Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Comune di Carate Brianza
Comune di Monza · Monza e della Brianza, Lombardia
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ggetto specifico trattato nella Conferenza; qualora negativi, devono indicare le modifiche necessarie all’ottenimento del parere favorevole o possono già esprimersi in senso favorevole con prescrizioni. In ogni caso, le ragioni dell'eventuale parere negativo devono essere articolatamente motivate. 3. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni interessate o delle unità organizzative che, all’esito dei lavori
ate. 3. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni interessate o delle unità organizzative che, all’esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, fatti salvi i casi espressamente esclusi dalla normativa vigente. Ove le unità organizzative non abbiano reso parere espresso in sede di conferenza di servizi, questo ha valore di silenzio assenso e nel seguito del procedimento l’unità
so parere espresso in sede di conferenza di servizi, questo ha valore di silenzio assenso e nel seguito del procedimento l’unità organizzativa interessata - nella persona del suo Responsabile - è tenuta a fornire tutte le indicazioni attuative e le informazioni eventualmente necessarie o utili alla positiva conclusione del procedimento, senza aggravio per lo stesso, nel rispetto di quanto approvato in sede di conferenza dei servizi.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 11 4. Il soggetto legittimato può partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi tramite il progettista o altro tecnico delegato, al fine di illustrare il progetto presentato, di fornire chiarimenti in merito alle problematiche emerse e di essere informato prontamente delle richieste istruttorie e dei pareri. 5. Il termine per l’assunzione della determinazione definitiva della Conferenza resta compreso entro il termine fissato
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
pareri. 5. Il termine per l’assunzione della determinazione definitiva della Conferenza resta compreso entro il termine fissato per legge per la fase istruttoria del titolo abilitativo edilizio, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini nei casi ammessi dalla legge o dal presente Regolamento. In ogni caso i lavori della Conferenza sono improntati ai principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa. SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
i ai principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa. SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Lo SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso. 2. Il Comune potrà definire le attività di organizzazione e di funzionamento del SUAP mediante la costituzione di un apposito regolamento.
Articolo 7. COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA, FORMAZIONE,
ne potrà definire le attività di organizzazione e di funzionamento del SUAP mediante la costituzione di un apposito regolamento. Articolo 7. COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA, FORMAZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO FORMAZIONE E COMPOSIZIONE
- La Commissione Edilizia è un organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico.
- La Commissione, al momento della sua istituzione, sarà composta dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune
ed urbanistico. 2. La Commissione, al momento della sua istituzione, sarà composta dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Carate Brianza o da suo delegato, alla quale partecipa senza diritto di voto, e da un numero di componenti tra 3 e 5 nominati dal Sindaco. 3. I membri effettivi sono nominati dal Sindaco, su una rosa di nominativi individuati dal Responsabile dell’Area Tecnica, fra cittadini italiani di maggiore età che non abbiano riportato condanne penali o siano sottoposti a
nsabile dell’Area Tecnica, fra cittadini italiani di maggiore età che non abbiano riportato condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali, che abbiano competenza, provata dal possesso di laurea magistrale, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, alla sicurezza urbana, alla mobilità sostenibile, allo studio ed alla gestione dei suoli nonché alla realizzazione delle trasformazioni del territorio.
alla mobilità sostenibile, allo studio ed alla gestione dei suoli nonché alla realizzazione delle trasformazioni del territorio. 4. Gli esperti da nominare nella Commissione edilizia sono individuati sulla base delle candidature con procedura di evidenza pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicazione agli ordini professionali aventi sede in Provincia di Monza e Brianza e nelle province confinanti di architetti, ingegneri, geologi e agronomi.
fessionali aventi sede in Provincia di Monza e Brianza e nelle province confinanti di architetti, ingegneri, geologi e agronomi. 5. I candidati devono produrre curriculum e referenze professionali ed essere ascoltati in un colloquio conoscitivo e motivazionale in audizione pubblica, invitando a partecipare i membri della Commissione Consiliare competente, con la presenza del Responsabile dell’Area Tecnica e del Sindaco.
partecipare i membri della Commissione Consiliare competente, con la presenza del Responsabile dell’Area Tecnica e del Sindaco. 6. Il processo di selezione della rosa dei candidati è effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica e li trasmetterà al Sindaco per la nomina della Commissione Edilizia con proprio decreto. 7. La durata della carica nella Commissione è stabilita in tre anni. 8. I componenti della Commissione possono essere nominati al massimo per due mandati consecutivi.
sione è stabilita in tre anni. 8. I componenti della Commissione possono essere nominati al massimo per due mandati consecutivi. 9. La Commissione, una volta insediatasi, nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente. 10. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni dandone comunicazione scritta al Presidente e al Sindaco; in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 12 11. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche
legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione Amministratori e dipendenti dell'Ente ad eccezione di quelli espressamente previsti dal presente Regolamento. I candidati non possono esercitare la propria attività nel comune di Carate Brianza per la durata della nomina. 12. I componenti della Commissione decadono, previo decreto del Sindaco:
el comune di Carate Brianza per la durata della nomina. 12. I componenti della Commissione decadono, previo decreto del Sindaco: a) nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente punto 10; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; c) per motivate esigenze legate al funzionamento della Commissione. 13. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di
issione. 13. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività del decreto che ne dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. COMPITI
- La Commissione, una volta nominata, esprime parere obbligatorio, non vincolante, nei seguenti casi: a) per il rilascio di permessi di costruire o, in generale, sulle pratiche edilizie che ai sensi di legge sono soggette
ti casi: a) per il rilascio di permessi di costruire o, in generale, sulle pratiche edilizie che ai sensi di legge sono soggette al preventivo rilascio di titolo abilitativo e sono relative ad interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione; b) per ogni intervento urbanistico (Piano di Recupero, Permesso di Costruire convenzionato, Piano Attuativo, Programma Integrato di Intervento e ogni altro strumento attuativo di iniziativa pubblica e privata), che a
to, Piano Attuativo, Programma Integrato di Intervento e ogni altro strumento attuativo di iniziativa pubblica e privata), che a giudizio della Giunta e dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione; c) per interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni o autorizzazioni dell'Amministrazione comunale; d) per l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
ll'Amministrazione comunale; d) per l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati. 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora per gravi e comprovate motivazioni ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare adeguatamente il proprio dissenso. 3. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia e architettonica delle
enso. 3. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia e architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico urbanistico, funzionale, di sicurezza urbana, edilizio e ambientale. 4. Possono essere sottoposti all'esame della Commissione edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi.
ia progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi. 5. Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali competenti – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – la Commissione, anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere su qualunque argomento inerente il campo edilizio,
perti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di variante al P.G.T., permessi di costruire, programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi di iniziativa pubblica, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza, regolamenti edilizi e loro modifiche.
FUNZIONAMENTO
i programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza, regolamenti edilizi e loro modifiche. FUNZIONAMENTO
- La Commissione, su convocazione del Responsabile Area Tecnica o del suo delegato, si riunisce di norma, una volta al mese, o ogni volta che si ravvisa la necessità. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
la necessità. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. Un funzionario degli uffici comunali per l'Edilizia Privata assiste, senza diritto di voto, la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute. 3. Su richiesta del Presidente o del Responsabile dell’area Tecnica possono partecipare ai lavori della Commissione,
lle sedute. 3. Su richiesta del Presidente o del Responsabile dell’area Tecnica possono partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di relatori senza diritto di voto, i tecnici comunali o i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all'esame della Commissione stessa.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 13 4. I componenti della Commissione per cui sussista un conflitto di interessi alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai successivi punti 9 e 10. 5. Vi è conflitto d’interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione,
i punti 9 e 10. 5. Vi è conflitto d’interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della
con altri, di un diritto sull'immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente, del proprietario, del costruttore o del progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata
progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell’Area Tecnica di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le
chiedere al Responsabile dell’Area Tecnica di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il titolo edilizio, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre adeguatamente motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
sempre adeguatamente motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione, al termine della discussione redige il verbale del parere che viene letto e firmato da tutti i componenti al termine dell’esame di ogni singolo punto all’ordine del giorno. 10. Per ogni singola seduta della Commissione Edilizia, all’albo pretorio viene pubblicato l’ordine del giorno con
Articolo 8. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
e del giorno. 10. Per ogni singola seduta della Commissione Edilizia, all’albo pretorio viene pubblicato l’ordine del giorno con l’elenco delle pratiche trattate, contenente le seguenti informazioni: data di presentazione, n° di protocollo, nominativo del richiedente, oggetto dell’istanza ed esito dell’esame da parte della commissione. Articolo 8. COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 8.1 COMPITI
- La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione comunale
IO 8.1 COMPITI
IO 8.1 COMPITI
- La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione comunale che si esprime in materia paesaggistico-ambientale.
- La commissione opera secondo i disposti e le linee guida regionali e il suo funzionamento è regolato dal vigente Regolamento Commissione per il Paesaggio, approvato con apposita delibera di Consiglio Comunale.
- In caso di procedimenti edilizi ed urbanistici che necessitino l’acquisizione del parere della Commissione Locale
Articolo 9. MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE E
o Comunale. 3. In caso di procedimenti edilizi ed urbanistici che necessitino l’acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia (al momento della sua istituzione), si procederà tramite la convocazione di una seduta congiunta di esame e discussione della pratica oggetti del parere, con formulazione di pareri autonomi e distinti da parte di ciascuna commissione. Articolo 9. MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE E
Articolo 9. MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE E
reri autonomi e distinti da parte di ciascuna commissione. Articolo 9. MODALITÀ DI GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE E SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
- Lo Sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della
relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad
conformità. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello unico per le attività
ivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 14 documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. 3. Per tali finalità il Comune si avvale di apposita piattaforma telematica. 4. Accedendo alla piattaforma telematica è possibile (obbligatorio nei casi di procedimenti SUAP) presentare online tutte le pratiche edilizie (sia privata che produttiva) a qualunque ora del giorno, senza necessità di recarsi
presentare online tutte le pratiche edilizie (sia privata che produttiva) a qualunque ora del giorno, senza necessità di recarsi personalmente presso gli uffici dell’Ente. 5. La pratica presentata attraverso lo sportello telematico sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami dell’Amministrazione Digitale. 6. Lo sportello telematico polifunzionale permette di: consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica;
tello telematico polifunzionale permette di: consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica; compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali; controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento. 7. Lo sportello telematico fornisce tutte le informazioni e le specifiche tecniche per accedere ai servizi, firmare digitalmente e trasmettere comunicazioni, segnalazioni, istanze, redigere e sottoscrivere elaborati tecnici ed
servizi, firmare digitalmente e trasmettere comunicazioni, segnalazioni, istanze, redigere e sottoscrivere elaborati tecnici ed amministrativi, nel rispetto delle vigenti previsioni normative e regolamentari, consentendo agli aventi diritto di monitorare, sempre in modalità telematica, lo stato del procedimento avviato 8. Le modalità tecniche di ricevimento e trasmissione sono individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-
avviato 8. Le modalità tecniche di ricevimento e trasmissione sono individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Articolo 10. MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP
reto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Articolo 10. MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP
- I procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, sono istruiti con la procedura prevista dal D.P.R. n. 160/2010. 2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
lo Unico per le Attività Produttive (SUAP) agisce in maniera strettamente integrata con lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE). 3. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa il Comune di Carate Brianza potrà adottare specifico Regolamento comunale con cui disciplinare le procedure che garantiranno l’integrazione tra il SUAP e il SUE e specificare i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.
Articolo 11. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 15 CAPO II_ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Articolo 11. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI
- Al fine di consentire l’esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto. 2. Il Responsabile dello SUE può attivare lo strumento dell’autotutela qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento.
Articolo 37. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI
ROGETTUALE
- Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di definire con apposito regolamento futuro i requisiti e i parametri prestazionali per gli edifici soggetti a ‘flessibilità progettuale’ in coerenza con il presente Regolamento e con gli altri regolamenti locali, nonché con le norme edilizie di settore vigenti. Articolo 37. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI,
EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI,
ticolo 37. INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI
- Il Comune, fatti salvi i disposti delle leggi regionali e nazionali in vigore, può prevedere e/o specificare incentivi di
Articolo 38. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI
NTI
- Il Comune, fatti salvi i disposti delle leggi regionali e nazionali in vigore, può prevedere e/o specificare incentivi di tipo diverso finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici e della qualità e della sicurezza edilizia attraverso l’istituzione dei seguenti regolamenti: Regolamento energetico; Regolamento Comunale in materia di disciplina del Contributo di Costruzione. Articolo 38. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI
Articolo 38. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI
munale in materia di disciplina del Contributo di Costruzione. Articolo 38. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
- Per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall’esposizione al gas radon atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento alle “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della
er la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate con decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12678 del 21/12/2011 e ss.mm.ii.. Le misure delle concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati a permanenza di persone sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/20 e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati.
radioprotezione di cui al D.Lgs. 101/20 e delle norme tecniche di applicazione, ed essere eseguite dai servizi ivi individuati. Gli esiti delle misure dovranno rispettare i valori dei livelli di riferimento per la concentrazione media annua di radon indoor previsti dal D.Lgs. 101/20. Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione
te comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d’uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell’esposizione al radon nonché il rispetto dei livelli di riferimento normati.
eri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell’esposizione al radon nonché il rispetto dei livelli di riferimento normati. Nei nuovi edifici va garantita anche l’uniforme ventilazione dei locali posti al piano cantina o del vespaio aerato. Altresì, deve essere adottata almeno una soluzione costruttiva finalizzata al contenimento dell’accumulo di radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di
o di radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, deve essere prevista la possibilità di installare sistemi di rimozione, qualora si rendessero necessari, successivamente alla realizzazione dei lavori. La tipologia e la complessità delle soluzioni da adottare tiene conto delle informazioni al momento disponibili sulla probabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia.
obabilità di avere elevate concentrazioni di radon indoor nel territorio considerato, pubblicate sul sito web di ARPA Lombardia. E’ fatta salva la predisposizione dell’attestazione prevista dall’art. 3 comma 3 della L.R. 7/2017 e ss.mm.ii. Nei cambi d’uso senza opere di locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 33 contatto anche parziale con il terreno, è necessario effettuare misure delle concentrazioni di radon, i risultati delle quali sono da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L’esecuzione di tale misura non esclude l’esecuzione di misure di lunga durata, da effettuarsi in seguito all’occupazione dei locali. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche
seguito all’occupazione dei locali. Qualora non fossero rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, per le specifiche destinazioni d’uso, devono essere effettuati interventi di bonifica edilizia. La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure delle concentrazioni di radon in aria. La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle “Linee Guida per la prevenzione delle
Articolo 39. SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO
radon in aria. La conformità del progetto e degli interventi realizzati conformemente alle “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all’atto di presentazione della S.C.I.A. per l’agibilità. Articolo 39. SPECIFICAZIONI SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE CAMPO DI APPLICAZIONE
SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD U
SUI REQUISITI E SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE CAMPO DI APPLICAZIONE
- Le norme di cui al presente articolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. In tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente, esse non sono vincolanti qualora le opere non risultino di possibile esecuzione causa impedimenti non
imonio edilizio esistente, esse non sono vincolanti qualora le opere non risultino di possibile esecuzione causa impedimenti non eliminabili, da documentare da parte del progettista, e che non comportino il peggioramento della situazione igienica preesistente, purchè conformi ai titoli edilizi precedentemente rilasciati e non costituiscono condizioni di inagibilità. Costituisce comunque obiettivo da perseguire, il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari
iscono condizioni di inagibilità. Costituisce comunque obiettivo da perseguire, il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari preesistenti, il quale deve essere documentato dal progettista con idonea relazione tecnica. 2. Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare.
e previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare. 3. I requisiti degli spazi di abitazione relativi alla superficie dei singoli locali, a esclusione dei servizi igienici e relativi alle altezze dei locali, ai vespai e alle intercapedini, agli spazi di servizio, definiti nel presente articolo si applicano, salvo specifiche regolamentazioni, anche a uffici, negozi, studi professionali e attività artigianali di servizio.
CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI
si applicano, salvo specifiche regolamentazioni, anche a uffici, negozi, studi professionali e attività artigianali di servizio. 4. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d’interventi di edilizia residenziale pubblica e per altre particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI
CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI
ni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). CARATTERI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI
- L'altezza media ponderata dei locali principali quali: camere da letto, soggiorno, cucine, sale da pranzo, non deve essere minore di 2,70 m. e l’altezza utile minima non deve essere inferiore a 2.10 m..
- L'altezza media ponderata dei locali accessori (studio, sala gioco, sala lettura, verande, tavernette, ecc.) non deve
.10 m.. 2. L'altezza media ponderata dei locali accessori (studio, sala gioco, sala lettura, verande, tavernette, ecc.) non deve essere minore di 2,40 m. e l’altezza utile minima non deve essere inferiore a 2.10 m.. 3. L'altezza utile minima dei locali di servizio, corridoi, disimpegni, ripostigli, cantine, lavanderie, ecc. non deve essere minore di m 2,10 e l’altezza media ponderata dei locali di servizio non deve essere minore di m 2,40.
erie, ecc. non deve essere minore di m 2,10 e l’altezza media ponderata dei locali di servizio non deve essere minore di m 2,40. 4. Gli eventuali spazi senza permanenza continuativa di persone con altezza utile minima inferiore a 2,10 m. devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti.
lusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti. 5. Le norme dei precedenti punti non si applicano agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e dei seminterrati ove consentito dalla legge. 6. Nell’ambito d’interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti e già autorizzati all’uso specifico o comunque conformi alla previgente
rvativo e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti e già autorizzati all’uso specifico o comunque conformi alla previgente normativa, senza lo spostamento della quota d’imposta dei solai dei locali interessati, è ammessa la conservazione di altezze medie ponderate minori, che per i locali principali non possono risultare inferiori a m. 2,40 e nel rispetto dell’altezza utile minima di 2,10 m. e del volume minimo previsto per ciascuna destinazione d’uso.
CONFORMAZIONE E SUPERFICI MINIMA UTILE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBIL
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 34 7. Il computo dell’altezza media ponderale di ciascun locale è definito quale rapporto tra il volume e la superficie di pavimento. Possono essere esclusi dal calcolo, il volume occupato da impianti funzionali ai requisiti di agibilità dell’unità immobiliare. CONFORMAZIONE E SUPERFICI MINIMA UTILE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI
CONFORMAZIONE E SUPERFICI MINIMA UTILE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBIL
uisiti di agibilità dell’unità immobiliare. CONFORMAZIONE E SUPERFICI MINIMA UTILE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI
- Nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 39.5, gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse in ciascun alloggio gli spazi destinati al dormire non devono costituire luogo di passaggio per l’accesso agli altri locali, inoltre tutti i locali dell’unita immobiliare, ad eccezione dei locali di
SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
re luogo di passaggio per l’accesso agli altri locali, inoltre tutti i locali dell’unita immobiliare, ad eccezione dei locali di servizio diversi dal bagno, devono essere raggiungibili mediante passaggi coperti e chiusi. 2. L'alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 30 mq. 3. Le unità immobiliari destinate a usi diversi dal residenziale non possono avere una superficie utile inferiore a 20 mq fatto salvo il rispetto delle normative di settore. SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
na superficie utile inferiore a 20 mq fatto salvo il rispetto delle normative di settore. SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
- La superficie minima utile di locali di abitazione e di servizio non deve risultare inferiore ai seguenti valori: a) camere a un letto: 9,00 mq e con volume minimo di 24 mc.; b) camere a due letti, esclusa la superficie dell’eventuale cabina armadio: 14,00 mq e con volume minimo di 38 mc.; c) soggiorno: 14,00 mq e con volume minimo di 38 mc.;
cie dell’eventuale cabina armadio: 14,00 mq e con volume minimo di 38 mc.; c) soggiorno: 14,00 mq e con volume minimo di 38 mc.; d) soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq e con volume minimo di 46 mc, lo spazio cottura deve essere ampiamente comunicante con il locale soggiorno per almeno 1/2 della parete di separazione; e) cucina abitabile: 9,00 mq; inferiore a 9,00 mq se esclusivamente cuoci vivande e con volume minimo di 21 mc.; f) locale studio: 7,00 mq e con volume minimo di 21 mc.;
9,00 mq se esclusivamente cuoci vivande e con volume minimo di 21 mc.; f) locale studio: 7,00 mq e con volume minimo di 21 mc.; g) servizio igienico: 4 mq con dotazione minima di apparecchi sanitari prevista dal successivo articolo 39.5 e lato minimo, per tutti i servizi igienici, non inferiore a 1,20 m. e per il primo servizio igienico non deve essere accessibile mediante il passaggio da camere da letto.
, non inferiore a 1,20 m. e per il primo servizio igienico non deve essere accessibile mediante il passaggio da camere da letto. 2. Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio o locale di cottura e di un locale bagno principale, regolarmente disimpegnato e con la dotazione minima di apparecchi sanitari prevista al successivo articolo 39.5, locale soggiorno, camera da letto. 3. Gli immobili con destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo,
CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
ra da letto. 3. Gli immobili con destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, devono essere dotati di almeno un locale bagno di superficie non inferiore a 2,00 mq regolarmente disimpegnato, con la dotazione minima di apparecchi sanitari prevista al successivo articolo 39.5 e realizzati nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
a normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
- Le cucine e gli spazi di cottura, devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante; c) cappa aspirante, sopra l’apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l’allontanamento esterno di
traspirante; c) cappa aspirante, sopra l’apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l’allontanamento esterno di vapori, odori e fumi; solo in presenza di piani di cottura elettrici è ammessa l’installazione di cappe filtranti non collegate a canne di esalazione negli interventi di entità non superiori alla manutenzione straordinaria; d) parete di ubicazione del lavello e del punto di cottura in materiale lavabile e resistente, o piastrelle per una altezza minima di 180 cm..
bicazione del lavello e del punto di cottura in materiale lavabile e resistente, o piastrelle per una altezza minima di 180 cm.. 2. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti, in cui sono installati gli apparecchi sanitari, sino a un'altezza di 180 cm rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante; c) il locale bagno deve essere sempre separato con pareti a tutt’altezza da qualsiasi altro locale e munito di
iale traspirante; c) il locale bagno deve essere sempre separato con pareti a tutt’altezza da qualsiasi altro locale e munito di regolare accesso da antibagno o disimpegno, delimitati con pareti a tutta altezza.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 35 Dotazione minima di apparecchi sanitari: a) per abitazioni: lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio; b) per unità immobiliari con altra destinazione, wc e lavabo sospesi (nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche). QUALITÀ DELL’ARIA
- Per le unità immobiliari di superficie utile superiore a mq 40 deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo,
DELL’ARIA
- Per le unità immobiliari di superficie utile superiore a mq 40 deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte, affacciantisi su spazi liberi, corti, cortili o patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria s’intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata.
- In sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa l’aerazione attivata, con sistemi permanenti di condizionamento e
trollata. 2. In sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa l’aerazione attivata, con sistemi permanenti di condizionamento e adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica di riferimento, nei seguenti casi: a) locali destinati ad uffici; b) locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; c) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni aerazione e locali per spettacoli (quali ad esempio cinema, teatri e simili);
ad attività che richiedono particolari condizioni aerazione e locali per spettacoli (quali ad esempio cinema, teatri e simili); d) locali bagno con ventilazione conforme alle disposizioni del successivo articolo 39.8.a. 3. L'aerazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l'impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi: a) locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad esempio: ripostigli, cantine, sottotetti);
solo nei seguenti casi: a) locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad esempio: ripostigli, cantine, sottotetti); b) spazi di disimpegno e circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad esempio corridoi e scale interne) fisicamente e funzionalmente definiti. c) I corridoi comuni delle cantine devono essere aerati, possibilmente con doppio riscontro d’aria, mediante 2
almente definiti. c) I corridoi comuni delle cantine devono essere aerati, possibilmente con doppio riscontro d’aria, mediante 2 aperture con sezione libera di 0.3 mq, mentre all’intradosso del solaio sulla parete di separazione dal corridoio deve realizzata una apertura con sezione libera di almeno 0.05 mq in ciascuna cantina; 4. L’aerazione naturale deve essere garantita attraverso serramenti prospettanti su spazi liberi, ad eccezione di quanto
antina; 4. L’aerazione naturale deve essere garantita attraverso serramenti prospettanti su spazi liberi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 39.8.d., comprese corti, cortili e patii con le caratteristiche definite al successivo articolo 39.8.c.. 5. Le parti apribili dei serramenti occorrenti per l’aerazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/8 della superficie del piano di calpestio degli
misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/8 della superficie del piano di calpestio degli ambienti medesimi. 6. Sono escluse dal calcolo delle superfici aeranti le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno, nel qual caso possono essere incluse solo se dotate di opportune parti apribili e unicamente per le superfici di queste. Sono invece incluse le porte di accesso ai negozi e attività artigianali di servizio.
i e unicamente per le superfici di queste. Sono invece incluse le porte di accesso ai negozi e attività artigianali di servizio. 7. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione, poste anche in copertura, possono essere inclinate o parallele al piano di calpestio, purché tali da assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza. Il comando manuale o automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione facilmente
REQUISITI ILLUMINOTECNICI
o di tutte le normative di sicurezza. Il comando manuale o automatizzato che le attiva deve essere posto in posizione facilmente raggiungibile. I lucernari possono essere computati per l’intera luce architettonica se apribili con angolo maggiore o uguale a 90°, per i serramenti a ribalta dovrà essere computata la effettiva sezione libera in posizione di massima apertura. I serramenti a ribalta e i lucernari dovranno potere essere apribili anche in condizioni di intemperie. REQUISITI ILLUMINOTECNICI
REQUISITI ILLUMINOTECNICI
serramenti a ribalta e i lucernari dovranno potere essere apribili anche in condizioni di intemperie. REQUISITI ILLUMINOTECNICI a. Illuminazione
- L'illuminazione diurna dei locali con permanenza continua di persone deve essere naturale e diretta. I serramenti computabili al fine della verifica della superficie illuminante, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 39.8.d, devono prospettare su spazi liberi, compresi corti, cortili e patii con le caratteristiche definite
successivo articolo 39.8.d, devono prospettare su spazi liberi, compresi corti, cortili e patii con le caratteristiche definite dall’articolo 39.8.c. 2. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale, i seguenti ambienti: a) pubblici esercizi, locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; b) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacolo (cinema,
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 36 teatri e simili); c) locali non destinati alla permanenza di persone; d) spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari, fisicamente e funzionalmente definiti; e) servizi igienici con aerazione attivata; f) parti comuni delle attività ricettive e delle strutture sanitarie, ove non venga svolta un’attività lavorativa
ione attivata; f) parti comuni delle attività ricettive e delle strutture sanitarie, ove non venga svolta un’attività lavorativa continuativa del singolo addetto e ove l’illuminazione naturale non sia possibile. b. Requisiti di illuminazione naturale diretta
- L'illuminazione naturale diretta può essere di tipo perimetrale, o mista.
- L’illuminazione naturale diretta deve essere garantita attraverso la creazione di superfici finestrate verticali pari ad
sta. 2. L’illuminazione naturale diretta deve essere garantita attraverso la creazione di superfici finestrate verticali pari ad almeno 1/8 della superficie del piano di calpestio del locale di riferimento. La superficie finestrata si misura convenzionalmente alla luce architettonica, detratta l’eventuale porzione ad altezza inferiore a 60 cm dal pavimento. 3. Per gli ambienti a destinazione residenziali, nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali, la profondità
pavimento. 3. Per gli ambienti a destinazione residenziali, nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali, la profondità frontale del locale rispetto alla fonte illuminante non deve essere superiore a 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte tale altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/6
erfici trasparenti esistenti per gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza demolizione, è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione preesistenti purché non sussistano condizioni tali da far prefigurare situazioni di inagibilità dei locali. 6. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, potrà essere computata solo quale sistema integrativo fino al 30 % del requisito minimo di 1/8 dell'area del pavimento.
e sopra, potrà essere computata solo quale sistema integrativo fino al 30 % del requisito minimo di 1/8 dell'area del pavimento. 7. Di regola la distanza fra le pareti di edifici prospicienti, anche se una sola è finestrata, deve essere uguale o maggiore dell’altezza, misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto dell’edificio più alto. Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra, di locali principali o
Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra, di locali principali o accessori, e il punto più alto di un ostacolo prospiciente avente estensione maggiore di 1/3 della distanza, formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 45°, la superficie finestrata minima di detti locali deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.
AERAZIONE ATTIVATA, VENTILAZIONE E REQUISITI IGROMETRICI
locali deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l’ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste. AERAZIONE ATTIVATA, VENTILAZIONE E REQUISITI IGROMETRICI a. Aerazione dei servizi igienici
- Tutte le unità immobiliari attrezzate con ventilazione meccanica controllata possono essere dotate di servizio igienico cieco con aerazione attivata.
- Per alloggi fino a 70 mq di superficie utile, in assenza di ventilazione meccanica controllata, è ammissibile la
ne attivata. 2. Per alloggi fino a 70 mq di superficie utile, in assenza di ventilazione meccanica controllata, è ammissibile la dotazione di locali bagni ciechi con aerazione attivata con un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, o in alternativa di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico, in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione
mando automatico, in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente collegata a idonea canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto. 3. In tutti i restanti casi le unità immobiliari devono essere dotate di un bagno con aerazione naturale garantita da una finestra di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell'aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie
ita da una finestra di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio dell'aria e comunque pari ad almeno 1/10 della superficie del locale nel caso in cui lo stesso sia superiore a 5 mq., apribile all'esterno su spazi liberi, corti, cortili, patii e cavedi.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 37 b. Dotazione minima di canne
- Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata almeno di una canna di esalazione dei vapori di cottura dei cibi di uso esclusivo realizzata ai sensi dell'art. 3.4.31 del RLI e sfociante in copertura. Nel caso di stabili dotati di ventilazione meccanica controllata i requisiti di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell’impianto generale di ventilazione.
i di cui sopra dovranno essere dimensionati in relazione alle caratteristiche funzionali dell’impianto generale di ventilazione. 2. Le cucine per la ristorazione o similari devono essere dotate di canne di esalazione d’uso esclusivo, di dimensioni adeguate, sfocianti in copertura e realizzate a norma di legge. 3. Nel caso d’impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda alimentati a combustibile solido, liquido o
a di legge. 3. Nel caso d’impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di singole unità immobiliari, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne fumarie ovvero di scarico diretto all’esterno ove consentito dalle norme di legge. 4. Le canne di esalazione e le canne fumarie devono sfociare oltre la copertura nel rispetto della norma di distanza e di quelle volte ad assicurare un’idonea evacuazione.
e devono sfociare oltre la copertura nel rispetto della norma di distanza e di quelle volte ad assicurare un’idonea evacuazione. c. Aerazione tramite corti, cortili e patii
- L'aerazione naturale e il riscontro d'aria possono essere conseguiti mediante l’apertura di finestre su spazi liberi o su corti, cortili e patii aventi le caratteristiche specificate dal seguente comma 2.. Per i soli bagni e locali di servizio
i o su corti, cortili e patii aventi le caratteristiche specificate dal seguente comma 2.. Per i soli bagni e locali di servizio l’aerazione naturale è ammessa attraverso l’apertura di finestre su cavedi, con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d.. 2. Ai fini dell’esclusiva applicazione delle norme del presente Regolamento si definiscono corti, cortili o patii gli spazi scoperti interni al corpo di fabbrica, delimitati per non più di 3/4 del loro perimetro da fabbricati di altezza
patii gli spazi scoperti interni al corpo di fabbrica, delimitati per non più di 3/4 del loro perimetro da fabbricati di altezza superiore a 3 metri, con una superficie netta pari ad almeno un quinto della sommatoria delle superfici delle pareti che li delimitano e con i lati non inferiori a 4 metri. d. Cavedi di aeroilluminazione
- I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine
inazione
- I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine fino a un massimo di 8 piani. Sono ammessi solo per interventi di ristrutturazione di edifici residenziali.
- Essi collegano direttamente i piani dell'edificio col colmo del tetto in forma aperta e comunicano in basso con l'esterno a mezzo di passaggio a livello del pavimento.
- In rapporto alla loro altezza i cavedi devono essere così dimensionati:
esterno a mezzo di passaggio a livello del pavimento. 3. In rapporto alla loro altezza i cavedi devono essere così dimensionati: a) altezza fino a m 8: lato minimo m 2,50, superficie minima 6 mq; b) altezza fino a m 12: lato minimo m 3,00, superficie minima 9 mq; c) altezza fino a m 18: lato minimo m 3,50, superficie minima 12 mq; d) altezza oltre m 18: lato minimo m 4,00, superficie minima 16 mq. 4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti.
m 4,00, superficie minima 16 mq. 4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti. 5. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio. 6. Il cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio naturale di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a 1 m per 2,1 m di altezza.
aggio naturale di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a 1 m per 2,1 m di altezza. 7. Negli interventi edilizi, ad eccezione di quelli compresi nel Nucleo di antica formazione, secondo la classificazione del vigente PGT, corrispondenti alla zona omogena A del Decreto interministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non è ammessa la creazione di nuovi cavedi. Negli interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia, è consentito
LOCALI NEI PIANI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI
1444, non è ammessa la creazione di nuovi cavedi. Negli interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia, è consentito il mantenimento dei cavedi esistenti senza peggioramenti della situazione preesistente, ed è ammesso l’adeguamento dei cavedi alle dimensioni definite dal precedente comma 3.. LOCALI NEI PIANI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI
- I locali seminterrati costituiscono spazi agibili e possono essere destinati agli usi di seguito specificati, quando possiedono tutti i seguenti requisiti:
tuiscono spazi agibili e possono essere destinati agli usi di seguito specificati, quando possiedono tutti i seguenti requisiti: a) altezza media ponderata dei locali principali non inferiore a m 2,7 e altezza utile minima non inferiore a m 2,10; altezza media ponderata dei locali accessori non inferiore a m 2,40 e altezza utile minima non inferiore a m 2,10; altezza media ponderata e altezza utile minima dei locali servizio non inferiore a m 2,10;
utile minima non inferiore a m 2,10; altezza media ponderata e altezza utile minima dei locali servizio non inferiore a m 2,10; b) vespaio aerato di altezza minima 30 cm e caratteristiche di areazione di cui all’art. 35.2, intercapedine perimetrale, pavimento unito e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno,
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 38 resistenza termica e rispetto degli indici di isolamento acustico conformi alle disposizioni di legge; c) aerazione e illuminazione come da disposizioni degli artt. 39.6, 39.7 39.8 del presente Titolo; d) scarico regolamentare delle acque mediante valvole anti rigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi e idonea ventilazione sfociante oltre il tetto.
le acque mediante valvole anti rigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi e idonea ventilazione sfociante oltre il tetto. 2. Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, i locali seminterrati se agibili, possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali: magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, servizi igienici.
vendita, uffici, mense, cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, servizi igienici. 3. La destinazione dei locali seminterrati ad attività lavorative è subordinata a specifico atto autorizzativo dell’autorità sanitaria competente. 4. Ad esclusione di eventuali limitazioni poste dal PGT, i locali seminterrati esistenti possono essere adibiti anche a residenza ai sensi della LR 10 Marzo 2017 n.7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti".
ossono essere adibiti anche a residenza ai sensi della LR 10 Marzo 2017 n.7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti". 5. I locali interrati, che non possono in ogni caso essere adibiti ad abitazione o a destinazioni a questa assimilabili, costituiscono spazi agibili quando possiedono tutti i requisiti del precedente comma 1. In caso di possesso dei requisiti di cui al comma 1 i locali interrati possono essere destinati, ad esclusione degli usi residenziali e
di possesso dei requisiti di cui al comma 1 i locali interrati possono essere destinati, ad esclusione degli usi residenziali e assimilabili, alle medesime funzioni dei locali seminterrati. La destinazione dei locali sotterranei ad attività lavorative è subordinata a specifico atto autorizzativo dell’autorità sanitaria competente. 6. I locali seminterrati o sotterranei privi dei requisiti per essere destinati a locali con permanenza continuativa di
petente. 6. I locali seminterrati o sotterranei privi dei requisiti per essere destinati a locali con permanenza continuativa di persone possono essere adibiti a locali senza permanenza di persone e, se dotati dei requisiti di altezza definiti dal precedente comma 1.a e d’idonea aerazione naturale o ventilazione meccanica, a lavanderie, spogliatoi. Al di sotto dovrà essere previsto idoneo vespaio aerato o in caso di impossibilità tecnica mezzi alternativi atti a conseguire i
Al di sotto dovrà essere previsto idoneo vespaio aerato o in caso di impossibilità tecnica mezzi alternativi atti a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua. 7. Se condominiali, i locali seminterrati e sotterranei devono essere accessibili da spazi comuni; se privati possono essere accessibili anche da scala interna all’unità di pertinenza. Possono essere dotati d’impianto elettrico. Se
rivati possono essere accessibili anche da scala interna all’unità di pertinenza. Possono essere dotati d’impianto elettrico. Se direttamente collegati a spazi di abitazione (senza chiusura intermedia) deve essere garantita la continuità microclimatica. 8. Cantina, ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva e invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage qualunque sia la
LOCALI NEL SOTTOTETTO ED APERTURE RELATIVE
nale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage qualunque sia la destinazione principale dell’edificio. LOCALI NEL SOTTOTETTO ED APERTURE RELATIVE
- Per i locali sottotetto privi dei requisiti per essere destinati ad usi che prevedono permanenza di persone, se direttamente collegati a spazi di abitazione, deve essere garantita la continuità microclimatica.
dono permanenza di persone, se direttamente collegati a spazi di abitazione, deve essere garantita la continuità microclimatica. 2. Nei nuovi progetti: a) l’altezza media ponderale dei locali sottotetto non destinati a permanenza di persone non deve essere superiore a 1,5 m; b) la quota di imposta non deve essere superiore a 0,5 m; c) il colmo non deve essere superiore a 2,5 m. SCALE
- Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza (minimo 1,2 m), dimensioni e chiusure, dalla
iore a 2,5 m. SCALE
- Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza (minimo 1,2 m), dimensioni e chiusure, dalla normativa in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in ogni caso essere garantita la corretta fruibilità e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. Le rampe delle scale negli interventi di nuova costruzione possono avere massimo 12 alzate consecutive e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
truzione possono avere massimo 12 alzate consecutive e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità, tali dovranno avere una larghezza della rampa minima di 80 cm. 3. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 39 4. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. 5. Sono escluse dalla regolamentazione del presente paragrafo le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. 6. Nel caso d’installazione di impianti di sollevamento nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi, è consentita
fiche. 6. Nel caso d’installazione di impianti di sollevamento nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi, è consentita la riduzione della larghezza della rampa a un minimo di 85 cm al netto di qualsiasi sporgenza e misurata nella posizione di chiusura dell’apparecchiatura). Sono fate salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi. SOPPALCHI
- L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza
cendi. SOPPALCHI
- L’altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato garantendo l’uniforme distribuzione delle superfici aeroilluminanti.
essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato garantendo l’uniforme distribuzione delle superfici aeroilluminanti. 2. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia compresa tra 2,30 m e 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato garantendo l’uniforme distribuzione delle superfici aeroilluminanti.
può raggiungere 1/2 della superficie del locale soppalcato garantendo l’uniforme distribuzione delle superfici aeroilluminanti. 3. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia pari o superiore a 2,70 m, la superficie del soppalco può raggiungere 3/4 della superficie del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante, fruiscano di autonoma e idonea aeroilluminazione.
del locale a condizione che sia la parte sottostante che la parte soprastante, fruiscano di autonoma e idonea aeroilluminazione. 4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono avere il lato maggiore completamente aperto sugli spazi sottostanti e dotato di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti. 5. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle
ti e sovrastanti. 5. Salvo il caso previsto al precedente comma 3, l'aeroilluminazione deve essere verificata per la somma delle superfici del locale soppalcato e del soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria. 6. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
Articolo 40. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALE FLESSIBILI SUI TETTI (C.D.
o di trattamento dell’aria. 6. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. Articolo 40. DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALE FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. “LINEE VITA”)
- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai sensi del decreto Regionale Lombardo, n. 119 del 14.01.2009, “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.
i concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto” per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. 2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita nel rispetto delle disposizioni dei seguenti commi, in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. 3. L’accesso alla copertura deve essere garantito da una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
ioni di sicurezza. 3. L’accesso alla copertura deve essere garantito da una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: a) aperture verticali: larghezza ≥ m 0,70; altezza ≥ m 1,20; in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali; b) aperture orizzontali o inclinate: superficie ≥ mq 0,50 e lato minimo ≥ m 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ m 0,80;
e orizzontali o inclinate: superficie ≥ mq 0,50 e lato minimo ≥ m 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ m 0,80; c) le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono avere una superficie ≥ mq 0.50. 4. L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta e il sistema di connessione dell’anta deve essere tale da impedirne il distacco accidentale; l’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre.
il distacco accidentale; l’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre. 5. L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti d’idonei manufatti tali da consentire l’accesso sulla copertura da parti comuni e permettere gli interventi di manutenzione e
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 40 riparazione, in sicurezza. 6. La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili), laddove si configurino lavori importanti sulle facciate e sui tetti, nel rispetto della normativa vigente. 7. Laddove, nel caso di edifici esistenti, non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno
te. 7. Laddove, nel caso di edifici esistenti, non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere almeno prevista: a) l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc.); b) il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura di idonei sistemi di ancoraggio.
l punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura di idonei sistemi di ancoraggio. 8. L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti dovrà risultare da apposita dichiarazione in sede di presentazione del titolo edilizio abilitativo. 9. Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve informare l’appaltatore
Articolo 41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE DI
abilitativo. 9. Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve informare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai commi precedenti esistenti nel fabbricato. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi. Articolo 41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE DI
Articolo 41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE DI
o dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi. Articolo 41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA
- Le prescrizioni per le sale da gioco, l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta delle scommesse sono contenute nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, Norme per la
a raccolta delle scommesse sono contenute nell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, Norme per la prevenzione e il gioco d’azzardo patologico e nella Deliberazione della giunta regionale n. X/1274 del 24 gennaio 2014, "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito".
Articolo 42. STRADE
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 41 Articolo 42. STRADE
- Le strade pubbliche o assoggettate all’uso pubblico devono essere trattate in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive, nel rispetto del contesto urbano, che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sotto-servizi impiantistici.
Articolo 43. PORTICI
no, che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sotto-servizi impiantistici. 2. Le superfici di calpestio delle strade devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. In occasione di rifacimenti integrali dei manti superficiali delle strade è buona norma procedere alla revisione dei sotto-servizi impiantistici. Articolo 43. PORTICI
Articolo 43. PORTICI
dei manti superficiali delle strade è buona norma procedere alla revisione dei sotto-servizi impiantistici. Articolo 43. PORTICI
- I portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m. 2,50 di larghezza utile e un'altezza non inferiore a m. 3,00, misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse e in caso di integrazioni di
l solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse e in caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteri, sia della fronte esterna che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito. 2. Nel caso in cui le aree porticate non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
no soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 3. Per le aree porticate e per i percorsi coperti aperti al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentiti gli uffici competenti e la Commissione Paesaggio e Edilizia (al momento della sua istituzione), in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature,
li atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte sono a carico del proprietario dell'immobile. 4. Previa consultazione della Commissione Paesaggio ed Edilizia (al momento della sua istituzione) è possibile
Articolo 44. PISTE CICLABILI
io dell'immobile. 4. Previa consultazione della Commissione Paesaggio ed Edilizia (al momento della sua istituzione) è possibile prevedere la chiusura parziale o totale dei portici mediante appositi meccanismi che permettono l'apertura/chiusura temporizzata Articolo 44. PISTE CICLABILI
- Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili nella cui progettazione e realizzazione si attiene alla normativa nazionale, regionale e provinciale in vigore, nonché alla normativa tecnica vigente.
Articolo 45. AREE PER PARCHEGGIO
e e realizzazione si attiene alla normativa nazionale, regionale e provinciale in vigore, nonché alla normativa tecnica vigente. 2. Ove indicato dalle norme e tavole del PGT e/o ove il Comune richieda o preveda nel quadro della propria programmazione nuove piste ciclabili, esse saranno realizzate nel rispetto delle norme regolamentari di riferimento. Articolo 45. AREE PER PARCHEGGIO PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE
Articolo 45. AREE PER PARCHEGGIO
l rispetto delle norme regolamentari di riferimento. Articolo 45. AREE PER PARCHEGGIO PARCHEGGI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE
- La realizzazione di parcheggi pubblici e di aree di sosta per i veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell’inquinamento visivo e aereo che tali aree, soprattutto se estese, comportano nonché contenere l’impermeabilizzazione dell’area. CAPO II_DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
PARCHEGGI PRIVATI E A SERVIZIO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 42 PARCHEGGI PRIVATI E A SERVIZIO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
- I parcheggi privati sono quelli realizzati o realizzabili in autonomia, conformemente alle disposizioni del PGT, o a servizio delle unità immobiliari.
- La dotazione minima di parcheggi privati da corrispondere a servizio degli insediamenti è definita dal PGT.
- I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari si distinguono in:
e a servizio degli insediamenti è definita dal PGT. 3. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari si distinguono in: a) parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale; b) parcheggi privati gravati da vincolo pertinenziale. 4. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari non sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi: a) se realizzati antecedentemente al 1° settembre 1967;
immobiliari non sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi: a) se realizzati antecedentemente al 1° settembre 1967; b) per le quantità realizzate in forza dell’Articolo 41 sexies della Legge n. 1150/1942 nell’ambito della costruzione, successivamente al 16 dicembre 2005; c) per le quantità realizzate in forza delle disposizioni del PGT; 5. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi:
ioni del PGT; 5. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari sono gravati da vincolo pertinenziale nei seguenti casi: a) per le quantità realizzate in forza dell’Articolo 41 sexies della Legge n. 1150/1942 nell’ambito della costruzione, anteriormente al 16 dicembre 2005; b) per le quantità realizzate in forza dell’Articolo 41 sexies della Legge n. 1150/1942 nell’ambito della costruzione, su aree comunali o nel sottosuolo, successivamente al 16 dicembre 2005.
della Legge n. 1150/1942 nell’ambito della costruzione, su aree comunali o nel sottosuolo, successivamente al 16 dicembre 2005. c) per le quote realizzate in eccedenza alle quantità minime di legge o previste dal PGT. 6. Per le nuove costruzioni e per ogni intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di sostituzione, che determini incremento dei carichi urbanistici devono essere corrisposti appositi spazi per parcheggi
zione o di sostituzione, che determini incremento dei carichi urbanistici devono essere corrisposti appositi spazi per parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari nella misura prevista dal PGT. I parcheggi privati a servizio delle unità immobiliari, per le quote relative alle quantità minime previste, costituiscono opere di urbanizzazione. 7. I parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale sono sempre trasferibili autonomamente dalle unità
i urbanizzazione. 7. I parcheggi privati non gravati da vincolo pertinenziale sono sempre trasferibili autonomamente dalle unità immobiliari la cui costruzione o ampliamento ne ha generato il fabbisogno. 8. I parcheggi privati gravati da vincolo pertinenziale: a) realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, attraverso la costituzione di un diritto di superficie subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con il Comune, non possono essere ceduti separatamente
diritto di superficie subordinato alla stipula di un’apposita convenzione con il Comune, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione. b) realizzati in eccedenza rispetto alle quantità minime previste, non possono essere ceduti separatamente
o l'atto di cessione. b) realizzati in eccedenza rispetto alle quantità minime previste, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, neanche se realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse e i relativi atti di cessione sono nulli. 9. I parcheggi privati, che siano gravati o meno da vincolo pertinenziale, realizzati in strutture fuori terra, sono esclusi
li. 9. I parcheggi privati, che siano gravati o meno da vincolo pertinenziale, realizzati in strutture fuori terra, sono esclusi dal computo della SL ma sono soggetti a tutti i parametri e le prescrizioni del PGT e del presente Regolamento. 10. I parcheggi privati sono realizzati mediante apposita richiesta di titolo abilitativo, fatta eccezione per i parcheggi non al servizio di specifiche unità immobiliari.
iante apposita richiesta di titolo abilitativo, fatta eccezione per i parcheggi non al servizio di specifiche unità immobiliari. 11. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 16 Dicembre 2016 n. 257, valgono le disposizioni di cui all'art. 68 del presente Regolamento cui si rimanda. 12. L’amministrazione comunale può promuovere, ai sensi delle norme vigenti, la realizzazione di parcheggi nel
o cui si rimanda. 12. L’amministrazione comunale può promuovere, ai sensi delle norme vigenti, la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree pubbliche. In tal caso le superfici sovrastanti, devono essere convenientemente attrezzate a cura e spese dell’operatore e destinate in perpetuo all’uso pubblico. Sono in ogni caso consentite le opere accessorie esterne, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per lo scopo specifico.
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 43 13. Per posto auto deve intendersi lo stallo destinato al parcamento di un singolo autoveicolo. I posti auto per autovetture devono avere una dimensione minima di m 5.00 x 2.50, per una corrispondente superficie di mq 12.50. 14. Il posto auto per disabili deve avere le dimensioni del posto auto per autovettura, incrementato da uno spazio laterale zebrato di dimensione di m 5.00x1.50.
ve avere le dimensioni del posto auto per autovettura, incrementato da uno spazio laterale zebrato di dimensione di m 5.00x1.50. 15. Per gli edifici di nuova costruzione eventuali autorimesse o box possono essere ricavati all'interno della sagoma della costruzione o, comunque, costituire con essa un organismo edilizio ed architettonico unitario. 16. Per gli interventi di ristrutturazione o ampliamento di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente
tario. 16. Per gli interventi di ristrutturazione o ampliamento di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è ammessa l'edificazione di box ed autorimesse esterne e indipendenti dalla sagoma dell'edificio, qualora non sia possibile ricavarli entro tale sagoma o in organica continuità con essa. 17. I box e le autorimesse possono essere edificati al confine con altre proprietà private, purché l'altezza massima del
n essa. 17. I box e le autorimesse possono essere edificati al confine con altre proprietà private, purché l'altezza massima del manufatto, misurata all'estradosso del manto della copertura, non superi i m 2,90. Tale altezza deve essere verificata rispetto alla quota media del piano di campagna rilevata sui quattro lati del manufatto. 18. Le autorimesse o box interrati o seminterrati, esterni al perimetro degli edifici a cui sono asserviti, devono avere la
ACCESSI AI PARCHEGGI
tto. 18. Le autorimesse o box interrati o seminterrati, esterni al perimetro degli edifici a cui sono asserviti, devono avere la copertura sistemata a verde o, comunque, realizzata con materiali e finiture concorrenti a mantenere l'assetto ambientale dell'area in cui vengono costruiti. La copertura non deve, in ogni caso essere costituita da asfalto naturale o cemento. Tale disposizione, non si applica alle parti di copertura a loro volta adibite a parcheggio. ACCESSI AI PARCHEGGI
ACCESSI AI PARCHEGGI
ale o cemento. Tale disposizione, non si applica alle parti di copertura a loro volta adibite a parcheggio. ACCESSI AI PARCHEGGI
- Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, e di parcheggi privati con più di trenta autovetture, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:
o agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche: a) rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a: o 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia; o 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona
senso di marcia; o 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno mimino di 9,50 m; b) percorsi pedonali larghi almeno 0.60 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; è possibile non assicurare tale requisito: o quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
possibile non assicurare tale requisito: o quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze; o in caso di comprovata impossibilità nel recupero di organismi edilizi esistenti; c) tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni; d) rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
o ai pedoni; d) rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali; e) dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a: o 6.00 m per l'accesso ai boxes; o 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice; f) per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili.
nti precedenti si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili. 2. Nella costruzione di parcheggi privati con meno di 30 autovetture, di luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.
sposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili. 3. Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante importanza viabilistica, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra d’ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da evitare ripercussioni sulla rete viaria.
a di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da evitare ripercussioni sulla rete viaria. 4. Per i parcheggi privati non sono ammessi accessi multipli dalla sede stradale o dallo spazio pubblico, o di uso pubblico, prospettante il lotto oggetto dell'intervento, se non giustificati da particolari esigenze di viabilità interna e esterna al lotto. 5. Eventuali rampe di accesso ai parcheggi privati che terminassero in corrispondenza di uno spazio pubblico o di uso
Comune di Carate Brianza Regolamento Edilizio Pagina | 44 pubblico, dovranno avere uno spazio di sosta fra questo e l’inizio della rampa di almeno ml. 4,50, interamente contenuto nell’ambito privato. 6. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di
ramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza. 7. Nei parcheggi privati l’uso di sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata è sempre consentito.
Articolo 46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
ioni di sicurezza. 7. Nei parcheggi privati l’uso di sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata è sempre consentito. 8. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili ai disabili. Articolo 46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
Articolo 46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili ai disabili. Articolo 46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
- Le piazze e le altre aree pubbliche o assoggettate all’uso pubblico devono essere trattate in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità.
- Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
Articolo 47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
ssere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l’organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, appositamente regolamentate dall’Ente all’atto della loro formazione. Articolo 47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
Articolo 47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
o o regolato, appositamente regolamentate dall’Ente all’atto della loro formazione. Articolo 47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite, almeno su un lato, di marciapiede e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. La pavimentazione dei marciapiedi e/o passaggi pedonali deve essere realizzata con l’impiego di materiali antisdrucciolevoli. 3. La larghezza minima di tali passaggi è definita sia in sede di formulazione dello strumento urbanistico generale sia in sede di piano esecutivo che in sede di progettazione esecutiva dell'infrastruttura. In ogni caso essa non può essere
rale sia in sede di piano esecutivo che in sede di progettazione esecutiva dell'infrastruttura. In ogni caso essa non può essere inferiore a m. 1,50. 4. La pendenza massima e la configurazione dei raccordi fra i passaggi e il piano carrabile deve rispettare le prescrizioni per la eliminazione delle barriere architettoniche. 5. L'Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici
tettoniche. 5. L'Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l’apertura di passi carrabili, l’Amministrazione comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le indicazioni e alle condizioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali.
degli stessi secondo le indicazioni e alle condizioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali. 6. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle normative settoriali in materia di viabilità e superamento delle barriere architettoniche.
volta dal Comune, nel rispetto delle normative settoriali in materia di viabilità e superamento delle barriere architettoniche. 7. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 8. I proprietari devono sostenere le spese di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi
he idonee allo scopo. 8. I proprietari devono sostenere le spese di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno delle singole proprietà.
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