamento luminosoî e successive modifiche e integrazioni. 3. Intorno líedificio dovr‡ essere realizzato un marciapiede impermeabile di larghezza minima di metri 0.70, ed essere previsti e realizzati idonei sistemi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
za minima di metri 0.70, ed essere previsti e realizzati idonei sistemi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 4. Nel caso di manifestazioni di instabilit‡ di terreno, in prossimit‡ di strada comunale o di altri spazi accessibili o di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al suo consolidamento. Il consolidamento deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti, supportati da un progetto delle opere che si intendono eseguire, favorendo la piantumazione con specie arboree
Articolo 63
ni provvedimenti, supportati da un progetto delle opere che si intendono eseguire, favorendo la piantumazione con specie arboree idonee allo scopo. Articolo 63 Numeri civici
- I numeri civici, ed i loro subalterni, assegnati dallíAmministrazione devono essere apposti, a spese dei proprietari, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dellíaccesso e deve essere mantenuto visibile e leggibile a cura del possessore dellíimmobile.
co deve essere collocato a fianco dellíaccesso e deve essere mantenuto visibile e leggibile a cura del possessore dellíimmobile. 3. Le variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dellíimmobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. Eí fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora danneggiato o poco leggibile.
Articolo 64
47 CAPO III Requisiti delle costruzioni in rapporto allíambiente e allo spazio urbano Articolo 64 Decoro delle costruzioni
- Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e rinnovo dei caratteri urbani, a cui viene affidato il ruolo di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
- Le pareti perimetrali dei edifici nuovi, od oggetto di recupero, devono essere eseguite con materiali e finiture di buona qualit‡, atti a resistere agli agenti atmosferici.
oggetto di recupero, devono essere eseguite con materiali e finiture di buona qualit‡, atti a resistere agli agenti atmosferici. 3. Eí necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse
egli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti. 4. PuÚ essere imposta ai proprietari degli edifici, con provvedimento motivato, líesecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonchÈ la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere.
e finiture su edifici e manufatti, nonchÈ la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere. 5. Il progetto edilizio va corredato, nel dettaglio grafico, da precise indicazioni sui colori ed i materiali da impiegarsi e dalla sistemazione delle aree esterne, comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, líarredo, e sottoposti ad interventi periodici di pulizia e cura.
comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, líarredo, e sottoposti ad interventi periodici di pulizia e cura. 6. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, puÚ essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. 7. In caso di non adempimento puÚ essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario
Articolo 65
proprietari la loro sistemazione. 7. In caso di non adempimento puÚ essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dellíimmobile o allíamministratore del condominio, líesecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo. 8. Il provvedimento deve indicare le modalit‡ di esecuzione, i termini per líinizio e per líultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza. Articolo 65 Antenne per la ricetrasmissione
Articolo 65
ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza. Articolo 65 Antenne per la ricetrasmissione
- Líinstallazione di antenne per la ricetrasmissione deve rispettare i seguenti criteri: a) Negli edifici con pi˘ unit‡ immobiliari si auspica líinstallazione di impianto centralizzato avvalendosi di antenne collettive; b) líinstallazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro dellíedificio in rapporto al contesto in cui si trova;
rati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro dellíedificio in rapporto al contesto in cui si trova; c) le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni (massimo 120 cm di diametro per impianti collettivi e 85 cm di diametro per impianti singoli); d) il colore deve armonizzarsi con il manto di copertura dellíedificio; e) sul disco dellíantenna parabolica sono vietate forme pubblicitarie ad esclusione del logo del costruttore e/o dellíimportatore;
48 f) le antenne, nelle zone di particolare pregio ambientale, cosÏ come individuate dallo strumento urbanistico, non devono essere visibili dalla strada o dallo spazio pubblico; g) Le antenne paraboliche devono essere installate in modo da non creare ostacolare il corretto deflusso dei fumi dai camini o comignoli; h) nel caso di edifici inseriti in aree vincolate, cosÏ come definite dal decreto legislativo 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, líinstallazione Ë subordinata
Articolo 66
osÏ come definite dal decreto legislativo 42 del 22.01.2004 e successive modifiche e integrazioni, líinstallazione Ë subordinata allíautorizzazione dellíente tutore del vincolo; i) gli impianti di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con líambiente circostante. Articolo 66 Installazione condizionatori
- Líinstallazione di condizionatori deve rispettare i seguenti criteri: a) Negli edifici con pi˘ unit‡ immobiliari si auspica líinstallazione di impianto centralizzato;
rispettare i seguenti criteri: a) Negli edifici con pi˘ unit‡ immobiliari si auspica líinstallazione di impianto centralizzato; b) sulle facciate degli edifici, con pi˘ unit‡ immobiliari, dovr‡ essere preceduta dallíautorizzazione dellíamministratore se esistente, o dei comproprietari del fabbricato; c) líinstallazione degli apparati, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro dellíedificio in rapporto al contesto in cui si trova e dellíazzonamento acustico, e non
ttivi, ha luogo nel rispetto del decoro dellíedificio in rapporto al contesto in cui si trova e dellíazzonamento acustico, e non dovranno recare disturbo per líimmissione di rumore e di calore al vicinato; d) se posizionati in modo tale da non compromettere il decoro dellíedificio (nicchie camuffate, appoggiati sul pavimento di balconi terrazze ecc., non visibili) non sono soggetti ad alcuna procedura, in caso contrario dovranno essere preceduti da una procedura edilizia;
Articolo 67
cc., non visibili) non sono soggetti ad alcuna procedura, in caso contrario dovranno essere preceduti da una procedura edilizia; e) il colore deve armonizzarsi con líedificio; f) nelle zone di particolare pregio ambientale, cosÏ come individuate dallo strumento urbanistico, non devono essere visibili dalla strada o dallo spazio pubblico; g) gli impianti di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con líambiente circostante. Articolo 67 Allineamenti
Articolo 67
ubblico; g) gli impianti di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con líambiente circostante. Articolo 67 Allineamenti
- Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, confini e dalle strade, stabilite dallo strumento urbanistico, dal Codice Civile, o dal Codice della Strada, al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti puÚ essere autorizzata una distanza diversa che garantisca tale allineamento.
i realizzare allineamenti con edifici preesistenti puÚ essere autorizzata una distanza diversa che garantisca tale allineamento. 2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuit‡ ai fabbricati, puÚ essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o líedificazione a confine. 3. Líallineamento con edifici o manufatti preesistenti Ë riferito alla costruzione pi˘ arretrata
ici o líedificazione a confine. 3. Líallineamento con edifici o manufatti preesistenti Ë riferito alla costruzione pi˘ arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dellíunitariet‡ compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti pi˘ conveniente allineare la costruzione con una cortina pi˘ avanzata, fatto salvo quanto gi‡ disciplinato dallo strumento urbanistico vigente.
Articolo 68
49 4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali. Articolo 68 Spazi conseguenti ad arretramenti
- Líarretramento stradale Ë regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento: a) dalla disciplina dello strumento urbanistico generale e dai relativi strumenti esecutivi;
i legge e dal presente Regolamento: a) dalla disciplina dello strumento urbanistico generale e dai relativi strumenti esecutivi; b) dalle eventuali convenzioni e servit˘ pubbliche e private. 2. Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli. 3. Líedificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione
per il parcheggio di veicoli. 3. Líedificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualit‡ e della fruibilit‡ dello spazio urbano. 4. Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato a verde o dotato di idonea pavimentazione, integrati con la pavimentazione pubblica esterna, concordando con
ve essere sistemato a verde o dotato di idonea pavimentazione, integrati con la pavimentazione pubblica esterna, concordando con líAmministrazione comunale le modalit‡ attuative.
Articolo 69
50 CAPO IV Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni Articolo 69 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
- I proprietari devono mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrit‡, di decoro, di sicurezza ed igiene.
- Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio
te la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilit‡ delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. 3. LíAmministrazione puÚ far eseguire in ogni momento ispezioni da personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni con conseguente danno alla pubblica incolumit‡.
Articolo 70
o o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni con conseguente danno alla pubblica incolumit‡. 4. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provveder‡ direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato, si proceder‡ agli interventi necessari al fine di rimuovere tali condizioni addebitandone il costo alla propriet‡. Articolo 70
Articolo 70
, si proceder‡ agli interventi necessari al fine di rimuovere tali condizioni addebitandone il costo alla propriet‡. Articolo 70 Comfort acustico
- Gli edifici devono essere realizzati in modo da garantire una idoneamente difesa da sorgenti proveniente dallíambiente esterno, e da quello interno o contiguo.
- I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati secondo la legislazione vigente, in particolare:
e idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati secondo la legislazione vigente, in particolare: a) rumorosit‡ proveniente da ambiente esterno; b) rumorosit‡ trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; c) rumori da calpestio; d) rumorosit‡ provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dellíedificio; e) rumorosit‡ provocata da attivit‡ contigue. 3. Líisolamento acustico di facciata standardizzato dovr‡ essere verificato rispetto al potere
‡ provocata da attivit‡ contigue. 3. Líisolamento acustico di facciata standardizzato dovr‡ essere verificato rispetto al potere fonoisolante assorbente (D2m,nt,w) secondo UNI EN ISO 140-5 2000 (ex EN ISO 140-5 1996 e UNI 10708-2 1997).
Articolo 71
51 CAPO V Autorimesse e requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili Articolo 71 Autorimesse
- I locali destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti ed i contenuti del Regolamento locale díIgiene, le disposizioni della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modificazioni e integrazioni, quanto previsto dalla normativa esistente in materia di prevenzione incendi, ed avere una metratura minima come indicato nello strumento urbanistico. Articolo 72
Articolo 72
sistente in materia di prevenzione incendi, ed avere una metratura minima come indicato nello strumento urbanistico. Articolo 72 Accessibilit‡, visitabilit‡ e adattabilit‡ degli edifici e delle aree urbanizzate
- Negli edifici dovr‡ essere rispettato quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in merito ai requisiti richiesti di accessibilit‡, visitabilit‡ e adattabilit‡.
di abbattimento delle barriere architettoniche, in merito ai requisiti richiesti di accessibilit‡, visitabilit‡ e adattabilit‡. 2. Nella realizzazione di opere di urbanizzazione, o nella modifica dellíesistente, dovr‡ essere rispettato quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in merito ai requisiti di accessibilit‡.
Articolo 73
52 CAPO VI Disciplina delle opere Articolo 73 Requisiti delle costruzioni
- La realizzazione dei fabbricati dovr‡ conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilit‡, sicurezza in caso di incendio, tutela dellíigiene, della salute e dellíambiente, sicurezza nellíimpiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico.
- Fermo restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovr‡ essere privilegiata la riciclabilit‡ ed il riuso. Articolo 74
Articolo 74
restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovr‡ essere privilegiata la riciclabilit‡ ed il riuso. Articolo 74 Richiesta e consegna dei punti fissi
- Prima della realizzazione di opere edilizie, il proponente líintervento titolare puÚ richiedere la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota.
- La definizione dei punti fissi di cui al comma precedente, viene effettuata dallíufficio Tecnico comunale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, a spese del richiedente che Ë
viene effettuata dallíufficio Tecnico comunale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, a spese del richiedente che Ë tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi necessari. 3. Della suddetta determinazione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle parti. 4. Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma 2 la struttura competente non determina i punti fissi di allineamento e di quota, il proponente la procedura edilizia puÚ procedere alla
Articolo 75
uttura competente non determina i punti fissi di allineamento e di quota, il proponente la procedura edilizia puÚ procedere alla individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente. Articolo 75 Inizio e ultimazione dei lavori
- Il termine per líinizio dei lavori non puÚ essere superiore ad un anno dal trentesimo giorno, calcolato dalla data di presentazione allíamministrazione comunale, della Denuncia di Inizio
e ad un anno dal trentesimo giorno, calcolato dalla data di presentazione allíamministrazione comunale, della Denuncia di Inizio Attivit‡ o dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio, pena la loro decadenza. 2. Il termine per líultimazione, entro il quale líopera deve essere completata, non puÚ superare i tre anni dallíinizio dei lavori. 3. Entrambi i termini, nel caso del rilascio del titolo abilitativo, possono essere prorogati, con
anni dallíinizio dei lavori. 3. Entrambi i termini, nel caso del rilascio del titolo abilitativo, possono essere prorogati, con provvedimento motivato, applicando la legislazione e normativa esistente in materia. 4. A seguito della presentazione della procedura di Denuncia di Inizio Attivit‡, líinizio dei lavori, se non diversamente specificato, decorre dal trentesimo giorno successivo dalla data di presentazione al protocollo generale.
i, se non diversamente specificato, decorre dal trentesimo giorno successivo dalla data di presentazione al protocollo generale. 5. Le opere di scavo, con líesclusione dellíapprontamento del cantiere, nel caso di procedure presentate, valgono come effettivo avvio dei lavori. 6. Nel caso della realizzazione di opere di urbanizzazione líultimazione va riferita alle disposizioni contenute nelle convenzioni urbanistiche.
Articolo 76
53 Articolo 76 Disciplina del cantiere
- Nei cantieri, oltre a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente in materia e non trattata nel presente Regolamento, si applicano le seguenti disposizioni: a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate, contenente gli estremi del titolo abilitavo edilizio o comunicazione equipollente, del titolare dello stesso, del progettista, del nominativo dellíimpresa
titolo abilitavo edilizio o comunicazione equipollente, del titolare dello stesso, del progettista, del nominativo dellíimpresa assuntrice delle opere e del direttore dei lavori; b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione copia del progetto e del titolo abilitativo; c) i cantieri e le costruzioni allestite provvisoriamente sono disciplinati dal Regolamento locale di Igiene. d) Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai
dal Regolamento locale di Igiene. d) Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento locale di Igiene; e) gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua
devono, per quanto possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dalíAzienda Sanitari Locale ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti; f) Ë vietato usare acqua derivante da rogge, canali o simili, e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione rilasciata dai consorzi di gestione o dal regolatore degli stessi;
Articolo 77
il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione rilasciata dai consorzi di gestione o dal regolatore degli stessi; g) Ë fatto obbligo allíassuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca. 2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, puÚ essere ordinata la sospensione dei lavori. Articolo 77 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Articolo 77
nte articolo, puÚ essere ordinata la sospensione dei lavori. Articolo 77 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Il titolare del provvedimento abilitativo o comunicazione (denuncia di inizio attivit‡), prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante recinzioni, da realizzarsi con materiali idonei, líarea impegnata dai lavori, o
ici o aperti al pubblico, deve isolare, mediante recinzioni, da realizzarsi con materiali idonei, líarea impegnata dai lavori, o adottare opportuni accorgimenti al fine di assicurare la pubblica incolumit‡ e la tutela dei pubblici servizi. 2. Nel caso gli interventi interferiscono o coinvolgono pubblici servizi, sia aerei che sotterranei, dovr‡ essere acquisito il nulla osta da parte Enti competenti. 3. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, a qualsiasi titolo, dovr‡ essere acquisita
l nulla osta da parte Enti competenti. 3. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, a qualsiasi titolo, dovr‡ essere acquisita líautorizzazione da parte dei Servizi interni allíamministrazione comunale. 4. Nellíoccupazione del suolo devono essere adottati opportuni accorgimenti occorrenti a salvaguardare la pubblica incolumit‡, ad evitare la formazione di ristagni díacqua ed assicurare il pubblico transito. 5. Le aperture ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso líesterno, devono
assicurare il pubblico transito. 5. Le aperture ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso líesterno, devono essere opportunamente segnalate e rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.
54 6. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni, o di altre strutture di cantiere, devono essere segnalate sia durante il giorno che la notte, secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi. 7. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici. 8. Quando sia necessario prolungare líoccupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito,
Articolo 78
isibili da vie e spazi pubblici. 8. Quando sia necessario prolungare líoccupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, líavente titolo ha líobbligo di richiedere, prima della scadenza, domanda di rinnovo della concessione, indicando la presumibile durata temporale dellíulteriore occupazione. Articolo 78 Sicurezza del cantiere
- I cantieri dovranno rispettare le regole di sicurezza e custodia previsti dalla normativa esistente
78 Sicurezza del cantiere
- I cantieri dovranno rispettare le regole di sicurezza e custodia previsti dalla normativa esistente in materia, ed essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio ecc.
- Le strutture provvisionali di cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o
Articolo 79
, allarme, antincendio ecc. 2. Le strutture provvisionali di cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili), devono avere requisiti di resistenza e stabilit‡, essere dotate di protezioni per garantire líincolumit‡ delle persone e líintegrit‡ delle cose, e realizzate in conformit‡ alle disposizioni legislative e normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Articolo 79 Scavi ñ demolizioni ed aree dismesse
Articolo 79
posizioni legislative e normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Articolo 79 Scavi ñ demolizioni ed aree dismesse
- Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia líutilizzazione successiva dellíarea si cui insistono.
- Sono opere di scavo gli interventi atti predisporre future edificazioni o che alterano significativamente lo stato dei luoghi, con esclusione delle opere di livellamento.
edisporre future edificazioni o che alterano significativamente lo stato dei luoghi, con esclusione delle opere di livellamento. 3. Le demolizioni e gli scavi sono soggetti a provvedimento abilitativo o comunicazione (denuncia di inizio attivit‡), comprensive delle procedure previste dal decreto legislativo n∞ 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il provvedimento abilitativo o comunicazione (denuncia di inizio attivit‡) dovr‡ rispettare le
ive modifiche ed integrazioni. 4. Il provvedimento abilitativo o comunicazione (denuncia di inizio attivit‡) dovr‡ rispettare le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n∞ 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni, e il Regolamento Locale díIgiene. 5. I proprietari e/o i responsabili di un potenziale inquinamento di aree dismesse produttive o commerciali devono effettuare delle indagini preliminari ambientali dandone comunicazione agli enti competenti.
sse produttive o commerciali devono effettuare delle indagini preliminari ambientali dandone comunicazione agli enti competenti. I proprietari stessi e/o i responsabili, nel caso in cui líindagine ambientale preliminare riscontri un potenziale inquinamento delle matrici ambientali, dovranno attivare i livelli di approfondimento tecnico progettuale dellíiter di ìbonificaî che si rendessero eventualmente necessari ai sensi del decreto legislativo n∞ 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni
che si rendessero eventualmente necessari ai sensi del decreto legislativo n∞ 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni (messa in sicurezza díemergenza, piano della caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, progetto operativo di bonifica). LíAmministrazione comunale puÚ richiedere un approfondimento delle indagini preliminari effettuate avvalendosi quale supporto tecnico e scientifico dellíARPA.
Articolo 80
55 Articolo 80 Utilizzo e conferimento dei materiali derivanti da lavori
- La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o líeventuale riutilizzo del materiale risultante dallíattivit‡ edilizia Ë soggetta alle disposizioni della legislazione e normativa esistente in materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico sanitario.
- Nel caso che i materiali rientrino nella tipologia delle terre e rocce da scavo, dovranno essere
Articolo 81
arattere igienico sanitario. 2. Nel caso che i materiali rientrino nella tipologia delle terre e rocce da scavo, dovranno essere rispettati i requisiti di cui allíart. 186 del decreto legislativo n∞ 152 del 03.04.2006 cosÏ come modificato dal decreto legislativo n∞ 4 del 16.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 81 Rinvenimenti reperti archeologici
- Il rinvenimento di reperti archeologici comporta líimmediata sospensione dei lavori e la
Articolo 82
81 Rinvenimenti reperti archeologici
- Il rinvenimento di reperti archeologici comporta líimmediata sospensione dei lavori e la segnalazione alla Soprintendenza Archeologica, alla Soprintendenza ai Beni Culturali ambientali e Architettonici e allíAmministrazione comunale.
- I reperti e líarea di cantiere devono essere immediatamente posti a disposizione degli Enti competenti in materia.
- La ripresa dei lavori Ë subordinata al nulla osta dellíEnte che ne ha la tutela. Articolo 82
Articolo 82
egli Enti competenti in materia. 3. La ripresa dei lavori Ë subordinata al nulla osta dellíEnte che ne ha la tutela. Articolo 82 Prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti chiusi
- In tutti gli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti, in occasione di interventi edilizi che prevedano il coinvolgimento dellíinterfaccia suolo-edificio, dovranno essere attivate azioni per la riduzione delle concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi.
terfaccia suolo-edificio, dovranno essere attivate azioni per la riduzione delle concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi. 2. Le caratteristiche tecniche, e le soluzioni derivanti dallíoperare su edifici esistenti, sono desumibili dal Decreto n∞ 12678 del 21.12.2011 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanit‡. 3. Al fine di garantire la reale efficacia del distaccamento tra suolo e pavimento per la
Lombardia, Direzione Generale Sanit‡. 3. Al fine di garantire la reale efficacia del distaccamento tra suolo e pavimento per la prevenzione di infiltrazioni da gas radon e, quindi, líeffettiva ventilazione dellíintercapedine, Ë fatto obbligo che tutte le compartimentazioni areate siano dotate di almeno due condotti di ingresso/uscita dellíaria non ravvicinati, disposti in modo tale da garantire un reale circolo dellíaria stessa.
Articolo 83
56 CAPO IV Schema esplicativo riguardante il recupero dei sottotetti a fini abitativi Articolo 83 Ambiti di esclusione Il piano delle regole del piano di Governo del Territorio individua le parti del territorio comunale e le tipologie di edifici, o díintervento, escluse o limitate dallíapplicazione delle presenti disposizioni. Articolo 84 Esame dellíimpatto paesistico
- I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti che incidono sullíaspetto esteriore
dellíimpatto paesistico
- I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti che incidono sullíaspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, seppur da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico puntuale, sono soggetti allíesame dellíimpatto paesistico previsto dalle normative esistenti in materia ed alla valutazione da parte della Commissione per il Paesaggio.
- Eí pertanto obbligatorio allegare, alla Denuncia di Inizio Attivit‡ o alla richiesta di Permesso di
Articolo 85
issione per il Paesaggio. 2. Eí pertanto obbligatorio allegare, alla Denuncia di Inizio Attivit‡ o alla richiesta di Permesso di costruire, líapposita modulistica con la specifica documentazione prevista, disponibile sul sito web del Comune di Crema. Articolo 85 Deroghe Fatte salve le deroghe previste dalla legge regionale, líintervento di recupero abitativo del sottotetto non puÚ derogare dalla distanza dalle pareti degli edifici circostanti e dalle distanze minime prescritte dal codice civile. Articolo 86
Articolo 86
derogare dalla distanza dalle pareti degli edifici circostanti e dalle distanze minime prescritte dal codice civile. Articolo 86 Parcheggi privati
- I parcheggi privati sono obbligatori con una superficie minima non inferiore ad un terzo della superficie lorda di pavimento (slp) resa abitativa con un minimo di un posto auto, non inferiore a 15 mq, per ciascuna nuova unit‡ immobiliare.
- Ogni posto auto dovr‡ avere idonee dimensioni per essere fruibile da una automobile.
q, per ciascuna nuova unit‡ immobiliare. 2. Ogni posto auto dovr‡ avere idonee dimensioni per essere fruibile da una automobile. 3. Eí richiesto un atto unilaterale di pertinenzialit‡ del posto auto allíalloggio, da trascriversi nei registri immobiliari. 4. Alla presentazione della procedura di Denuncia di Inizio Attivit‡ o prima del rilascio del Permesso di Costruire puÚ essere allegata la dichiarazione del Notaio di attivazione della procedura di cui al comma precedente.
Permesso di Costruire puÚ essere allegata la dichiarazione del Notaio di attivazione della procedura di cui al comma precedente. 5. Su apposita richiesta motivata, da valutarsi da parte dellíufficio, puÚ essere ammessa la monetizzazione qualora sia dimostrata líimpossibilit‡ di reperire idonei spazi. 6. La richiesta di monetizzazione deve essere allegata alla procedura edilizia intrapresa. 7. Nel caso venga accettata la monetizzazione, líimporto da versare sar‡ pari al costo base unitario
cedura edilizia intrapresa. 7. Nel caso venga accettata la monetizzazione, líimporto da versare sar‡ pari al costo base unitario di costruzione per metro quadrato vigente presso il Comune, moltiplicato per la superficie dovuta non reperita.
Articolo 87
57 Articolo 87 Altezza media ponderale e modalit‡ di calcolo
- Il recupero a fini abitativi del sottotetto Ë consentito purchË sia assicurata, per ogni singola unit‡ immobiliare, líaltezza media ponderale di metri 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa (tale prescrizione rappresenta il minimo inderogabile).
- Occorre garantire líaltezza media ponderale:
Articolo 88
r la superficie relativa (tale prescrizione rappresenta il minimo inderogabile). 2. Occorre garantire líaltezza media ponderale: a) non inferiore a m 2,40 per ogni singolo locale di abitazione (camera da letto, soggiorno, pranzo, cucina, spazio cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera ecc.); b) non inferiore a m 2,10 per locali di servizio (bagni, servizi igienici, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli ecc.). Articolo 88
Articolo 88
,10 per locali di servizio (bagni, servizi igienici, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli ecc.). Articolo 88 Esclusioni dal calcolo dellíaltezza media ponderale
- Sono esclusi dal calcolo dellíaltezza media ponderale: c) le superfici delle murature perimetrali; d) le scale ed i vani ascensori; e) i pianerottoli nel caso di scale comuni o condominiali; f) le travi strutturali (posizionate in corrispondenza del colmo o dellíimposta di gronda) e i
Articolo 89
o di scale comuni o condominiali; f) le travi strutturali (posizionate in corrispondenza del colmo o dellíimposta di gronda) e i travetti (di sezione minore paralleli alla trave di colmo); g) gli arredi fissi se posti nella parte inferiore dei locali a metri 1,50; h) le zone di sottotetto con altezza inferiore a metri 1,50. Articolo 89 Inclusioni nel calcolo dellíaltezza media ponderale
- Sono da includere nel calcolo dellíaltezza media ponderale: a) gli abbaini e simili;
Articolo 90
nel calcolo dellíaltezza media ponderale
- Sono da includere nel calcolo dellíaltezza media ponderale: a) gli abbaini e simili; b) gli arredi fissi se posti nella parte superiore dei locali a metri 1,50; c) le contro soffittature e i ribassamenti di qualsiasi tipo. Articolo 90 Rapporti aeroilluminanti Per i locali da recuperarsi a fini abitativi Ë necessario rispettare le prescrizioni del Regolamento Locale díIgiene. Articolo 91 Verifica del superamento delle barriere architettoniche
Articolo 91
rispettare le prescrizioni del Regolamento Locale díIgiene. Articolo 91 Verifica del superamento delle barriere architettoniche
- Per gli interventi finalizzati alla creazione di nuove unit‡ immobiliari Ë obbligatoria la verifica della visitabilit‡ e adattabilit‡ dellíalloggio.
- Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di locali di abitazione strutturalmente collegati e complementari ad unit‡ funzionali sottostanti Ë obbligatoria la verifica dellíadattabilit‡.
Articolo 92
58 TITOLO V SANZIONI Articolo 92 Violazioni al regolamento Le violazioni al presente regolamento, costituenti illecito amministrativo, saranno sanzionate in base alle specifiche previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n∞ 380 del 06.06.2001, e della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni; e per le restanti ipotesi a norma della legge n∞ 689 del 24.11.1981 sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo n∞ 267
Articolo 93
per le restanti ipotesi a norma della legge n∞ 689 del 24.11.1981 sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo n∞ 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, e dallíapposito Regolamento Comunale in materia di violazione ai regolamenti comunali qualora non espressamente rientranti in violazioni da leggi nazionali o regionali in materia. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 93 Modifiche al regolamento edilizio.
Articolo 93
i da leggi nazionali o regionali in materia. TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 93 Modifiche al regolamento edilizio.
- LíAmministrazione comunale ha la facolt‡ di apportare modifiche al Regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
- Nel caso di modifiche parziali Ë possibile procedere alla redazione di testi coordinati.
- La modifica Ë soggetta alle procedure previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n∞ 12
Articolo 94
azione di testi coordinati. 3. La modifica Ë soggetta alle procedure previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n∞ 12 del 11.03.2005 e successive modifiche e integrazioni. 4. Eventuali adeguamenti degli allegati, connessi al recepimento di norme di rango superiore, non incidenti sul contenuto proprio del presente Regolamento edilizio, verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale. Articolo 94 Rapporti tra regolamento edilizio e normativa urbanistica comunale
Articolo 94
effettuati mediante determinazione dirigenziale. Articolo 94 Rapporti tra regolamento edilizio e normativa urbanistica comunale
- Il regolamento edilizio non puÚ apportare varianti alla normativa urbanistica comunale e viceversa.
- In sede di modifiche e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili interventi di correzione e rettifiche, al fine di collocare correttamente nel regolamento stesso, norme impropriamente ubicate nella normativa urbanistica comunale.
Articolo 95
e, al fine di collocare correttamente nel regolamento stesso, norme impropriamente ubicate nella normativa urbanistica comunale. In tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione puÚ essere apportata la relativa correzione e\o rettifica allo strumento urbanistico generale. Articolo 95 Riferimenti normativi
- I richiami normativi si intendono riferiti alla data di pubblicazione del presente Regolamento.
- Nella presentazione di qualsivoglia procedura si dovr‡ tener conto delle eventuali modifiche
azione del presente Regolamento. 2. Nella presentazione di qualsivoglia procedura si dovr‡ tener conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte dalla legislazione nazionale o regionale.
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